L’ITV rilasciata da una Dogana europea nei confronti di un operatore ha portata generale e può essere applicata anche a un’altra impresa che importa prodotti identici. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19 luglio 2023, n. 21306, che riconosce ampia efficacia alle Informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle Dogane UE.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’Agenzia delle dogane aveva contestato la classificazione doganale dichiarata dalla società al momento dell’importazione. La società, a sostegno del proprio inquadramento, ha prodotto in giudizio un’ITV, anche se emessa dall’Amministrazione belga, in un momento successivo all’importazione e nei confronti di un altro operatore, in ragione dell’identità del prodotto e della necessità di un’uniforme applicazione della classificazione doganale nei vari Paesi europei.
Com’è noto, la fiscalità doganale è oggetto di una disciplina europea di diretta applicazione, contenuta nel Codice doganale dell’Unione europea (Reg. UE 952/2013) e nei relativi regolamenti delegato e di esecuzione (Reg. UE 2446/2015 e Reg. UE 2447/2015). La disciplina della classificazione doganale è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Di conseguenza, è fondamentale che tutti gli operatori possano attribuire a prodotti identici la stessa voce doganale, sulla base di una nomenclatura comune, per evitare disparità di trattamento all’interno degli Stati membri UE.
Per assicurare maggiore certezza nell’applicazione e nell’interpretazione della classificazione doganale, il legislatore europeo ha previsto lo strumento delle Informazioni tariffarie vincolanti (ITV, artt. 33 e ss. Reg. UE n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione europea). L’ITV rappresenta un vero e proprio interpello preventivo, reso dalle Autorità doganali, sulla classificazione doganale di un prodotto. Si tratta di una decisione amministrativa di rilievo unionale, finalizzata all’armonizzazione dell’applicazione delle norme europee.
L’ITV rappresenta, pertanto, uno strumento di compliance fondamentale, che contribuisce alla collaborazione fra le Autorità doganali e gli operatori economici, eliminando i dubbi riguardo alla corretta voce doganale di un bene e svolgendo una funzione preventiva nei confronti di eventuali accertamenti doganali.
Com’è noto, l’ITV ha efficacia vincolante non soltanto nei confronti dell’autorità doganale che l’ha emessa, ma anche per tutte le altre Dogane europee. Dal punto di vista degli operatori, le Informazioni tariffarie vincolanti sono pienamente efficaci nei confronti del soggetto che le ha richieste, il quale dovrà indicare il numero di decisione nella dichiarazione doganale.
Le ITV svolgono un ruolo fondamentale anche per gli operatori, diversi dal richiedente, che importano o esportano prodotti identici. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che le ITV rappresentano un criterio di riferimento interpretativo, che va oltre i confini del singolo caso concreto.
La sentenza riconosce che, anche se successivo rispetto a importazioni già eseguite, il parere della Dogana deve essere tenuto in considerazione, se conferma l’interpretazione già adottata dalla parte. L’obiettivo dell’ITV, come ricordato dalla Corte di Cassazione, è quello di rassicurare gli operatori nel caso in cui vi sia un dubbio sulla classificazione di un prodotto, tutelandolo da qualsiasi contestazione da parte dell’Agenzia delle dogane e assicurando un’uniforme applicazione della normativa doganale.
Ribadendo un principio già da tempo affermato dalla Corte di Giustizia UE, la Cassazione ha sottolineato che le ITV rilasciate da uno Stato membro a un’altra società sono utilizzabili come mezzo di prova in tutti i Paesi in cui sia possibile produrre in giudizio una prova documentale (Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, C-153/10, Sony Supply Chain Solution). Spetta pertanto al giudice di merito verificare se l’ITV si riferisce a un prodotto identico a quello oggetto di contestazione.
Proprio nell’ottica di un’opera di armonizzazione della materia doganale, le diverse ITV rilasciate dagli Stati membri sono raccolte all’interno di una banca dati unionale, l’European Binding Tariff Information (c.d. EBTI). Tale database è liberamente consultabile sul sito della Commissione europea e ha pieno valore legale.
Uno strumento fondamentale per le imprese che operano nell’import-export, che consente di controllare se esistono ITV rilasciate nei confronti di altri operatori che confermano la correttezza della voce doganale attribuita ai propri prodotti.
Soltanto attraverso un’attenta due diligence è possibile evitare il rischio di contestazioni e l’applicazione di una sanzione amministrativa o penale.
Massimo Monosi
Tatiana Salvi