Esportazione di beni, o software in Russia, divieti di esportazione, rare deroghe,

possibilità di commettere errori, con risvolti sanzionatori sia penali, che economici

Si suggerisce massima attenzione   in merito ad alcuni errori accaduti, ultimamente, da parte di alcune aziende, sia nel ritenere esportabili alcuni beni, che nella menzione del relativo codice doganale di n.c. (ad otto cifre) che spesso è erroneamente sottovalutato.

Questa segnalazione ha l’obbiettivo di mettere in guardia sia i doganalisti che gli operatori che rappresentano, affinché tutto ciò non possa accadere o ripetersi.

Ci si rivolge soprattutto ai giovani, in quanto si fa cenno ad argomenti che i colleghi più esperti ben conoscono.

La rappresentanza diretta di cui all’art.18 del CDU non è ritenuta valida o sufficiente, in quanto, dovendo la nostra categoria conoscere la norma, dovrebbe poter decidere anche di negare un’operazione doganale se ritenuta non conforme.

È necessario, innanzitutto, non farsi trarre in inganno dal fatto che alcuni macchinari siano di libera esportazione, ritenendo che anche i relativi ricambi lo siano, perché sovente alcuni di essi, classificati singolarmente, non lo sono.

Un solo esempio, fra i tanti: un ingranaggio supporto, del valore di pochi euro, classificabile al codice NC 84833038 normalmente inserito in un macchinario di libera esportazione, non risulta esportabile in Russia, se spedito singolarmente come ricambio, e quindi, soggetto a sanzione.

Altro esempio: nell’ambito del medesimo capitolo, per la voce “8481” – oggetti di rubinetteria – il codice 84818099 è libera esportazione, mentre il codice 84812090 non lo è.

Alcuni episodi hanno causato verbalizzazioni, confische-sequestri di beni, da parte degli uffici doganali, con relativo invio alla procura della repubblica di tutta la documentazione.

In questi casi il procuratore della repubblica ha convalidato il sequestro e ha avviato il procedimento penale in base all’articolo 349 “Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone” nonché all’articolo 161 “Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni” del C.P.P..

Quanto appena esposto sia a carico degli esportatori che in un secondo momento a carico dei doganalisti loro rappresentanti, ha comportato per entrambi la necessità di nominare un legale per la difesa.

A livello unionale, con l’intento di Colpire la Russia, sono stati ideati dei “Pacchetti Sanzioni”  che, in assenza di un embargo totale, costituiscono  un terreno minato in cui anche gli operatori onesti e corretti, in  un attimo di disattenzione, possono calpestare una di queste mine che, scoppiando, creano sanzioni sia penali che economiche, come previsto a livello nazionale, dall’art. 20 del Decreto leg.vo n. 221/2017, relativo non solo ai beni, persone fisiche, giuridiche, banche listate, ma anche al non  rispetto del regolamento U.E. n. 821/2021 “Dual Use”,

Infatti, la possibilità di commettere errori, che in mancanza di “dolo” dovrebbero poter essere considerati scusabili, nasce anche, dal fatto che il reg.to UE 833/2014 (aspetti oggettivi) è stato modificato ben 24 volte, mentre il reg.to UE 269/2014 (aspetti soggettivi) è stato modificato ben 60 volte, ambedue relativi all’interscambio con la Russia, con numerosi articoli ed altrettanti allegati, sempre modificati.

Conseguentemente, il primo controllo dovrebbe risultare quello “soggettivo”, tenuto conto che, se il cessionario intermediario o banche dovessero risultare “listate”, quindi descritte nel reg.to UE 269/2014, sarebbe inutile verificare l’aspetto oggettivo, cioè l’esportabilità o meno del bene, sulla base della sua corretta classificazione doganale, codice NC ad otto cifre.

Si riportano:

  • reg.to UE soggettivo 269/2014 consolidato al 23.02.2024
  • reg.to UE oggettivo 833/2014 consolidato al 24.02.2024

Nel caso in cui esistano dubbi in merito alla  classificazione del bene, elemento basilare per il confronto dei vari allegati, in cui sono descritti i codici doganali, ovvero i capitoli dei beni “listati” non esportabili, si consiglia di avvalersi dello   strumento previsto dal codice doganale e nella fattispecie   la “ITV” – Informazione Tariffaria Vincolante – valida in tutta la Unione Europea che risulta vincolante, sia per la dogana che per l’operatore,  in base all’art. 33 del “CDU”, con una validità triennale ripresentabile.

Altro regolamento da porre in particolare evidenza che riguarda tutti gli stati extra-ue, e di conseguenza è citato espressamente dalle Aziende esportatrici nelle loro dichiarazioni di “libera esportazione” è quello nominato “DUAL USE”, Reg.to 821/2021, nella ultima versione consolidata dopo sei modifiche, a tutto il 16.12.2023.

Nel caso in cui il bene sia descritto in questo regolamento unionale, con alcune rarissime eccezioni, pur volendo richiedere l’autorizzazione all’uama, la stessa non verrebbe concessa.

Lo scopo di questa segnalazione si traduce concretamente nell’elencare tutti i riferimenti ai codici doganali che risultano avere problemi di esportazione in Russia, con alcune rare deroghe, anche temporali, ma le cui merci, debbono essere assolutamente escluse dalla loro esportazione in Russia, verificando in modo rigoroso la loro classificazione per non correre il rischio di commettere errori, tanto più adottare una iniziativa, maggiormente colpevolizzante, di modificare il codice doganale dopo aver scoperto che lo stesso risulta “listato”.

Conseguentemente, la nostra clientela dovrebbe comprendere i nostri interventi telefonici e e-mail, certamente pressanti tendenti ad avere certezza della classificazione della merce, dopo un confronto con tecnici, con lo scopo “comune” di essere immuni da sanzioni di carattere penale che coinvolge i dirigenti aziendali e il rappresentate in dogana.

D’altra parte, non risulta sempre semplice classificare le merci, tanto è vero che esiste lo strumento della I.T.V., sopra descritto.

La nostra categoria è disposta a concentrarsi al massimo per ottenere questo risultato che, fra l’altro, ci costringe ad impiegare molto del nostro tempo nelle verifiche, studio delle varie fonti normative, con lo scopo di evitare quel citato terreno minato che si è venuto a creare dopo il 12° e 13° pacchetto “Russia”.

Coproprietario presso STELLA OPERAZIONI DOGANALI SRL e IL CAD SRL - Cavaliere Ordine "al Merito della Repubblica Italiana"