Nuove forme di temporanea esportazione e il superamento della temporanea importazione. Sono queste alcune delle novità introdotte dalla riforma della normativa doganale, approvata in Consiglio dei Ministri il 26 marzo scorso.

L’art. 72 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione europea (parte integrante del testo della riforma) modifica l’art. 214 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, c.d. Tuld), che attualmente disciplina il traffico internazionale in regime di temporanea importazione ed esportazione.

Nello specifico, l’articolo 214 Tuld riconosce in capo agli uffici doganali la facoltà di autorizzare la temporanea importazione o la temporanea esportazione di specifici beni, al fine di agevolare il traffico internazionale.

In particolare, i veicoli, i contenitori, i recipienti, gli strumenti, gli apparecchi, gli attrezzi, le macchine, i prodotti, i materiali di ogni genere ed il bestiame destinati al traffico internazionale possono essere ammessi al regime dell’importazione ed esportazione temporanea, previa prestazione di idonea cauzione. Per traffico internazionale si intende la movimentazione di tali merci in import/export.

Per agevolare la circolazione delle merci, senza pagamento dei diritti doganali, in temporanea importazione o esportazione, è consentito l’utilizzo del Carnet ATA, ossia di un documento doganale internazionale che consente l’introduzione temporanea di determinate merci e dei campioni commerciali senza dover prestare la relativa garanzia per i diritti doganali.

Il Carnet ATA può essere utilizzato esclusivamente dal titolare del documento o da un suo rappresentante. Tale documento, inoltre, può essere richiesto da aziende iscritte alla Camera di Commercio territorialmente competente o da privati residenti in Italia.

L’art. 72 delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione interviene modificando tale disciplina contenuta nel Tuld.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa delle disposizioni, il nuovo articolo regolamenta il solo regime di temporanea esportazione delle merci unionali destinate a essere reimportate tal quali e lo subordina al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, limitandone, inoltre, l’applicazione a specifiche fattispecie.

In particolare, l’art. 72 dispone che, fatti salvi i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, l’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, può autorizzare l’esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze.

Rispetto alla versione del Tuld, ancora vigente, è eliminata la possibilità di inviare i beni all’estero con la finalità di utilizzarli per l’esecuzione di lavori o la produzione di beni. Sul punto, si attende un intervento chiarificatore del legislatore che identifichi la destinazione da attribuire a quei beni che gli operatori economici hanno temporaneamente esportato per fini industriali. La soluzione potrebbe essere fornita dal codice doganale unionale che disciplina l’istituto della reintroduzione in franchigia (art. 203, Cdu) che consente alle merci non unionali di essere reintrodotte entro tre anni senza pagamento dei dazi all’importazione. Il codice doganale disciplina, inoltre, il regime di ammissione temporanea attraverso il quale è possibile lo spostamento in entrata di merci non unionali per un particolare uso nel territorio unionale da riesportare senza aver subito alcuna modifica.

Il comma 2 dell’art. 72 delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale unionale prevede che le merci possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell’interessato. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, il limite temporale previsto dal comma 2 della nuova disposizione è funzionale a evitare un uso distorto dell’istituto.

Il testo delle Disposizioni complementari, attualmente in attesa di essere confermato definitivamente dall’esecutivo, non contiene nessuna disposizione in merito alla temporanea importazione, che, dunque, dopo la conferma della riforma e consequenziale abrogazione del Tuld, verrà definitivamente abbandonata.

Laureato presso l’Università di Parma, ha conseguito un Master in Diritto Tributario e un Master di specializzazione dall’accertamento al processo tributario presso la Scuola di Formazione Ipsoa. È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2009. Nel 2011 entra nel team dello Studio Armella & Associati, di cui è socio dal gennaio 2020.

Settori di attività: contenzioso doganale, diritto tributario e commercio internazionale. Esperto di diritto doganale, con particolare riferimento alle tecniche di commercio internazionale, assiste grandi aziende e multinazionali con particolare riferimento alla consulenza e alla pianificazione doganale, all’implementazione delle procedure relative al commercio internazionale e alle certificazioni AEO.

È autore di numerosi articoli e pubblicazioni e collabora con associazioni di categoria in attività seminariali e congressuali.