Legge 639 del 5 luglio 1964
Con il valido aiuto del collega Tauro Stella, che ringrazio pubblicamente, ho pensato di fare chiarezza sul rimborso siderurgici, denominato dai doganalisti RIMBORSO DAZIO .La Legge 639 del 5 luglio 1964 (Restituzione dei diritti doganali per alcuni prodotti industriali esportati”, comunemente conosciuta dagli addetti ai lavori come ” Rimborso siderurgico” è stata ripristinata e quindi si prevede la possibilità di richiedere il rimborso, determinato per ogni chilogrammo netto di merce esportate. La legge è nata, purtroppo, in contrasto con il Trattato di Roma, per sostenere le imprese esportatrici italiane per prodotti fabbricati in ferro, ghisa ed acciaio, di origine italiana, è stata vista con sospetto dalle istituzioni comunitarie, perciò, dato che l’Italia si è impegnata ad eliminare citata legge, ritengo sia il caso di restare aggiornati. Permane dunque attualmente la possibilità di richiedere le restituzioni di cui sopra per i prodotti industriali coperti dalla legge 639/64. Requisito per beneficiare del rimborso è che l’esportazione riguardi beni nuovi, fabbricati prevalentemente con ghisa, ferro ed acciaio. Il rimborso viene determinato per ogni chilogrammo netto di merce esportata, in base alla specifica categoria di prodotto e secondo la relativa aliquota prevista dalla legge medesima e le relative istanze possono essere presentate entro il termine di due anni.
E’ opportuno ricordare la Circolare n. 49/D del 16 settembre 2004, che ha introdotto l’obbligo di allegare a tutte le istanze di restituzione la prova dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo dei prodotti nel paese terzo di destinazione costituita dal documento doganale in originale o da una sua copia certificata conforme dalla stessa autorità emittente o da altra autorità del paese terzo abilitata a tale certificazione o da un servizio ufficiale italiano stabilito nel paese terzo stesso.
In considerazione di quanto più volte rappresentato dagli operatori circa le difficoltà incontrate nella acquisizione della citata prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo e circa i costi, spesso superiori agli importi delle restituzioni, sono state introdotte alcune semplificazioni. Per la richiesta di rimborso dazio con i nuovi tracciati, è necessario inserire il codice 16YY nel campo 44, ed indicare la descrizione (che già solitamente viene indicata) all’interno della dichiarazione doganale Si chiede rimborso dazio ai sensi legge 639/1964. Aliquota euro XXXX; Kg netti: XXXXX; imposta che si chiede di restituire: euro XXXXXX; l’inserimento del codice documento 16YY nel data group dei “Supporting document” 12 03 000 000.
Questo chiarimento mi è stato fornito dal collega Tauro Stella Bologna, che caldamente ringrazio.
Fondatore e pioniere della materia doganale in ambito nazionale.
Fondatore nel 1981 dello Studio Toscano srl.
Membro degli esperti in Commissione EU a Bruxelles, consulente in varie sedi Confindustriali e docente delle migliori scuole di formazione.
Membro del Gruppo Esperti Legislazione Doganale di Confindustria Roma.
Autore di svariate pubblicazioni specialistiche in materia doganale.
Iscritto all'albo dei giornalisti ha collaborato con Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Il Doganalista.