E’ una circolare ben fatta e chiunque, prima di presentare l’istanza, deve leggerla attentamente. Questa nuova circolare sostituisce le precedenti istruzioni della Circolare n. 8/Ddel 2013 e le istruzioni integrative prot.7273/RU del 2016. Le IVO sono decisioni vincolanti sull’origine dei prodotti, rilasciate dalle Autorità doganali unionali ai sensi del Regolamento, (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – CDU). Questa interessantissima circolare, ha dettato le nuove regole per ottenere una IVO (informazione vincolante origine ).. Attraverso le IVO, gli, operatori possono richiedere una determinazione vincolante dell’origine (preferenziale o non) di un prodotto, con decisioni che vincolano sia l’Amministrazione che il richiedente. A partire dal 1° ottobre 2024, le richieste di IVO dovranno essere presentate all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane, e non più agli Uffici territoriali. Le istanze dovranno essere presentate tramite un modulo specifico, disponibile sul sito delle dogane. Il modulo, compilato secondo le istruzioni della circolare e firmato digitalmente, dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail dir.dogane.origine@adm.gov.com, insieme a un documento di identità. In alternativa, il modulo scansionato con firma autografa e il documento di identità potranno essere inviati all’indirizzo di posta certificata dir.dogane@pec.adm.gov.it. Una volta presentata l’istanza, entro 30 giorni l’Ufficio Origine e Valore effettuerà una prima valutazione della ricevibilità. Se l’istanza è formalmente corretta, sarà accettata e le Autorità doganali rilasceranno l’IVO entro 120 giorni. Per gli operatori economici autorizzati (AEO), il termine per il rilascio è ridotto a 60 giorni. Le decisioni IVO, una volta concesse, sono vincolanti per l’operatore e per l’amministrazione doganale, hanno una validità di tre anni e sono efficaci dal momento in cui l’operatore riceve il provvedimento. Non saranno accettate domande prive della firma autografa o digitale del richiedente, compilate parzialmente o contenenti informazioni incomplete: al verificarsi di tali fattispecie, l’Ufficio Origine e Valore non accetterà la domanda dandone comunicazione alla Società
Il ricorso potrà essere presentato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con le modalità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 546/92 e notificato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma entro il termine perentorio di 60 gg dalla notifica della decisione IVO. Il ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 546/92, dovrà provvedere al deposito del medesimo presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, a pena di inammissibilità. Una decisione in materia di origine ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve il provvedimento o si ritiene l’abbia ricevuto il titolare è tenuto ad utilizzarla ogni volta che effettua un’operazione di importazione o di esportazione della merce riportando nella dichiarazione doganale il codice C627 e l’identificativo del numero IVO. Tale codice indicativo permetterà agli Uffici delle Dogane ed all’Ufficio Origine e Valore di effettuare il monitoraggio dell’utilizzo delle IVO. Gli Uffici doganali devono sempre verificare che le merci oggetto della dichiarazione doganale siano identiche a quelle per le quali risulta rilasciata la IVO.
Fondatore e pioniere della materia doganale in ambito nazionale.
Fondatore nel 1981 dello Studio Toscano srl.
Membro degli esperti in Commissione EU a Bruxelles, consulente in varie sedi Confindustriali e docente delle migliori scuole di formazione.
Membro del Gruppo Esperti Legislazione Doganale di Confindustria Roma.
Autore di svariate pubblicazioni specialistiche in materia doganale.
Iscritto all'albo dei giornalisti ha collaborato con Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Il Doganalista.