In data 17 gennaio 2025, è entrato in vigore il d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 211, che adegua la normativa nazionale al reg. UE n. 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione europea, nonché alle disposizioni del reg. UE n. 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli, nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni.

Importanti novità emergono anche per il trasferimento di oro da o verso l’estero, il commercio di oro e ogni altra operazione in oro, anche a titolo gratuito, che, a prescindere dalla consegna materiale, sono oggetto di dichiarazione all’Unità di Informazione Finanziaria se l’operazione è di valore pari o superiore a 10.000 euro.

Il provvedimento in questione è stato adottato con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro e l’utilizzo di contanti accumulati tramite attività illecite e riguarda l’obbligo di dichiarazione, il trattenimento temporaneo del denaro contante, i poteri di accertamento e contestazione, l’uso di dati e informazioni, il sequestro, gli adempimenti oblatori e le sanzioni.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il 16 gennaio 2025, n. 1/D, ha elaborato una circolare illustrativa delle principali novità, indirizzando le attività di Uffici e operatori nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, al fine di prevenire criticità o prassi applicative non conformi.

In particolare, dal 17 gennaio 2025, anche i militari della Guardia di finanza possono accertare le violazioni sul passaggio di contanti e oro in dogana. Le nuove norme di allineamento europeo ampliano le competenze del personale di presidio ai valichi doganali, raddoppiando di fatto le autorità abilitate ai controlli e introducendo procedure più dirette.

Vi è una nuova definizione di contante allargato: oltre alle banconote, vi rientrano anche gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate, e ancora le monete metalliche (comprese quelle che possono essere scambiate tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali), tutti gli strumenti negoziabili al portatore e infine le monete con un tenore di oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con tenore in oro di almeno il 99,5%.

L’obbligo di dichiarazione valutaria si estende anche ai pacchi postali o comunque non accompagnati.

Tale obbligo grava, a seconda del caso, sul mittente o sul destinatario ovvero su un rispettivo rappresentante.

Ciò premesso, qualora, nel corso dell’attività di controllo di “plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra tipologia di spedizione”, sia rinvenuto denaro non accompagnato soggetto agli obblighi dichiarativi privo della dichiarazione, l’Ufficio deve chiedere al mittente ovvero al destinatario, a seconda del caso, la presentazione della dichiarazione informativa entro un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notificazione della richiesta.

Più in particolare, con riferimento alle movimentazioni di denaro contante in entrata nello Stato, la richiesta della dichiarazione informativa va notificata al destinatario.

In tal caso:

– se il soggetto tenuto a trasmettere la dichiarazione informativa conferma di essere il destinatario, la violazione è configurabile solo se lo stesso invia la dichiarazione informativa oltre i termini assegnati ovvero se presenta una dichiarazione contenente informazioni inesatte e/o incomplete;

– diversamente, se destinatario non conferma di essere tale, ovvero in mancanza di risposta da parte dello stesso nei termini prefissati, l’autorità potrà valutare, caso per caso, la possibilità di procedere al sequestro penale del contante, anche a carico di ignoti, laddove le circostanze concretamente rilevate consentano di desumere l’illecita provenienza dello stesso.

Sempre in tema di adempimenti dichiarativi, la novella legislativa introduce, all’art. 4 del d.lgs. 195 del 2008, un nuovo comma 2-bis in base al quale le autorità competenti sono tenute a redigere d’ufficio, una dichiarazione per iscritto o per via telematica che contiene, per quanto possibile, gli elementi informativi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o all’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2018/1672, qualora l’obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato o l’obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, non risultino assolti.

A tal proposito, appare opportuno osservare che il verbale di accertamento, opportunamente integrato dall’apposito modulo, assolve agli obblighi della dichiarazione d’ufficio da parte dell’autorità competente, come previsto dall’articolo in questione.

Il novellato comma 1, del citato articolo 3 del d.lgs. n. 195/2008 dispone che il denaro contante, oltre ad essere soggetto agli obblighi dichiarativi per le movimentazioni transfrontaliere di importo pari o superiore a 10.000 euro, debba anche essere messo a disposizione dell’Ufficio dell’Agenzia a fini di controllo.

In tal senso, precisa la norma, l’obbligo di dichiarazione non si ritiene soddisfatto non solo nel caso di omessa dichiarazione o di informazioni inesatte o incomplete, ma anche laddove il denaro contante non sia messo a disposizione ai fini del controllo, con conseguente applicazione, nelle suddette ipotesi, delle sanzioni previste.

Si ritiene utile sottolineare, a tal riguardo, che la disposizione in esame non introduce un obbligo generalizzato di presentazione del denaro all’Ufficio doganale, applicabile ad ogni movimentazione transfrontaliera, ma alle sole ipotesi in cui vi sia una specifica richiesta da parte dell’Ufficio competente per lo svolgimento delle attività di controllo.

Anche l’oro viene allineato alla disciplina valutaria: il trasferimento da o verso l’estero per importi superiori a 10.000,00 euro comporta l’obbligo di dichiararlo da parte di chi lo trasferisce a qualsiasi titolo; qualora intervenga una banca o un operatore professionale in oro saranno questi ultimi obbligati alla dichiarazione.

Il d.lgs. 211 del 2024 precisa che nel termine “oro”, rientrano l’oro destinato a successiva lavorazione, il materiale d’oro da destinare a fusione per ricavarne oro, il materiale d’oro a uso prevalentemente industriale (materia prima aurifera grezza, destinata a fusione o successiva trasformazione).

Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l’estero, la dichiarazione è effettuata prima dell’attraversamento della frontiera (dichiarazione preventiva) mentre, nelle altre operazioni, quali il trasferimento di oro dall’estero, la dichiarazione deve essere presentata alla UIF non oltre il mese successivo alla data dell’operazione (c.d. dichiarazione mensile a consuntivo).

E’ opportuno evidenziare che non sussistono gli obblighi dichiarativi previsti dalla legge qualora l’operazione sia già soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione europea.

Importante novità riguarda i poteri della Guardia di finanza, la quale potrà trattenere per un periodo limitato (fino a 90 giorni) importi anche più bassi di 10.000,00 euro se vi è un generico sospetto di attività criminose collegate al transito di contante.

La finalità di tale nuovo strumento è quella di fornire alle Autorità competenti un ulteriore strumento di controllo e accertamento delle violazioni in materia di flussi di denaro contante.

Tale trattenimento non interferisce con eventuali altre iniziative della Procura, quali il sequestro, che vista la natura penale, si sovrascrive sul provvedimento amministrativo.

La mancata, incompleta o erronea dichiarazione sono perseguite in dogana con sequestri incrementali (dal 50% al 100%) della valuta oltre soglia; le sanzioni vanno dal 30 al 50% dell’eccedenza per piccoli importi, fino al 100% se si transita con più di 110.000,00 euro.

L’estinzione della sanzione mediante oblazione è concessa solo fino allo sconfinamento di 40.000,00 euro e non è permessa ai recidivi.

La sanzione massima, in ogni caso, non può essere superiore a 1 milione di euro.

Laureata con lode all'Università di Genova con una tesi di Diritto Privato Internazionale, è iscritta all'Albo degli avvocati dal 1999 e all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di Cassazione dal 2014.

Ha collaborato dal 2001 al 2007 con lo Studio De André, importante studio genovese specializzato in diritto societario e commerciale, e in seguito con un noto studio legale specializzato in diritto tributario (nazionale e internazionale) e in diritto doganale.

Nel 2014 ha fondato con l'avv. Zunino lo Studio legale Zunino - Picco, specializzato in diritto tributario e doganale.

Dal 2016 è socio ordinario dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI).

Laureata all’Università di Genova, è iscritta all’Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di Cassazione dal 2014.
Principali settori di attività: contenzioso tributario, diritto tributario nazionale e internazionale, diritto doganale.
Ha approfondito le problematiche doganali connesse alla realtà degli operatori del settore, ponendo quesiti, avanzando interpelli presso le Autorità competenti e impugnando presso le competenti sedi i provvedimenti delle Agenzie fiscali.
Dal 2016 è socio dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI).
Dal 2017 è componente del Consiglio di disciplina territoriale degli spedizionieri doganali della Liguria.