Come ben noto, la base primaria per determinare e dichiarare il valore in dogana della merce ai sensi dell’art. 70.1 del CDU (Reg. UE 952/2013) è costituita dal “valore di transazione”, cioè dal prezzo pagato o da pagare per l’acquisto di merci vendute per l’esportazione verso il territorio dell’Unione europea, eventualmente adeguato con le integrazioni o le esclusioni di cui, rispettivamente, agli artt. 71 e 72 del CDU.
Per “valore di transazione” la norma citata si riferisce pertanto al quantum totale dovuto dall’acquirente per la conclusione della vendita, che non si limita solamente al prezzo o valore di fattura. Certo la fattura di vendita, ai sensi dell’art. 145 del Regolamento Esecutivo (Reg.UE 2447/2015), è richiesta come documento giustificativo della dichiarazione doganale, ma essa in taluni casi, con riferimento alla particolare condizione della transazione che riflette, potrebbe non essere sufficiente a soddisfare la dogana in merito alla giustificazione di ogni particolare del valore dichiarato. In altre parole per passare dal “valore di fattura” al “valore in dogana” dobbiamo tenere conto anche di altre indicazioni, in quanto questo prezzo, a seconda delle condizioni alle quali si è conclusa la transazione, potrebbe dover essere integrato o depurato di alcuni elementi.
Tra le quattro condizioni necessariamente da rispettare dettate all’art. 70.3 del CDU affinché si possa applicare il valore di transazione così inteso, la let. d) impone che “il compratore e il venditore non siano collegati o la loro relazione non abbia influenzato il prezzo”.
Tale concetto di “legame” viene poi chiarito dagli artt. 127 RE che indica quando due persone sono da considerarsi “legate” e art. 134 RE che dispone riguardo al caso in cui tale legame esista e alla possibilità del dichiarante di dimostrare se esso abbia influenzato o meno il prezzo.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata recentemente (il 9 giugno 2022) nell’ambito della causa C-599/20 Baltic Master.
La controversia verteva sulla contestazione da parte della dogana della Repubblica di Lituania del valore in dogana di talune merci, parti di macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria, importate nell’ Unione europea dalla Baltic Master (compratore) acquistate dal fornitore malese Gus Group (venditore).
La dogana lituana aveva in particolare contestato il valore in dogana dichiarato dalla Baltic Master che aveva riportato il prezzo delle fatture di acquisto, in considerazione del fatto che la natura dei rapporti esistenti tra la summenzionata e il venditore malese facessero risultare l’esistenza di un “legame” tra le parti ai sensi dell’art. 29.1 let d) del Codice Doganale Comunitario, ad oggi sostituito dallo speculare art. 70.3 let d) del Codice Doganale dell’Unione Europea.
La Corte di Giustizia europea è stata quindi investita da parte della Corte amministrativa suprema di Lituania, a seguito delle pronunce emesse nei primi tre gradi di giudizio nell’ambito dei quali sono stati respinti i ricorsi della Baltic Master, a pronunciarsi in via pregiudiziale nel merito dell’interpretazione degli articoli che definiscono il “legame” tra venditore e compratore.
In particolare se tale legame esista qualora non sia dimostrabile da alcun documento, ma sia dimostrabile da soli elementi oggettivi di fatto quali, ad esempio nel caso di specie, le circostanze inerenti la conclusione delle transazioni siano caratterizzate non dello svolgimento delle attività economiche in condizioni normali, ma piuttosto vi siano rapporti d’affari particolarmente stretti basati su un alto livello di fiducia reciproca tra le parti, oppure se ai fini del legame debba essere dimostrato per via documentale un vero e proprio controllo esercitato da una parte della transazione su l’altra o da una terza parte su entrambe.
La Corte di Giustizia distingue tra due tipologie di questo controllo: di diritto e di fatto. Il controllo di diritto è un controllo di tipo giuridico risultante da documenti; il controllo di fatto si sostanzia invece nella capacità di una parte di costringere ad attuare dei comportamenti o imporre degli orientamenti sull’altra.
Nel caso di specie la Corte non ravvisa l’esistenza nè di un controllo di diritto, poiché non esiste alcun documento che consenta di accertare un siffatto legame, né di fatto, in quanto lo stretto legame fiduciario seppur esistente tra venditore e compratore non consente di essere considerato come un controllo di fatto e pertanto il legame tra le parti non è ravvisabile.
Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (di seguito CNSD) ha istituito, con propria delibera, le seguenti Commissioni di Studio del CNSD:
Commissione di Studio “Tariffa doganale e misure collegate alla TARIC”.
Commissione di Studio “Origine e lotta alla contraffazione”.
Commissione di Studio “Valore in dogana”.
Commissione di Studio “Regimi doganali e contenzioso”.
Le Commissioni sono istituite con le seguenti finalità:
Fornire attività di supporto tecnico ed operativo mediante lo studio e l’analisi della normativa di interesse per l’esercizio professionale.
Effettuare studi ed indagini in specifici settori oggetto dell’attività professionale.
Organizzare eventi seminariali e convegnistici.
Formulare proposte, documenti e pareri.
Produrre materiale utile all’aggiornamento professionale.
Agevolare la consapevolezza e la crescita professionale degli iscritti all’Albo.
Le Commissioni possono realizzare elaborati, pareri, trattazioni, opere comunque denominate da loro prodotte.