Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione VIII, sentenza 27/6/2024, causa C-168/23 – Pres. e Rel. Picarra – Prysmian Cabluri şi Sisteme SA c/ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Craiova e altri
Classificazione doganale delle merci – Tariffa doganale comune – Cavi di fibre ottiche – Sottovoci 8544 70 00 e 9001 10 90 – Criteri di classificazione
Modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento
La sottovoce 8544 70 00 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende un cavo di fibre ottiche costituito da un’anima ottica e da un rivestimento ottico ricoperti da un primo strato interno di acrilato morbido, a sua volta ricoperto da un secondo strato di acrilato duro colorato.
I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla riscossione, da parte delle autorità doganali di uno Stato membro, di dazi e tasse dovuti da un contribuente per l’errata classificazione, secondo tali autorità, di una merce in una sottovoce della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione 2017/1925, anche se decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti emesse nei confronti di altri contribuenti, da tali autorità e dalle autorità doganali di altri Stati membri, nonché decisioni giurisdizionali di altri Stati membri non si sono discostate da una siffatta classificazione tariffaria.
Tra luglio e dicembre 2018 la Prysmian ha importato merci dichiarate nella sottovoce 8544 70 00 della NC, relativa ai «cavi di fibre ottiche», con aliquota di dazi d’importazione dello 0%.
Nel luglio 2019 la Prysmian ha indicato all’Ufficio doganale di Olt, in Romania, che, tenuto conto delle modifiche introdotte nelle note esplicative del 2019 rispetto quelle del 2007, le merci importate rientravano ormai nella sottovoce 9001 10 90 della NC, relativa alle «fibre ottiche», con aliquota daziaria al 2,9%. La Prysmian ha allora chiesto che i diritti all’importazione su tali merci fossero ricalcolati a partire dal 24 maggio 2019, corrispondente alla data di pubblicazione delle note esplicative del 2019 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
A seguito di un controllo doganale a posteriori effettuato tra aprile e giugno 2021, la Direzione regionale doganale di Craiova, ha considerato, con decisione del 29 giugno 2021, che le merci di cui trattasi fossero fibre ottiche rivestite individualmente, effettivamente rientranti nella sottovoce 9001 10 90 della NC, assoggettate a un’aliquota di dazi d’importazione del 2,9%. Essa ha conseguentemente ricalcolato i dazi doganali per tutte le importazioni di merci di cui trattasi che erano state dichiarate dalla Prysmian quali «cavi di fibre ottiche» rientranti nella sottovoce 8544 70 00 della NC e chiesto che tale società versasse la somma complessiva di 992 430 lei rumeni (RON) (EUR 201 000 circa) a titolo di maggiori dazi e interessi.
A fronte del ricorso giurisdizionale avverso la menzionata decisione, il Tribunale adito ha posto alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia. Con la prima questione, esso ha chiesto, in sostanza, se la sottovoce 8544 70 00 della NC dovesse essere interpretata nel senso che essa comprende un cavo di fibre ottiche costituito da un’anima ottica e da un rivestimento ottico ricoperti da un primo strato interno di acrilato morbido esso stesso ricoperto da un secondo strato di acrilato duro colorato.
Nel rispondere nel senso di cui alla massima, la Corte ha osservato che la sottovoce 8544 70 00 della NC, intitolata «Cavi di fibre ottiche», costituisce una suddivisione della voce 8544 della nomenclatura, la cui formulazione menziona segnatamente «cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente». Il titolo della voce 9001 della NC riguarda invece le «fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544». Conformemente alla nota 1, lettera h), del capitolo 90, tale capitolo non comprende i cavi di fibre ottiche della voce 8544.
Inoltre, la nota esplicativa del 2007 relativa alla sottovoce 8544 70 00 della NC, precisa che tale sottovoce comprende anche i cavi di fibre ottiche destinati ad essere utilizzati nelle telecomunicazioni, costituiti da fibre ottiche rivestite individualmente da un doppio strato di polimero di acrilato e poste in un involucro protettivo.
In terzo luogo, secondo le note esplicative del SA, la voce 8544 di tale sistema comprende i cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione, mentre la voce 9001 di detto sistema comprende «fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 85.44». Tali note precisano inoltre che i cavi di fibre ottiche della voce 9001 del SA, sono costituiti da una guaina nell’interno della quale sono stati disposti uno o più fasci di fibre ottiche, queste ultime non essendo state rivestite individualmente.
Pertanto, ad avviso della Corte, risulta da un lato che la NC stabilisce una differenza tra i «cavi» e le «fibre rivestite individualmente» e che solo i cavi di fibre ottiche costituiti da fibre rivestite individualmente rientrano nella voce 8544 di tale nomenclatura, ad esclusione delle fibre ottiche stesse. Invece, le fibre ottiche individuali nonché i fasci di fibre ottiche rientrano nella voce 9001 di detta nomenclatura, conformemente alla formulazione di quest’ultima.
Dall’altro lato, tenuto conto della formulazione della voce 8544 della NC nonché della nota esplicativa relativa alla sottovoce 8544 70 00 della NC e delle note esplicative del SA in relazione alla voce 8544 di tale sistema, le fibre ottiche che formano cavi devono, allo stesso tempo, essere rivestite individualmente ed essere poste in una guaina protettiva o in un involucro protettivo per poter rientrare in tale voce.
Poiché i prodotti importati dalla Prysmian sono cavi di fibre ottiche rivestite individualmente attraverso un rivestimento a due strati, senza disporre di un involucro protettivo, tali merci, nei limiti in cui non soddisfano la seconda condizione cumulativa poc’anzi ricordata, non possono rientrare nella voce 8544 della NC e devono essere classificate nella voce 9001.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla riscossione, da parte delle autorità doganali di uno Stato membro, di dazi e tasse dovuti da un contribuente per l’errata classificazione, secondo tali autorità, di una merce in una sottovoce della NC, qualora decisioni ITV emesse nei confronti di altri contribuenti, da tali autorità e dalle autorità doganali di altri Stati membri, nonché decisioni giurisdizionali di altri Stati membri non si discostino da una siffatta classificazione tariffaria.
La Corte ha sul punto evidenziato che il principio della certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, impone, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i singoli, in particolare quando possono avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese. In particolare, tale principio impone che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e regolarsi di conseguenza.
Il principio di tutela del legittimo affidamento può essere invocato solo da un singolo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, che essa gli avrebbe fornito.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato, in primo luogo, che risulta dai termini chiari e precisi delle formulazioni delle sottovoci 8544 70 00 e 9001 10 90 della NC, lette alla luce delle note esplicative del 2007 e del SA, che le merci importate dalla Prysmian rientravano nell’ultima sottovoce e non nella prima.
Al riguardo, le note esplicative del 2019, secondo cui le fibre ottiche rivestite individualmente «in sé non costituiscono un cavo a fibre ottiche della voce 8544 prima di essere poste in un involucro protettivo», si limitano a precisare il tenore della condizione relativa all’esistenza di un involucro protettivo, senza modificare i chiari termini delle note esplicative del 2007.
In secondo luogo, in forza dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013, una ITV può essere invocata solo dal suo titolare o dal rappresentante di quest’ultimo nei confronti delle autorità doganali che lo hanno emesso e di quelle degli altri Stati membri.
Dal momento che le ITV emesse da altre autorità doganali e le decisioni di altri organi giurisdizionali di Stati membri che classificano o confermano la classificazione delle merci di cui trattasi nella sottovoce 8544 70 00 della NC non erano rivolte alla Prysmian, la Corte ha escluso che siffatte informazioni e decisioni abbiano fornito a tale società assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, idonee a far sorgere in capo ad essa un legittimo affidamento quanto alla fondatezza di una siffatta classificazione.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione X, sentenza 13/6/2024, causa C-104/23 – Pres. Csehi, Rel. Ilesic – A GmbH & Co. KG c/ Hauptzollamt B
Classificazione delle merci – Tariffa doganale comune – Voce doganale 9406 00 – Costruzioni prefabbricate – Portata della nozione di “costruzione” – Ricoveri per vitelli – Domanda di classificazione nella sottovoce 9406 00 80 – Classificazione concessa nella sottovoce 3926 90 97
La voce 9406 00 della nomenclatura combinata, figurante nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «costruzione prefabbricata» in essa contenuta non comprende una merce di materia plastica che serve a proteggere gli animali dalle intemperie, denominata «ricovero per vitelli», che dispone di un tetto e di pareti, ma che non forma necessariamente uno spazio chiuso su tutti i lati e le cui dimensioni non consentono ad una persona di media statura di entrarvi e di svolgervi attività stando in posizione eretta.
Il 5 agosto 2015 A ha chiesto all’ufficio doganale B il rilascio di un’informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: l’«ITV») relativa a ricoveri per vitelli da essa importati in Germania.
Tali ricoveri sono solitamente installati all’esterno delle stalle per proteggere gli animali dalle intemperie. Sono costituiti da un involucro costituito da pareti e da un tetto nonché, a seconda del modello, da un elemento di pavimento. Sono dotati di aperture per la lettiera e la ventilazione e di un ingresso nella parte anteriore, in genere non provvisto di porta, essendo quest’ultima disponibile come accessorio opzionale per taluni modelli.
Tali ricoveri per vitelli sono realizzati in polietilene (con un contenuto di biossido di titanio dell’8%) e hanno una struttura metallica, che funge da base per tutti i ricoveri nonché un’altra struttura metallica saldata nel telaio della porta, dove questa è prevista. La percentuale di questi componenti metallici rispetto al totale del prodotto varia tra il 12% e il 21%. Il modello più piccolo ha una lunghezza di 147 cm, una larghezza di 109 cm e un’altezza di 117 cm. Il ricovero multiplo misura 220 cm x 273 cm x 183 cm.
L’importatore ha chiesto che tali ricoveri beneficiassero di una classificazione doganale nella sottovoce 9406 00 80 della NC come «Costruzioni prefabbricate di altre materie», con aliquota daziaria al 2,7%.
Con ITV del 29 settembre 2015, l’ufficio doganale B ha proceduto alla classificazione doganale di tali ricoveri nella sottovoce 3926 90 97 della NC, come «altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, diversi da quelli che rientrano nelle sottovoci da 3926 10 00 a 3926 90 92», soggetti ad un dazio doganale del 6,5%.
A fronte del ricorso della Società, il Giudice adito decideva di sottoporre due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.
Con tali questioni, che la Corte ha esaminato congiuntamente, è stato chiesto di chiarire, in sostanza, se la voce 9406 00 della NC dovesse essere interpretata nel senso che la nozione di «costruzione prefabbricata» ivi contenuta comprendeva una merce di materia plastica che serve a proteggere animali dalle intemperie, denominata «ricovero per vitelli», che dispone di un tetto e di pareti, ma che non forma necessariamente uno spazio chiuso su tutti i lati e le cui dimensioni non consentono ad una persona di statura media di entrarvi e di svolgervi attività mantenendosi in posizione eretta.
Al riguardo, la Corte ha osservato che, conformemente alla nota 2, lettera x), del capitolo 39 della NC, tale capitolo non comprende gli oggetti del capitolo 94. Conseguentemente, se una merce rientra nel capitolo 94, per ciò stesso essa è esclusa dal capitolo 39 della NC.
La voce 9406 00 del capitolo 94 della NC, sulla quale vertono le questioni sollevate, è denominata «Costruzioni prefabbricate».
La Corte ha osservato che né la NC né il SA definiscono la nozione di «costruzione» sicchè la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione deve avvenire conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte.
Per quanto riguarda il significato abituale nel linguaggio corrente del termine «costruzione», la Corte ha rilevato che tale termine rinvia in particolare ad una struttura costruita di una certa dimensione, in linea di principio dotata di pareti e di un tetto, generalmente utilizzata da persone per alloggiarvi, esercitarvi attività o immagazzinarvi oggetti.
Quanto al contesto in cui la nozione di «costruzione» è utilizzata nella voce 9406 00 della NC, la nota 4 del capitolo 94 della NC enuncia, in sostanza, che sono considerate «costruzioni prefabbricate, ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili». Pertanto, sebbene tale elenco sia presentato a titolo esemplificativo, la Corte ha concluso che tale nota elenca, senza eccezioni, strutture che implicano la facilitazione dell’attività umana e nelle quali delle persone possono entrare e muoversi in piedi, in particolare per esercitarvi attività.
Di conseguenza, tenuto conto del significato abituale del termine «costruzione» nel linguaggio corrente e del contesto nel quale esso è utilizzato, la nozione di «costruzione», figurante alla voce 9406 00 della NC con i termini «costruzioni prefabbricate», deve essere intesa nel senso che comprende una struttura nella quale delle persone possono entrare e muoversi in posizione eretta, in particolare per svolgervi le loro attività.
A tal riguardo non è indispensabile, per consentire tale utilizzo, che la struttura di cui trattasi costituisca uno spazio interamente chiuso. Infatti, dalla nota 4 del capitolo 94 della NC, risulta che sono considerate «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, in particolare i capannoni. Dunque, sebbene i capannoni siano provvisti di tetti e pareti, essi non hanno necessariamente quattro pareti né formano necessariamente uno spazio chiuso.
Già partner per oltre 12 anni in altro prestigioso studio legale tributario italiano, si occupa di diritto doganale e delle accise e di IVA, fornendo consulenza alle imprese ed assistenza innanzi alle autorità giudiziarie italiane e dell’Unione europea in caso di contenziosi.
E’ docente in corsi di formazione in materia doganale e processuale tributaria e dal 2008 al 2016 ha insegnato, quale aggiunto della materia “Legislazione e servizi in materia di dogane”, presso l’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente a contratto di “Diritto doganale” presso alcune Università italiane, è autore di articoli, note a sentenze e monografie.