Con la circolare 6 novembre 2024 n. 24/D, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è intervenuta chiarendo alcuni aspetti sulla procedura di richiesta e rilascio delle Informazioni tariffarie vincolanti (ITV), evidenziando il valore essenziale di questo strumento per la compliance doganale.

Per le imprese attive nel commercio internazionale, è fondamentale essere in grado di determinare con precisione la classificazione doganale dei propri prodotti. Ciascun bene, pertanto, è individuato tramite un codice numerico distintivo che considera le sue peculiarità fondamentali e la sua funzione (Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-472/12, Panasonic; Corte di Giustizia, 20 ottobre 2005, C-468/03, Overland Footwear).

L’assegnazione e la catalogazione delle merci secondo una nomenclatura predefinita consentono di monitorare i flussi di beni attraverso le frontiere e di identificare i relativi adempimenti. La classificazione doganale assume un ruolo centrale nel favorire la fluidità degli scambi commerciali e nell’assicurare un’applicazione uniforme della normativa doganale in tutta l’Unione europea.

La corretta classificazione doganale di un prodotto, inoltre, consente di garantire la conformità normativa e di evitare il rischio di sanzioni, tanto amministrative quanto penali.

Per prevenire eventuali contestazioni derivanti da errori nella classificazione merceologica, gli operatori possono richiedere all’Autorità doganale un parere preventivo e vincolante sulla corretta classificazione doganale del prodotto, noto come Informazione tariffaria vincolante (ITV, artt. 33 e ss., Reg. UE 952/2013).

Le ITV, rilasciate su richiesta degli operatori economici, vincolano non solo l’autorità doganale che le ha emanate, ma anche tutte le amministrazioni doganali dei Paesi membri. Per l’operatore, l’ITV assume carattere vincolante: è obbligatorio riportare il numero identificativo dell’Informazione in ogni dichiarazione doganale relativa alla merce interessata dalla decisione.

Il parere di classifica emesso dall’Autorità doganale ha un’ampia portata applicativa ed è rilevante anche per altri operatori che importano o esportano prodotti simili. A tale proposito, in due vertenze, la Corte di Giustizia (sentenza “Sony Supply Chain Solution”, 7 aprile 2011, C-153/10) e la Corte di Cassazione (sentenza 19 luglio 2023, n. 21306) hanno affermato che le ITV, rilasciate da uno Stato membro a un soggetto terzo (come un’altra società del medesimo gruppo) possono essere utilizzate come mezzo di prova in tutti i Paesi membri, ove sia ammessa in giudizio tale forma di prova.

La richiesta di ITV può essere proposta dall’operatore economico o da un rappresentante debitamente incaricato, presso l’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente risulta stabilito o dove tali decisioni sono destinate a trovare applicazione.

La circolare 24/D dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli rimarca il valore cruciale di tale strumento di compliance.

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che le domande di ITV devono essere corredate da una descrizione completa e approfondita del prodotto, articolata su elementi essenziali quali la natura della merce, la funzione e modalità d’uso, la descrizione fisica – incluse dimensioni, colore e imballaggio – e la composizione dei beni, con particolare riguardo ai materiali e, ove necessario, al processo di fabbricazione.

Per quanto attiene ai gruppi di articoli simili, la circolare specifica che questi possono essere inclusi in un’unica domanda solo se le differenze tra i prodotti non influenzano la loro classificazione tariffaria. Di conseguenza, articoli simili, che presentano minime varianti di dimensione o di colore, possono essere inclusi in una sola richiesta, a condizione che tali differenze non siano rilevanti per la determinazione del codice tariffario.

All’istanza devono essere allegate, oltre a una descrizione chiara e dettagliata del prodotto, foto, schede tecniche e la documentazione commerciale necessaria in funzione dell’operazione da svolgere.

Un altro importante chiarimento fornito con la circolare n. 24/2024 è l’obbligatorietà, di gestire tutte le fasi procedurali inerenti alle richieste di ITV- ivi comprese l’accettazione, il diniego, la revoca, l’annullamento e la gestione del diritto al contraddittorio – esclusivamente mediante il Generic Trader Portal (GTP).

Attraverso il portale GPT, gli operatori ricevono una notifica automatica per ogni aggiornamento concernente lo stato delle istanze, incluse richieste integrative, decisioni definitive e provvedimenti di revoca o annullamento. Tale sistema non solo facilita le comunicazioni tra l’Autorità doganale e i soggetti interessati, ma consente altresì a questi ultimi di accedere agevolmente agli atti relativi alla propria istanza.

L’operatore, dopo aver inoltrato la domanda, riceve la conferma di ricezione e il numero identificativo dell’ITV. La domanda, se completa, è accettata a sistema entro 30 giorni dalla sua registrazione. Dal momento dell’accettazione, l’Agenzia ha 120 giorni di tempo (più eventuali 30 giorni), per il rilascio dell’ITV. L’Agenzia può, inoltre, sospendere il rilascio per un tempo utile a esperire apposite indagini o valutazioni.

La circolare prevede, inoltre, che in caso di contrasti tra le ITV rilasciate da diversi Stati membri, le Autorità doganali interessate debbano intraprendere una consultazione diretta, finalizzata a risolvere la discordanza entro un termine massimo di 90 giorni. L’obiettivo è prevenire classificazioni difformi per merci identiche, riducendo così l’alea di eventuali trattamenti difformi nei confronti degli operatori economici nei diversi Stati UE.

Qualora, al termine dei 90 giorni, non si sia giunti a una definizione, la questione deve essere deferita alla Commissione europea. L’organo esecutivo dell’UE, cui è attribuita la facoltà di armonizzare le decisioni a livello sovranazionale, può disporre la sospensione dell’emissione di nuove decisioni ITV relative alle merci in oggetto, al fine di prevenire interpretazioni contrastanti. La sospensione ha una durata massima di 10 mesi, prorogabile in via eccezionale per ulteriori 5 mesi, ed è finalizzata a concedere alle autorità competenti il tempo necessario per definire una soluzione condivisa e uniformemente applicabile.

Per quanto concerne, invece, il rinnovo di un’ITV al termine del triennio, la circolare precisa che gli operatori devono presentare l’istanza tra i 150 e i 120 giorni antecedenti alla scadenza della decisione originaria. Tale prassi è volta a garantire la continuità degli effetti della decisione, evitando che l’ITV scada prima del completamento del rinnovo, scongiurando così il rischio di incertezze operative o interruzioni nelle procedure doganali per l’operatore economico.

Con la circolare in esame, l’Agenzia ha chiarito che le istanze di rinnovo saranno sottoposte a un’istruttoria completa, finalizzata a verificare la permanenza delle caratteristiche del prodotto e l’assenza di modifiche significative nella normativa tariffaria.

Anche l’istituto del c.d. “uso esteso” (o periodo di grazia) per le ITV revocate è stato oggetto di precisazioni da parte della circolare. A differenza della disciplina precedente, il nuovo documento di prassi stabilisce che l’operatore economico può continuare a utilizzare l’ITV revocata limitatamente ai contratti vincolanti che sono stati conclusi dal titolare in base alla decisione e prima della sua revoca o cessazione di validità.

L’effetto della revoca è, di norma, retroattivo, comportando la cessazione della validità della classificazione sin dall’inizio. Tuttavia, per attenuare le conseguenze di tale effetto nell’ipotesi in cui vi siano operazioni già formalizzate, l’uso esteso consente agli operatori di portare a termine le transazioni pianificate, riducendo l’impatto della revoca su rapporti giuridici ormai consolidati.

Il titolare dell’ITV deve presentare, per accedere al c.d. periodo di “grazia”, un’apposita domanda entro 30 giorni dalla notifica della revoca, allegando documentazione che dimostri la validità dei contratti conclusi in precedenza. La durata dell’uso esteso viene rigorosamente circoscritta al periodo necessario per completare le operazioni pianificate, e le Autorità doganali hanno facoltà di monitorare i quantitativi dichiarati per evitare un uso improprio o eccessivo dell’ITV revocata.

Laureato presso l’Università di Parma, ha conseguito un Master in Diritto Tributario e un Master di specializzazione dall’accertamento al processo tributario presso la Scuola di Formazione Ipsoa. È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2009. Nel 2011 entra nel team dello Studio Armella & Associati, di cui è socio dal gennaio 2020.

Settori di attività: contenzioso doganale, diritto tributario e commercio internazionale. Esperto di diritto doganale, con particolare riferimento alle tecniche di commercio internazionale, assiste grandi aziende e multinazionali con particolare riferimento alla consulenza e alla pianificazione doganale, all’implementazione delle procedure relative al commercio internazionale e alle certificazioni AEO.

È autore di numerosi articoli e pubblicazioni e collabora con associazioni di categoria in attività seminariali e congressuali.