Il 31 gennaio 2024 scade il termine per depositare la prima relazione CBAM, con riferimento alle merci interessate dal meccanismo importate nel trimestre ottobre – dicembre 2023.
Agli inizi di novembre la Commissione UE ha pubblicato sul proprio sito il link al registro transitorio, ossia il portale dove concretamente verranno caricate le suddette dichiarazioni trimestrali. L’accesso a tale registro deve essere richiesto tramite l’Autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilito l’importatore (in Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Energia). Il registro transitorio consentirà lo scambio di informazioni tra la Commissione UE, le Autorità nazionali competenti e i dichiaranti.
Ma come prepararsi alla prima relazione? Quali dati dovrà contenere? E, soprattutto, come raccoglierli?
I regolamenti unionali che hanno introdotto il CBAM prevedono esplicitamente che gli importatori europei dovranno usufruire della più ampia collaborazione possibile da parte dei fornitori extra UE, i quali dovranno trasmettere tempestivamente tutte le informazioni richieste. Agli stabilimenti di produzione, infatti, dovrà essere inviato un modello Excel (scaricabile sul sito della Commissione UE), all’interno del quale dovranno essere riportate tutte le indicazioni necessarie alla compilazione della relazione trimestrale. Nello specifico, i fornitori dovranno essere in grado di comunicare i dati sulle emissioni, a livello generale, connesse ai consumi dell’intero impianto, le emissioni attribuite ai singoli processi di produzione e le emissioni c.d. “incorporate”. Ricordiamo che si intende “emissione” il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci. Per emissioni incorporate in una determinata partita di merci CBAM, si intendono, invece, sia quelle dirette (connesse a processi di riscaldamento, combustione o raffreddamento) che quelle indirette (legate, cioè, al consumo di energia elettrica).
Gli ulteriori dati che devono necessariamente essere riportati nella relazione trimestrale sono: il codice di classifica doganale della merce importata, l’origine commerciale della stessa, le quantità importate, le informazioni e i contatti relativi allo stabilimento, il dettaglio dei processi produttivi effettuati nell’impianto e il prezzo del carbonio praticato nel Paese dove è situato lo stabilimento stesso.
Sono previste, infine, determinate informazioni settoriali relative alle singole categorie di merci CBAM. Per esempio, per i prodotti dell’acciaio, sarà necessario il numero di identificazione (se noto) della specifica acciaieria in cui è stato prodotto un particolare lotto di materia prima.
Gli importatori devono riuscire a indicare tutte queste informazioni nella relazione trimestrale per adempiere gli obblighi di comunicazione.
Sono tanti, tuttavia, i dubbi e le perplessità legate a questo primo appuntamento con il nuovo meccanismo unionale.
Molti importatori, infatti, lamentano alcune difficoltà nel processo di raccolta dei dati. Tra le varie criticità, emerge il fatto che tanti fornitori non hanno né i mezzi tecnici né le possibilità di raccogliere i dati relativi alle emissioni connesse ai processi di produzione. In altri casi a mancare è, invece, la volontà di collaborare, in quanto le informazioni richieste dal regolamento CBAM richiederebbero l’impiego di personale appositamente dedicato da parte dello Stabilimento per garantire la tempestività delle informazioni.
In ultimo, le istituzioni UE sembrano avere sottovalutato un importante caratteristica delle operazioni commerciali con Paesi del Far East asiatico, dove operano diversi trader, collettori di merci da esportare, i quali fungono da soggetto intermediario tra gli importatori europei e gli stabilimenti. In molti casi, dunque, non esiste un vero e proprio contatto diretto tra importatore e fornitore, bensì solo un rapporto commerciale tra importatore ed esportatore. In tali casi, pertanto, risulta ancor più difficile risalire ai dati relativi alle emissioni legate alla produzione.
Il reg. UE di esecuzione 2023/1773 ha cercato di ovviare a queste ipotesi, prevedendo diversi sistemi di monitoraggio dei dati necessari alla compilazione della relazione CBAM (all. III). In deroga, fino al 31 dicembre 2024, per ciascuna importazione di merci per cui il dichiarante non disponga di tutte le informazioni relative a emissioni dirette e indirette, il dichiarante potrà utilizzare differenti metodologie di stima, compresi i valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione UE per il periodo transitorio (cioè validi solo fino al dicembre 2025) oppure eventuali altri valori forfetizzati.
Tra le possibili metodologie consentite per il calcolo delle emissioni incorporate, il regolamento di esecuzione cita l’eventuale sistema di fissazione del prezzo del carbonio vigente nel Paese extra-UE in cui è sito l’impianto. Sarà possibile, inoltre, adottare un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l’impianto che possa essere controllato successivamente da parte di un verificatore accreditato, ossia qualsiasi persona accreditata in conformità al reg. UE di esecuzione 2018/2067 per la verifica dei dati sulle quote di emissione di gas a effetto serra.
Nelle ipotesi in cui non dovesse essere adottato il monitoraggio standard previsto dal regolamento 1773, in sede di compilazione della relazione trimestrale, dovrà essere aggiunta una breve spiegazione dei motivi per cui non sono stati utilizzati i dati “reali” e il dichiarante indicherà la metodologia di monitoraggio seguita per stabilire tali valori (art. 4, reg. 2023/1773).
Il monitoraggio alternativo prescelto dovrà coprire un periodo di riferimento tale da garantire che siano evitati il più possibile i dati non rappresentativi, dovuti a fluttuazioni di breve durata nei processi di produzione.
In ogni caso, secondo l’all. II del reg 1773, il monitoraggio dovrà essere il più possibile completo, coerente e comparabile, trasparente e accurato. Si dovrà compiere regolarmente una valutazione sulle possibilità di miglioramento della metodologia di monitoraggio, tranne nei casi in cui l’adozione di un nuovo metodo comporti costi sproporzionatamente elevati o risulti tecnicamente irrealizzabile.
È interesse degli importatori pervenire a una relazione trimestrale che riporti dati il più possibile corrispondenti alla realtà, in quanto i valori predefiniti sono basati su forfetizzazioni, per lo più al rialzo, delle emissioni connesse a un processo produttivo.
Al termine del regime transitorio, infatti, quindi da gennaio 2026, sulla base dei valori delle emissioni incorporate riportati nella relazione (che diventerà annuale) dovranno essere acquistati i certificati CBAM.
A questo punto, sorge spontaneo chiedersi come fare qualora non si fosse adeguatamente preparati alla prima scadenza del 31 gennaio 2023.
Il reg. 1773 dispone chiaramente che il dichiarante CBAM potrà modificare la relazione già presentata entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento.
In deroga per i primi due trimestri (ottobre – dicembre 2023 e gennaio – marzo 2024) sarà possibile modificare la relazione fino al termine per la presentazione della terza relazione CBAM (31 luglio 2024).
In caso di motivata richiesta del dichiarante si può essere autorizzati a ripresentare la relazione o a correggerla entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento.