Il contraddittorio endoprocedimentale
Il diritto ad essere sentiti (la normativa unionale). Uno dei diritti fondamentali dell’operatore doganale è quello di essere sentito prima che venga adottata una decisione che possa arrecargli conseguenze negative. L’autorità doganale è poi tenuta a esaminare le osservazioni formulate dall’operatore doganale motivando adeguatamente la sua decisione. Il diritto a essere sentiti, che trova fondamento negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, è previsto nel considerando n. 27 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) e nell’art. 22, par. 6, CDU il quale prevede che l’autorità doganale, prima di prendere una decisione che possa avere delle conseguenze sfavorevoli [...]