Come noto, la legge di bilancio 2018 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell’Iva nel campo dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi (articolo 1, commi da 945 a 959, legge 205 del 2017).
In particolare, l’articolo 1, commi da 945 a 959, della suddetta legge, ha previsto che i soggetti che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi debbano essere identificati e monitorati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Tali soggetti, denominati “traders”, sono operatori commerciali del settore petrolifero che, non avendo a disposizione proprie strutture di deposito ovvero avendole in luoghi diversi da quelli in cui i prodotti vengono esitati, si avvalgono di impianti di proprietà di terzi appartenenti a depositari autorizzati o a destinatari registrati.
I traders devono, pertanto, prima di iniziare l’attività di stoccaggio presso depositi di terzi, ottenere un’autorizzazione dal competente Ufficio delle dogane previa presentazione di un’apposita istanza; tale autorizzazione, avente durata biennale, «è negata e l’istruttoria per il relativo rilascio è sospeso allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; la medesima autorizzazione è revocata allorché ricorrano, nei confronti dello stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 23» (art. 1, comma 948, l n. 205 del 2017).
Inoltre, l’autorizzazione può essere sospesa, ai sensi del successivo comma 949, «allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, le condizioni di cui all’articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. L’autorizzazione è sempre sospesa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 945 sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di Iva».
Con il decreto del 12 aprile 2018 il Ministro dell’economia e delle finanze ha stabilito le modalità con cui i traders devono essere identificati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e le modalità di trasmissione del flusso informativo dei dati contabili tra le Amministrazioni interessate.
Occorre precisare che la figura del trader deve essere tenuta distinta da quella del “destinatario registrato”; mentre il trader si avvale per lo stoccaggio dei prodotti energetici di depositi di terzi, il destinatario registrato è un soggetto (persona fisica o giuridica) autorizzato dall’Amministrazione finanziaria a ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo presso un proprio deposito.
Il Tar Umbria, con la sentenza n. 332 del 2022, ha annullato un provvedimento di diniego dell’Agenzia delle dogane all’autorizzazione all’attività di stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi, giacchè nella motivazione del gravato provvedimento l’Amministrazione aveva ampliato il portato della richiamata normativa, andando a limitare, in ragione di non disciplinati requisiti economico/finanziari/patrimoniali, l’accesso all’attività di trader praticabile in regime di libero mercato.
In sintesi, secondo il Tribunale amministrativo, l’Ufficio delle dogane di Perugia era andato ben oltre il potere attribuitogli dalla legge, entrando nel merito della consistenza economico-finanziaria della società ed esprimendo valutazioni circa i possibili fornitori e clienti.
In particolare, il Tar, pur considerando “la delicatezza del settore del commercio degli olii minerali e la necessità che sia mantenuta un’alta soglia di vigilanza da parte delle Amministrazioni deputate al fine di prevenire e contrastare fenomeni di frode o evasione fiscale”, ha evidenziato che il legislatore del 2018 “pur prevedendo l’identificazione e il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle dogane dei soggetti che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi, non si è spinto fino a introdurre un preventivo vaglio di affidabilità fiscale di tali soggetti, non ponendo altresì alcun parametro di adeguatezza patrimoniale”.
Il Giudice, pertanto, ha annullato il provvedimento di diniego poiché l’Agenzia delle dogane aveva fondato tale atto su valutazioni, inerenti le scelte imprenditoriali della società e la disponibilità di risorse economiche in capo alla stessa, che non sono contemplate dalla normativa di riferimento disciplinante il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 945, l. 205 del 2017.
Sulla scorta di tali principi il Tar del Veneto, in una fattispecie analoga nella quale l’Agenzia aveva fondato il diniego della richiesta autorizzazione sulla mancata dimostrazione dell’affidabilità soggettiva della ditta richiedente per inconsistenza reddituale e patrimoniale, con ordinanza n. 909 del 2022, ha disposto la sospensiva dell’efficacia del provvedimento di diniego, in quanto ha fondato su parametri non previsti dalla legge.
Alla luce delle prime decisioni della giurisprudenza amministrativa in materia, è evidente l’orientamento dei giudici amministrativi che censura l’operato dell’Agenzia delle dogane, laddove pretende nei procedimenti di rilascio e/o rinnovo delle autorizzazioni ai traders requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.