La Circolare 14/2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta un passo di rilievo per la valorizzazione degli Spedizionieri doganali e dei Centri di Assistenza Doganale come interlocutori qualificati dell’Autorità doganale. Essa, com’è noto, realizza a livello nazionale le basi operative per dare attuazione alla previsione contenuta nell’art. 29, comma 3, del regolamento di esecuzione 2015/2447, secondo cui “al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente”. Si tratta tuttavia di un primo rilevante conseguimento che richiede però un ulteriore intervento chiarificatore.

Occorre, infatti, introdurre i criteri per la predisposizione delle suddette “conclusioni” onde consentire agli Spedizionieri doganali di fruire a tal fine di linee-guida condivise e uniformi. Ciò nell’interesse sia dell’Autorità doganale, in quanto la valutazione di “conclusioni” che seguano un modello prestabilito è funzionale ad una maggiore speditezza ed efficienza dell’attività istruttoria, sia degli Spedizionieri doganali che possono garantire ai richiedenti autorizzazione un supporto qualificato che abbia una elevata probabilità di essere acquisito tale e quale in sede istruttoria proprio perché modellato sulle indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ciò che occorre ora, e la cui adozione è auspicabile in tempi ragionevoli, è il dettaglio operativo dei principi enunciati dalla Circolare 14/2024. Qui di seguito, senza pretesa di esaustività, se ne suggeriscono alcune possibili declinazioni, benché le indicazioni contenute nel Manuale AEO possano già fornire per alcuni aspetti una guida utile al riguardo.

Innanzitutto, le “conclusioni” dovrebbero contenere alcune premesse. Esse dovrebbero indicare l’oggetto e le finalità dell’incarico, la tipologia di autorizzazione cui si riferiscono i requisiti oggetto di valutazione e la dichiarazione, alla luce dell’art. 127 del regolamento di esecuzione, di assenza di legami tra esperto e richiedente.

Le “conclusioni” dovrebbero contenere, sempre nella parte introduttiva, una descrizione dell’attività del richiedente autorizzazione, oltre ai principali dati legali di riferimento, nonché un elenco di dettaglio della documentazione e dei dati acquisiti ai fini della formulazione delle conclusioni stesse con l’indicazione della relativa fonte di acquisizione.

Le “conclusioni” dovrebbero poi consistere di una parte descrittiva (es. descrizione del sistema contabile, con indicazione dell’accessibilità dei dati) e di una parte valutativa (es. giudizio sull’idoneità del sistema logistico ai fini dell’identificazione della posizione doganale delle merci). A questo riguardo, le linee guida da emanare dovrebbero precisare se sia suggerito un giudizio sintetico di idoneità (ovvero un giudizio che presuppone una valutazione analitica, ma che non dettaglia i passaggi o le fonti dimostrative della sostenibilità del percorso motivazionale) o se tale giudizio debba essere in certa misura analitico, se del caso accompagnato da verifiche a campione i cui dettagli siano riportati nelle premesse alle conclusioni.

Quanto ai contenuti, occorrerebbe che le linee guida da emanarsi precisassero, sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 25 e ss. del regolamento di esecuzione, per ciascuna area di riferimento (in particolare, lettere b, c ed e dell’art. 39 CDU) i principali elementi, documentali e fattuali, da assumere come base per formulare le “conclusioni”. A titolo di esempio, per l’area sub b) dell’art. 39 CDU (alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci) l’esperto dovrebbe dettagliare la documentazione di riferimento e descrivere, se del caso anche con supporto fotografico e di immagini, i processi aziendali.

L’esperto (anche a propria tutela) dovrebbe inoltre acquisire una dichiarazione del richiedente autorizzazione in merito alla correttezza e completezza dei dati forniti dal medesimo richiedente, se del caso da allegare alle “conclusioni”.

Da precisare se l’esperto debba segnalare, ove in concreto rilevate, le eventuali criticità pregresse emerse dall’analisi effettuata e le misure apprestate dal richiedente autorizzazione per superare tali criticità, nonché un giudizio sull’efficacia di tali misure.

In conclusione, pare in certa misura imprescindibile, nell’interesse all’efficiente svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni doganali, che si definiscano a livello centrale, mediante un atto dell’Autorità doganale, le modalità operative per rendere uniformemente fruibile da parte di Spedizionieri doganali e Centri di assistenza doganale le opportunità delineate dalla Circolare 14/2024.

Fabrizio Vismara è partner del dipartimento di Contenzioso e di Diritto Tributario dello studio Squire Patton Boggs presso la sede di Milano.
Avvocato esperto di diritto societario e tributario, nonché professore di diritto internazionale, il Professor Vismara rappresenta clienti italiani e internazionali in materia di regolamentazione finanziaria, societaria e fiscale a livello nazionale e transfrontaliero.