Per la Cassazione, ord. 18543/2023, è ribadita la necessità di verificare sia il contratto di licenza sia le clausole contrattuali che possono rivelare l’esistenza di una condizione della vendita incidente sul valore.
Nell’ordinanza n. 18543/2023 della Cassazione i giudici hanno escluso l’esistenza di un mero controllo sulla qualità del prodotto da parte della licenziante extra UE in relazione all’eccepita esclusione delle royalties nel valore in dogana da parte dell’acquirente, sostenendo invece l’incidenza su tale elemento dell’obbligazione doganale dei compensi corrisposti dalla società importatrice alla licenziante, a titolo di royalties, in quanto condizione della vendita, data la “natura gestionale” del controllo della licenziante in grado di incidere sulla gestione della società importatrice e dei produttori terzi, alla luce dell’analisi della documentazione complessiva nonché della corretta interpretazione delle clausole contrattuali tra licenziante e licenziataria.
Dal contratto emergeva, riferisce la Cassazione, tanto l’obbligo dell’acquirente di consegnare alla licenziante un prodotto finito rappresentativo della linea quanto la necessità che questo corrispondesse agli standard della licenziante (pena la rimozione del marchio), oltre alla garanzia in capo a quest’ultima del diritto di ispezionare i prodotti nonché di autorizzare preventivamente l’uso di qualsiasi forma di pubblicità o imballaggio, oltre all’obbligo per i fornitori terzi di rispettare il Codice di condotta imposto dalla licenziante e per la licenziataria di presentare annualmente alla licenziante il business plan della produzione e vendita della merce.
La Cassazione ha valorizzato le argomentazioni esposte dalla Dogana in sede di ricorso, tese ad evidenziare la necessità di analisi delle clausole del contratto di licenza dal quale si poteva evincere, da parte della licenziante, sia il potere di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività sia la circostanza di essere la destinataria delle suddette royalties da parte dell’acquirente.
In assenza di una definizione in ambito CDU e GATT 1994 relativa ai due elementi delle royalties e dei corrispettivi versati dal compratore, ci si può affidare alla definizione contenuta nell’art. 12 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE (ed. 2017), richiamato anche nella Section 3 – Royalties and licence fees, par. 3.2, p. da 1 a 3, del Compendium of Customs Valuation texts della DG TAXUD, ed. 2022 (Commento n. 13 agli artt. 128 e 136 RE).
Tali elementi, però, influiscono sul valore di transazione solo qualora, ai sensi dell’art. 136 RE, i diritti trasferiti siano incorporati nelle merci oggetto di valutazione e costituiscano condizione della vendita, nella misura in cui i primi non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, in tal modo escludendo qualsiasi automatica attrazione nel campo del valore, come evidenziato, altresì, dal medesimo Compendium (v. Section 3, par. 3.7, p. 8).
La presenza di una condizione della vendita, sovente di difficile individuazione, può essere rintracciata sulla base delle “indicazioni” fornite dall’art. 136, par. 4, lett. a), b) e c), RE, similmente a quanto evidenziato anche dal Compendium (v. Section 3, par. 3.6, p. 2), verificando quindi se il venditore può vendere o se l’acquirente può acquistare la merce senza il pagamento di una royalty o di un corrispettivo.
Qualora il versamento sia dovuto non direttamente al licenziante/venditore bensì ad un venditore terzo (estraneo a tale rapporto di licenza), può risultare più difficile verificare l’eventuale collegamento tra le due distinte operazioni al fine di evidenziare la presenza di una condizione della vendita. Un aiuto è offerto ad esempio dell’elenco, non esaustivo, degli indicatori contenuti nel Commentary 25.1, by the WCO Technical Committee on Customs Valuation, piuttosto che da ultimo nel Compendium della DG TAXUD 2022, il quale però non contiene più il Commento n. 11, richiamato dalla Cassazione in ordinanza e riportante alcuni indicatori che, sebbene non giuridicamente cogenti (v. C-76/19 punto 44), consentivano di dedurre, dalle “circostanze della vendita”, l’esistenza di un controllo tra licenziante e venditore (v. ora il p. 3.7, par. 5 e 6, del Compendium 2022).
Occorre perciò, come anche in parte evidenziato nell’ordinanza n. 18543/2023, verificare attentamente e singolarmente ogni aspetto sia dell’accordo di licenza sia del contratto di vendita al fine di individuare l’eventuale presenza di un controllo, di fatto o di diritto, del licenziante sul venditore o sull’acquirente dal quale possa emergere l’obbligo per quest’ultimo di effettuare tali pagamenti, escludendo di contro ogni automatismo in tal senso (v. Cass. 13384/2019, 17529/2019, 15346/2019, nonché Corte UE in C-76/19, p. 52 e 55, C-173/15, p. 53, nonché da ultimo C-775/19, p. 31, 36, 43-47, che richiama C-116/12, p. 45 e C-173/15, p. 60).