Sono esenti da dazi e Iva i dispositivi di protezione individuale (DPI) importati durante la pandemia da Covid-19. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, con la sentenza 21 ottobre 2024, n. 41, ha annullato l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni emessi dall’Agenzia delle dogane, confermando che i dispositivi medici importati, consistenti in tute protettive monouso e altri strumenti di protezione individuale per la lotta alla pandemia, rientrano nella franchigia doganale prevista dall’Unione europea e, pertanto, non devono scontare dazi e Iva all’importazione.

Com’è noto, la franchigia doganale è un regime speciale che consente l’esenzione dal pagamento dei diritti di confine in relazione a determinati beni, al ricorrere di determinate circostanze. In particolare, l’art. 74 Reg. CE 1186/2009 autorizza gli Enti pubblici, quelli a carattere caritativo e le unità di pronto soccorso, a importare in esenzione dai dazi tutti i beni destinati gratuitamente alle vittime di catastrofi. Analoghe disposizioni sono previste anche per l’Iva all’importazione, che può essere momentaneamente sospesa alle stesse condizioni e per le medesime finalità (art. 1, direttiva UE 2009/132).

L’art. 76 Reg. CE 1186/2009, inoltre, subordina la concessione di tale agevolazione all’adozione di una Decisione della Commissione europea, ossia un provvedimento adottato su richiesta di uno o più Stati membri UE, che consente di sospendere l’applicazione dei dazi all’importazione soltanto se ricorrono determinate circostanze di urgenza o necessità.

Il regime della franchigia doganale, dunque, risponde alla necessità di agevolare gli scambi internazionali in presenza di una situazione particolare.

Durante la pandemia da Covid-19 la Commissione UE, con la decisione 2020/491, ha stabilito l’esenzione dai dazi e dall’Iva per le importazioni da Paesi terzi di mascherine, guanti, tute di protezione e altre strumentazioni mediche, come i ventilatori polmonari. Tale provvedimento autorizzava a importare in franchigia una serie di prodotti per conto di Enti statali, organizzazioni pubbliche, enti caritativi o filantropici e unità di pronto soccorso, impegnati nel contrasto alla pandemia.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la determinazione 3 aprile 2020, n. 10742, ha recepito la Decisione della Commissione UE, confermando l’esenzione dai dazi e dall’Iva all’importazione per i DPI utilizzati dalle Autorità sanitarie impiegate nella lotta alla pandemia da Covid-19.

Tale esenzione, pertanto, era dovuta in via automatica, senza nessun tipo di autorizzazione preventiva da presentare all’Autorità preposta.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle dogane ha contestato maggiori dazi e Iva per un’importazione di dispositivi medici, rappresentati, nello specifico, da tute protettive e mascherine chirurgiche tipo “KN95”. L’Ufficio riteneva che tali merci, non fossero idonee a essere distribuite presso gli ospedali locali e non potessero, dunque, beneficiare del regime di franchigia doganale.

L’Agenzia delle dogane, inoltre, riteneva che l’importazione effettuata dall’Azienda sanitaria dovesse essere previamente autorizzata da un Ente pubblico (nel caso di specie, l’Inail) per poter beneficiare del regime di esenzione dai tributi di confine. La Asl aveva effettivamente interpellato l’Inail, ottenendo un provvedimento che certificava soltanto in parte l’idoneità delle merci importate a contrastare l’epidemia: nello specifico, il diniego riguardava le mascherine KN95, ritenute mascherine “generiche”, e le tute protettive monouso (Dpi), considerate merci “non sicure” dal Comitato tecnico scientifico. Di conseguenza, l’accertamento della Dogana era riferito soltanto ai maggiori dazi e Iva in relazione alle merci ritenute non idonee a realizzare il fine o il risultato per il quale erano state importate dall’Azienda sanitaria.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano ha confermato l’illegittimità della pretesa avanzata dall’Agenzia delle dogane, ribadendo che la Asl non era in nessun modo tenuta a richiedere un’autorizzazione preventiva da parte dell’Inail.

Nel caso di specie, infatti, l’importazione dei DPI era necessaria a soddisfare, con carattere di urgenza, le esigenze sanitarie delle unità di pronto soccorso, e non già finalità commerciali.

L’approvazione preventiva da parte dell’Inail doveva essere richiesta unicamente per le importazioni di prodotti sanitari sprovvisti della marcatura CE effettuate da privati. Per le importazioni degli Enti ospedalieri, a causa della situazione emergenziale, la franchigia doganale, invece, non poteva ritenersi esclusa. Secondo la decisione 2020/491 della Commissione europea, le agevolazioni doganali e fiscali erano espressamente estese a tutte le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia, senza rinviare o richiamare nessun elenco tassativo di prodotti. Anche le mascherine KN95, se del caso, potevano essere utilizzate dal personale sanitario degli ospedali nazionali o da parte di altri operatori non sanitari, per esempio, dalla Protezione civile o da altri soggetti pubblici impegnati nel contrasto dell’emergenza sanitaria.

La franchigia doganale, infatti, poteva essere concessa non solo per le merci destinate all’uso ospedaliero, bensì a tutti i DPI utilizzati dalle strutture territoriali della Protezione civile per l’allestimento dei posti letto riservati ai soggetti affetti da Covid-19 (Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2021, n. 7504).

L’Agenzia delle dogane sosteneva, inoltre, che la Asl non potesse rientrare tra gli Enti pubblici ammessi al beneficio del regime di esenzione dai tributi, in quanto i DPI importati non erano destinati alla distribuzione presso le unità di pronto soccorso e ospedaliere.

L’art. 78, comma 2, Reg. UE 1186/2009 e l’art. 55, comma 2, direttiva UE 132/2009, tuttavia, prevedono che si possa ugualmente beneficiare del regime di franchigia anche se i DPI sono utilizzati da un altro Ente pubblico a titolo di prestito, locazione o cessione, purché tali prodotti siano destinati a uno degli scopi che danno diritto alla concessione di tale esenzione. L’Azienda sanitaria, dunque, avrebbe potuto ragionevolmente cedere i DPI importati ad altri soggetti pubblici, senza incorrere nel rischio di revoca della franchigia doganale e dell’esenzione Iva.

Secondo la decisione n. 2020/491 della Commissione UE, l’esenzione dai dazi e dall’Iva all’importazione doveva essere integrale e priva di eccezioni nei confronti delle Amministrazioni ospedaliere e sanitarie, tanto più che i DPI sdoganati in franchigia sarebbero serviti per soddisfare le esigenze del servizio sanitario nazionale e non per scopi commerciali o di lucro.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, ha frequentato il corso di perfezionamento in Diritto Tributario presso l’Università di Genova e il Master in Diritto Tributario presso l’Università Cattolica di Milano.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova, dopo una lunga esperienza presso un noto studio legale specializzato in fiscalità indiretta, dal 2019 entra a far parte del team dello Studio Armella & Associati.

È autore di numerosi articoli e svolge attività di docenza in seminari e corsi di formazione in materia tributaria.

È membro del gruppo di lavoro Accise della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce.