I dazi doganali, nonché le altre misure stabilite da disposizioni specifiche dell’Unione nel quadro degli scambi delle merci, sono applicati sulla base della tariffa doganale comune, secondo la disposizione di cui all’art. 56 CDU.
La corretta classificazione delle merci riveste un ruolo centrale per garantire la fluidità dei traffici commerciali e l’applicazione uniforme della normativa tariffaria nell’Unione europea.
Si tratta di una attività specifica, che necessita di un’attenta analisi e valutazione della merce oggetto di classificazione, nonché di un accertamento approfondito della sua natura merceologica.
Considerata la rilevanza e la complessità dell’attività di classificazione, il c.d. pacchetto del CDU ha innovato e rafforzato la disciplina concernente le decisioni relative alle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV).
Come noto, le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) sono decisioni amministrative di rilievo comunitario sull’applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione a una determinata merce con l’assegnazione del relativo codice di nomenclatura combinata (NC) o Taric, che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato dal titolare della decisione nelle relative operazioni doganali e vincolerà altresì le Autorità doganali.
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della normativa doganale, le Autorità doganali di tutti gli Stati membri hanno il compito di evitare il rilascio di ITV divergenti, che potrebbero creare una disparità di trattamento nei confronti degli operatori dell’Unione.
In particolare, infatti, una divergenza può emergere quando due o più decisioni vincolanti per prodotti identici, o sufficientemente simili, vengono adottate con codici tariffari diversi. In tali situazioni è previsto un obbligatorio confronto diretto tra le Autorità doganali, su iniziativa di uno degli Stati membri interessati.
Tali decisioni hanno validità di tre anni dalla data del rilascio su tutto il territorio comunitario e vincolano, da un lato, le Autorità doganali dell’Unione europea a riconoscere al titolare dell’ITV il codice tariffario ivi indicato per quella determinata merce, in occasione dell’espletamento delle operazioni di importazione ed esportazione espletate successivamente all’adozione della decisione; dall’altro lato, vincolano il titolare della decisione ad utilizzare l’ITV stessa dalla data in cui riceve la notifica della decisione.
Le ITV devono riferirsi a una tipologia di merce individuata nella descrizione della richiesta e oggetto dell’attività commerciale dell’operatore richiedente.
La nuova circolare 6 novembre 2024, n. 24, che delinea nuove linee guida in materia di ITV, risulta particolarmente utile per gli operatori, in ragione della crescente importanza di tali informazioni per poter operare con sicurezza in ogni ambito della regolamentazione doganale, dai pacchetti restrittivi verso la Russia, al dual use, Green Deal, dazi e regole di origine.
La circolare, che ripercorre l’iter procedurale per ottenere una informazione, introduce alcune novità e precisa gli adempimenti che gli operatori devono seguire.
Il procedimento di richiesta, rilascio e gestione delle ITV avviene unicamente mediante l’apposito sistema informatico, denominato Electronic Binding Tariff Information (EBTI), che tramite una interfaccia elettronica messa a disposizione degli operatori (Generic Trader Portal – GTP) consente di gestire lo scambio di tutte le informazioni ed il flusso procedurale per il lascio delle decisioni in questione.
La procedura per il rilascio dell’ITV è centralizzata presso l’Ufficio Tariffa e Classificazione della Direzione dogane.
Le ITV possono essere richieste all’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette decisioni saranno utilizzate. La domanda può essere proposta da un operatore commerciale o da un suo rappresentante incaricato della gestione dell’istanza.
E’ opportuno evidenziare che quest’ultimo non acquisisce la veste di titolare dell’ITV, riservata al richiedente che compie le operazioni doganali riferite alla merce oggetto di ITV.
Anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE può richiedere una ITV all’Autorità doganale dello Stato Membro in cui intende svolgere le operazioni doganali, previa acquisizione del codice EORI presso la stessa Autorità doganale.
Per potersi avvalere dell’ITV ottenuta, nella dichiarazione doganale è obbligatorio riportare l’indicazione per esteso dell’identificativo dell’ITV, come riportato nella casella 2 della decisione in corrispondenza del codice documento C626 tra i documenti a supporto della dichiarazione doganale.
In applicazione dell’art. 6, par. 1, CDU, le istanze devono essere presentate dall’operatore esclusivamente tramite il formulario elettronico citato ed eventuali campioni utili alla classificazione della merce oggetto di ITV devono essere inviati all’Ufficio tariffa e classificazione.
L’Ufficio, dal momento dell’accettazione della domanda ha a disposizione 120 giorni, più eventuali ulteriori 30, per il rilascio dell’informazione, fatte salve specifiche motivazioni per le quali si rende necessario sospendere i termini del rilascio per un tempo utile a esperire apposite indagini o valutazioni nei consessi unionali preposti, come, ad esempio, la discussione di un caso di classificazione di rilevanza unionale presso il Comitato del codice doganale della Commissione europea, la quale dispone la sospensione del rilascio delle ITV per un periodo che può estendersi fino a 10 mesi, più, se necessario, altri 5 mesi.
La circolare richiama inoltre l’art. 22 CDU, il quale dispone che prima di adottare un atto che abbia conseguenze sfavorevoli per il contribuente, tramite il portale GTP, vengono comunicati al richiedente le motivazioni poste a fondamento di un qualsivoglia provvedimento che potrebbe risultare lesivo dei suoi interessi, al fine di concedere la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
Il periodo di validità delle ITV (3 anni) può essere abbreviato e la decisione cessa di essere valida prima dello scadere della sua validità qualora non sia più conforme alla normativa in conseguenza: a) dell’adozione di modifiche delle nomenclature; b) dell’adozione da parte della Commissione di una misura intesa a determinare la classificazione tariffaria delle merci.
La cessazione della validità non ha effetto retroattivo.
In tali casi le Autorità doganali non hanno l’obbligo di informare il destinatario in merito alla cessata validità della decisione.
La Dogana può altresì revocare in ogni momento una ITV; in tal caso la decisione è efficace dalla data in cui il richiedente la riceve o si presume l’abbia ricevuta.
La circolare precisa che l’operatore può chiedere il così detto “uso esteso” o “periodo di grazia” della ITV che è stata revocata o che ha cessato di essere valida a seguito dell’adozione da parte della Commissione di una misura intesa a determinare la classificazione tariffaria delle merci.
Tale istituto si fonda sulla tutela del legittimo affidamento e ha lo scopo di evitare che egli operatori siano penalizzati da circostanze imprevedibili.
Le ITV possono essere annullate, con effetto ex tunc, se basate su informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente.
L’operatore, prima della scadenza di una ITV (tra i 150 e i 120 giorni prima scadenza), può chiedere il rinnovo della stessa.