Il rapporto con il Doganalista di fiducia non viene sfruttato come dovuto anche per colpa della mancanza di conoscenza della materia doganale.
In effetti probabilmente non è mai stata fatta una indagine sull’origine dei propri prodotti anche fabbricati con parti non di origine italiana pur indicando il “made in Italy”. Ancor di più per il nuovo decreto che uscirà a breve sulla certificazione dell’origine. Ne è prova quanto indicato nella circolare n. 14 pubblicata il 20 maggio 2024, in cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce le modalità per l’acquisizione delle valutazioni degli esperti nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni doganali. In base all’art. 29 del Regolamento UE 2447/2015, le autorità doganali possono considerare le conclusioni degli esperti per verificare il soddisfacimento dei criteri previsti dall’art. 39 del Codice doganale dell’Unione. Secondo la Legge 22 dicembre 1960, n. 1612, gli spedizionieri doganali sono riconosciuti come esperti nel campo fiscale, merceologico e valutario, con l’obbligo di un continuo aggiornamento professionale. Pertanto, essi sono qualificati a fornire valutazioni inerenti ai criteri di gestione delle scritture contabili, solvibilità finanziaria e standard di sicurezza, fondamentali per le operazioni doganali.
Nell’ottica della semplificazione amministrativa e della riduzione dei tempi di audit, l’Agenzia accetta le valutazioni degli spedizionieri doganali, purché rilasciate da professionisti non collegati al richiedente secondo le disposizioni del regolamento.
Le istruzioni dettagliate per l’acquisizione di queste valutazioni sono fornite con l’obiettivo di migliorare l’iter. Considerata questa altra professionalità il Doganalista dovrà affrontare il nuovo decreto inerente al made in Italy. Infatti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sull’origine dei prodotti, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l’uso efficace della falsificazione; le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre il contrassegno di cui trattasi sui predetti beni.
Il contrassegno deve essere realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similare o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado di assicurare una idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
Le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l’autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno.
Si dovrà stabilire l’elenco dei settori merceologici e le tipologie di prodotti che devono rispettare l’utilizzo del contrassegno e i segni descrittivi, al fine di assicurare pieno decoro nell’utilizzo degli stessi.
Non nego che sono molto curioso di sapere quale sarà il contrassegno di cui trattasi e della possibilità che non possa essere copiato e apportato illegittimamente sui prodotti di origine extra UE.
Fondatore e pioniere della materia doganale in ambito nazionale.
Fondatore nel 1981 dello Studio Toscano srl.
Membro degli esperti in Commissione EU a Bruxelles, consulente in varie sedi Confindustriali e docente delle migliori scuole di formazione.
Membro del Gruppo Esperti Legislazione Doganale di Confindustria Roma.
Autore di svariate pubblicazioni specialistiche in materia doganale.
Iscritto all'albo dei giornalisti ha collaborato con Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Il Doganalista.