Corte di Giustizia sentenza del 09/06/2022
Come ben noto, la base primaria per determinare e dichiarare il valore in dogana della merce ai sensi dell’art. 70.1 del CDU (Reg. UE 952/2013) è costituita dal “valore di transazione”, cioè dal prezzo pagato o da pagare per l’acquisto di merci vendute per l’esportazione verso il territorio dell’Unione europea, eventualmente adeguato con le integrazioni o le esclusioni di cui, rispettivamente, agli artt. 71 e 72 del CDU. Per “valore di transazione” la norma citata si riferisce pertanto al quantum totale dovuto dall’acquirente per la conclusione della vendita, che non si limita solamente al prezzo o valore di fattura. [...]