C: Era il 1969; attraverso il grande schermo cinematografico risuonavano per la prima volta le parole tanto confuse quanto profonde di Jack Nicholson sulla libertà ed il conformismo che avrebbero contribuito a fare di Easy Rider un capolavoro indimenticabile: “(Gli alieni) Beh, sono persone proprio come noi. Provengono dal nostro stesso sistema solare. Solo che la loro società è più evoluta. Voglio dire, non hanno guerre, non hanno un sistema monetario, non hanno leader; perché, voglio dire, ogni uomo è un leader. Voglio dire ognuno di loro, grazie alla tecnologia, è in grado di nutrirsi, vestirsi, avere una casa e spostarsi in modo equo e senza sforzo.” Equo, quindi uguale per tutti e senza sforzo, ovvero semplice. L’articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006, approvata a nome della Comunità europea dalla Decisione 2010/48/CE del Consiglio, stabilisce che gli Stati aderenti debbano adottare misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a facilitare tale mobilità, agevolare l’accesso ad ausili, apparati, accessori e tecnologie di supporto, rendendo questi ultimi disponibili a costi accessibili. Un principio cardine ripreso e discusso proprio in una delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’UE – Sentenza del 28 novembre 2024 – Cause riunite C-129/23 e C-567/23 – chiamata ad esprimersi in merito alla Classificazione di alcuni veicoli elettrici a quattro ruote. Ma procediamo con ordine.
S: Nell’ottobre del 2000 il Comitato del Sistema Armonizzato del WCO era stato invitato dal Segretariato a formulare un Parere di Classifica relativamente ad alcuni Veicoli (scooters) a tre o quattro ruote alimentati da motori elettrici a batteria, dotati di una piattaforma orizzontale che collegava la parte anteriore e posteriore, piccoli pneumatici, un sedile girevole con braccioli pieghevoli, colonna di sterzo regolabile fornita di un piccolo pannello di controllo con un interruttore di accensione, quattro pulsanti per selezionare la velocità e leve per accelerare, frenare e invertire la marcia del veicolo. Lo scooter poteva essere dotato di comandi manuali per utenti con una sola mano o con artrite, oltre a opzioni personalizzate per mancini o destrorsi e poteva essere utilizzato su marciapiedi e in spazi pubblici per fare acquisti, pescare, sui campi da golf, etc. Considerato il testo delle Voci e le Note Esplicative, il Comitato aveva, dunque, formulato due possibili ipotesi di classificazione: 8703 – “altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702)” e 8713 – “carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione”. Da un lato le Note Esplicative di SA della 8713 escludevano espressamente i veicoli “semplicemente adattati” per uso degli invalidi, dall’altro le caratteristiche tecniche del bene sembravano identificare come utilizzatori designati persone dotate di mobilità limitata, compresi anziani e disabili. Giunti alla votazione finale il Comitato del SA decise di classificare gli scooter alla 8703.10 in applicazione delle RGI 1 e 6 e di procedere con la pubblicazione di un Parere di Classifica.
C: Nel gennaio 2005 l’UE decise di integrare le Note Esplicative della Nomenclatura Combinata, che si mantengono inalterate anche nella versione attuale, specificando che i veicoli a motore per disabili della Sottovoce 8713.90.00 si distinguono dai veicoli della voce 8703 principalmente perchè hanno velocità massima di 10 Km/h, larghezza massima di 80 cm, due serie di ruote aderenti al terreno, caratteristiche speciali per alleviare la disabilità (ad es. poggiapiedi per le gambe) e possono essere muniti di una serie supplementare di ruote (antiribaltamento), sterzo e altri comandi (ad es. una leva) di facile utilizzo. Tali “comandi sono collegati di solito ad uno dei braccioli e non si presentano mai come piantone dello sterzo separato, regolabile”. La Sottovoce 8713.90.00 comprende i veicoli elettrici simili alle sedie a rotelle destinati esclusivamente al trasporto dei disabili ed esclude tutti gli scooter a motore (mobility scooters da classificare alla Voce 8703 – vedi foto accanto) muniti di un piantone dello sterzo separato, regolabile. Seguirono ulteriori dibattiti e nell’agosto del 2009 venne, finalmente, pubblicato il Regolamento (CE) 718/2009 relativo alla Classificazione di due veicoli, a tre e quattro ruote, smontabili, con colonna dello sterzo ripiegabile e dotata di un’unità di controllo, in grado di raggiungere una velocità massima di 6.5/8 Km/h. Entrambi vennero classificati alla Sottovoce 8703.10.18 in applicazione delle RGI 1 e 6 quali veicoli per il trasporto di persone. La classificazione alla 8713 venne esclusa poiché, ai sensi delle Note Esplicative di SA per la 8713 e di NC per la 8713.90.00, gli scooter non risultavano “specialmente concepiti per il trasporto di disabili” né riportavano “caratteristiche particolari atte ad alleviare una disabilità”.
S: Sembrava che il percorso fosse stato delineato in maniera netta, tuttavia, come spesso accade, perplessità tecniche e filosofiche continuavano ad emergere anche in ragione della differenza di trattamento daziario e fiscale (dazio da 10% a 0% ed aliquote IVA ridotte) tra le Sottovoci 8703.10.18 e 8713.90.00. Tra il 2010 ed il 2016 la Corte di Giustizia dell’UE aggiunse un’ulteriore serie di punti fermi. Nella Sentenza del 22 dicembre 2010 relativa al Procedimento C-12/10 venne ribadito che il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, pertanto, scooter elettrici con piantone dello sterzo separato che possono raggiungere velocità superiori ai 10 Km/h “devono essere considerati mezzi di trasporto per persone rientranti alla voce 8703”. Ma il grande valore della Sentenza divenne evidente al punto 25: “la mera circostanza che detti scooter elettrici per anziani o disabili possano essere eventualmente utilizzati da disabili, o anche essere oggetto di un adattamento per essere usati da questi ultimi, è irrilevante ai fini della classificazione doganale di tali veicoli, in quanto essi sono adatti allo svolgimento di varie altre attività da parte di persone che non soffrono di alcun handicap, ma che, per motivi diversi, preferiscono spostarsi su piccole distanze in altro modo che non a piedi”.
C: Analizziamo ora le conclusioni tratte dalla Sentenza del 26 maggio 2016 nella Causa C-198/15. La Corte, rispondendo puntualmente alle questioni pregiudiziali in merito all’interpretazione delle Voci 8703 e 8713, concluse che: 1 – l’espressione “per invalidi” identifica prodotti destinati unicamente a persone invalide, 2 – la circostanza che un veicolo possa essere utilizzato da persone non invalide è irrilevante ai fini della classificazione poiché essa tiene conto non già dell’uso possibile ma solo dell’uso previsto del bene e 3 – che le Note Esplicative della NC non sono idonee a modificare la portata delle Voci. Infine, dopo aver ripreso le riflessioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, evidenziò che “il termine «invalidi» di cui alla voce 8713 deve essere interpretato nel senso che esso designa le persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare, e che la durata di tale limitazione e l’eventuale presenza di altre limitazioni di capacità sono irrilevanti.” Alcuni di questi principi furono successivamente ripresi nel 2021 con la pubblicazione del nuovo Regolamento (UE) 2021/1367 relativo alla classificazione di un veicolo elettrico a quattro ruote dotato di piattaforma orizzontale di collegamento tra la parte anteriore a quella posteriore, sedile girevole con supporti e braccioli, una superficie antiscivolo per i piedi, colonna dello sterzo regolabile e pieghevole munita di un pannello di controllo ed un volante atto a consentire le manovre da effettuarsi con una solo mano. Lo scooter poteva raggiungere una velocità massima di circa 15-16 Km/h ed “essere attrezzato con una serie di ruote antiribaltamento posteriori, un cestino per la spesa, un porta-bastone da passeggio etc”.
S: Anche in questo caso venne esclusa la classificazione alla Voce 8713 poiché privo di elementi speciali destinati ad alleviare la disabilità e non progettato appositamente per il trasporto di disabili, ai sensi delle Note Esplicative di SA della 8713 e NC della 8713.90.00 e del Parere di Classifica del WCO pubblicato nel 2001. Vennero, inoltre, citate tra le motivazioni le conclusioni della Corte di Giustizia dell’UE nella Cause C-198/15 e C-286/15 (caratteristiche e proprietà oggettive valutate al momento dello sdoganamento). Il veicolo venne dunque classificato alla 8703.10.18 come “autoveicolo costruito principalmente per il trasporto di persone, simile agli autoveicoli per il trasporto di persone sui campi da golf” in applicazione delle RGI 1 e 6. Arriviamo, dunque, sino ai giorni nostri ed alla recente Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 28 novembre 2024 nelle cause riunite C-129/23 e C-567/23. La vicenda vede contrapposti la BG Tecnik, un importatore ceco di veicoli elettrici a quattro ruote da lui dichiarati alla Sottovoce 8713.90.00 esente dai dazi, e le Autorità doganali che hanno contestato la classificazione ed imposto la rettifica alla Sottovoce 8703.10.18 soggetta ad aliquota daziaria del 10%. Tali veicoli risultano pressoché identici a quelli oggetto del Regolamento (UE) 2021/1367, descritto pocanzi, che l’importatore contesta poiché a seguito della pubblicazione “non dispone più di alcun margine per indicare qualsiasi dispositivo e caratteristica che ne consenta l’uso da parte di persone disabili”. Lo stesso Ministero dei Trasporti della repubblica ceca lo ha inserito, attraverso una decisione di omologazione tecnica, nella categoria “altri veicoli, carrozzelle per invalidi” e l’Istituto nazionale di Controllo dei Medicinali lo ha qualificato come Dispositivo Medico.
C: Infine, questione maggiormente delicata, il giudice del rinvio ha sottolineato come l’applicazione del Regolamento (UE) 2021/1367 sia contraria all’art. 20 della Convenzione dell’ONU e limiti sia i diritti delle persone con disabilità, aumentando il prezzo del veicolo, che la progettazione e la produzione di componenti innovativi. È pur vero, tuttavia, che tale veicolo è stato più volte descritto negli atti giudiziari come “progettato segnatamente per persone anziane che soffrono di problemi di salute leggeri, la cui capacità di camminare è limitata in modo marginale”. Nell’argomentare paziente della Corte, punto dopo punto, cogliamo due concetti fondamentali di carattere generale, ovvero che la finalità di un Regolamento di Classificazione è quella di descrivere in modo concreto la merce senza lasciare alcun margine di valutazione soggettiva, pena essere sprovvisto di effetto utile, e che il modo in cui una merce è trattata in forza di una normativa nazionale, che persegue obiettivi diversi da quelli della NC, non è determinante ai fini della classificazione. Infine, viene data risposta alla questione etica posta dal giudice del rinvio, sottolineando che, poichè “detto veicolo non è destinato unicamente agli invalidi, non si può sostenere che l’imposizione dei dazi doganali violi i diritti di tali persone. Peraltro, detta Convenzione e, segnatamente, il suo art. 20, non richiede che i veicoli il cui scopo è agevolare la mobilità siano esentati dai dazi doganali”. La conclusione è cristallina: la Voce 8713 dev’essere interpretata nel senso che essa non si applica al bene commercializzato dalla BG Tecnik. Cristallina per noi, forse, con alle spalle 24 anni di giurisprudenza, meno cristallina per alcuni dei tecnologici sistemi di classificazione gratuiti. ChatGPT resta granitico a favore della 8713, CLASS, invece, dopo numerose prove ed interrogazioni dirette delle Voci fornisce un ulteriore interessante documento, un Parere del Comitato del Codice Doganale del 2019 che classifica alla 8703.10.18 questo genere di veicoli. Siamo davvero giunti alla fine? Vedremo…in fondo ognuno di noi è libero di contestare e portare prove a supporto della propria tesi. Perché, come diceva Dennis Hopper in Easy Rider, “La libertà è tutto”.
C: Claudia Composta
S: Silvia Taroni
(immagine realizzata con ChatGPT)