Le importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh non sono più “sospette”. Ad affermarlo è la Commissione europea con l’avviso agli importatori 2022/C 166/06, del 20 aprile 2022 che, superando una precedente nota del 2008, chiarisce come non vi sia più nessun “fondato dubbio” sulla veridicità delle attestazioni di origine rilasciate dalle autorità del Bangladesh.

Com’è noto, il Bangladesh rientra tra i Paesi in via di sviluppo economico, destinatari di agevolazioni unilaterali concesse dall’Unione europea nel quadro del Sistema delle preferenze generalizzate (c.d. Spg, disciplinato dal Reg. UE 978/2012). Tale strumento, adottato nell’ambito del principio di cooperazione allo sviluppo (art. 208 Tfue), è volto a garantire un accesso agevolato, mediante esenzioni o riduzioni tariffarie, ai prodotti originari dei Paesi meno sviluppati, per promuoverne la crescita economica e la riduzione della povertà. Tale concessione rappresenta, inoltre, la più importante deroga al principio Wto della “nazione più favorita”, nel quadro della c.d. “enabling clause”, condivisa internazionalmente.

Va rilevato che il Spg rappresenta un incentivo non soltanto allo sviluppo della produzione locale e al potenziamento del commercio internazionale dei Paesi interessati, ma tende a valorizzare e promuovere un modello di crescita economica, politica e sociale. Le agevolazioni, infatti, sono subordinate alla reale applicazione di misure di tutela dei diritti dei lavoratori, dell’ambiente, nonché a contrastare fenomeni di corruzione. Il sistema delle preferenze generalizzate è, pertanto, oggetto di un continuo monitoraggio, che porta, nel tempo, a un aggiornamento costante dei Paesi beneficiari.

Per usufruire delle agevolazioni tariffarie previste dal Spg, i prodotti importati dai Paesi in via di sviluppo devono rispettare i presupposti sostanziali previsti dall’art. 64, par. 3, Reg. UE 952/2013 (prodotti interamente ottenuti o lavorazioni sufficienti nel Paese beneficiario) ed essere accompagnati da una prova documentale dell’origine preferenziale (certificato di origine o dichiarazione su fattura).

Negli ultimi anni, le attestazioni di origine rilasciate dall’Autorità del Bangladesh sono state oggetto di numerose contestazioni. L’Agenzia delle dogane ha, infatti, notificato a molte società importatrici diversi avvisi di rettifica, contestando l’origine dei prodotti tessili realizzati in Bangladesh.

La contestazione dell’Agenzia delle dogane si fonda su un “avviso agli importatori” del 2008 (2008/C 41/06), con il quale la Commissione UE ha informato gli operatori europei dell’esistenza di “fondati sospetti” in merito all’origine dei prodotti classificati nei capitoli 61 e 62 del Sistema Armonizzato, ossia indumenti e accessori di abbigliamento a maglia e altri indumenti e accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia. La Commissione europea ha ipotizzato che tali prodotti fossero soltanto provenienti dal Bangladesh ma che, dal punto di vista dell’origine doganale, non integrassero le condizioni sostanziali per essere considerati di “origine doganale Bangladesh”. Secondo quanto riportato dalla nota agli importatori del 2008, nell’ambito di una missione di cooperazione unionale, condotta con l’assistenza delle autorità locali, sarebbe, infatti, emerso che una percentuale di certificati di origine “Form A” risultavano “falsi o rilasciati sulla base di informazioni fraudolente o fuorvianti”.

Occorre segnalare, tuttavia, che l’Unione europea non ha stabilito che tutti i certificati di origine emessi in Bangladesh fossero falsi, ma si è limitata a esortare gli importatori unionali a prestare “attenzione”, al fine di adottare opportune misure di prevenzione dei rischi di contestazione, sia attraverso un’attenta selezione dei fornitori che mediante opportune clausole contrattuali.

A seguito della pubblicazione di tale avviso, l’Agenzia delle dogane ha dato vita a numerosi accertamenti sull’origine dei prodotti importati dal Bangladesh, contestando la veridicità dei certificati di origine rilasciati dalle autorità estere competenti.

Generalmente, in questi casi, la Dogana richiede all’autorità del Bangladesh conferma dell’autenticità e della regolarità delle fatture e dei certificati di origine presentati all’importazione per beneficiare dell’esenzione daziaria. Poiché spesso tali autorità non forniscono un tempestivo riscontro, l’Ufficio delle dogane ipotizza che non ricorrano le condizioni per beneficiare dell’esenzione daziaria di cui al Regolamento UE n. 978/2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze generalizzate a favore dei prodotti originari del Bangladesh, e applica il dazio previsto per gli scambi con i Paesi terzi, pari al 12%.

Tuttavia, occorre segnalare che, in casi del tutto analoghi, dopo aver ricevuto (anche tardivamente) conferma dalle Autorità del Bangladesh circa la regolarità delle operazioni doganali eseguite, la Dogana ha annullato in autotutela i provvedimenti di rettifica.

Con il nuovo “avviso agli importatori” del 2022 (2022/C 166/06 del 20 aprile 2022), l’Unione europea ha riconosciuto che “i ragionevoli dubbi di cui sopra non sono più suffragati da alcun elemento di prova che dimostri il persistere dei rischi sottostanti”.

Dal 1° gennaio 2021, infatti, in ambito Spg si è optato per il superamento del certificato delle autorità doganali di esportazione, per evolvere verso un sistema di autocertificazione dell’origine preferenziale da parte dell’esportatore registrato al sistema Rex. Gli esportatori dei Paesi beneficiari Spg, preventivamente autorizzati dalla Dogana, possono dichiarare l’origine dei prodotti in fattura, riportando il proprio codice Rex. Le autorità governative dei Paesi beneficiari Spg, pertanto, non devono più rilasciare certificati di origine “Form A”.

Come rilevato dalla Commissione UE, “l’avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 41 del 15 febbraio 2008 è pertanto divenuto privo di oggetto per quanto riguarda le partite dei prodotti in questione dichiarate per l’immissione in libera pratica a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, ed è pertanto revocato”.

Anche se è efficace soltanto dal 20 aprile 2022, tale recente chiarimento assume fondamentale rilievo per le contestazioni già in essere, poiché potrebbe essere idoneo a dimostrare che non vi è più nessun “fondato dubbio” sulla veridicità delle attestazioni di origine rilasciate dalle competenti autorità in Bangladesh.

Stefano Comisi

Tatiana Salvi

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, ha frequentato il corso di perfezionamento in Diritto Tributario presso l’Università di Genova e il Master in Diritto Tributario presso l’Università Cattolica di Milano.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova, dopo una lunga esperienza presso un noto studio legale specializzato in fiscalità indiretta, dal 2019 entra a far parte del team dello Studio Armella & Associati.

È autore di numerosi articoli e svolge attività di docenza in seminari e corsi di formazione in materia tributaria.

È membro del gruppo di lavoro Accise della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce.