Il prossimo 13 dicembre entrerà in vigore il Regolamento UE 2023/988 (c.d. General Product Safety Regulation, in sigla “GPSR”), relativo alla sicurezza generale dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato europeo, che aggiorna e abroga la precedente disciplina contenuta nella direttiva 2001/95/CE.
La nuova misura unionale si pone l’obiettivo di garantire un livello di tutela dei consumatori elevato e uniforme in tutti gli Stati membri, che tenga conto delle specifiche esigenze di protezione richieste dalla digitalizzazione e dall’aumento delle vendite online, e velocizzi le azioni di segnalazione e ritiro dal mercato dei prodotti non sicuri.
A tal fine, il Regolamento si muove nella direzione di una maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione, i quali sono tenuti ad adottare misure adeguate, secondo una ripartizione degli obblighi proporzionata al loro ruolo nella filiera.
Ambito applicativo
Il “GPSR” si applica, in particolare, ai prodotti – nuovi, usati, riparati o ricondizionati – immessi o messi a disposizione sul mercato[1], ove non esistano specifiche disposizioni unionali aventi l’obiettivo di disciplinare la sicurezza dei prodotti in questione; l’ambito di applicazione del Reg. UE 2023/988, pertanto, è di portata residuale e prescinde dalla sede dell’operatore economico.
In tal senso, il nuovo Regolamento lascia impregiudicate le norme del diritto dell’UE in materia di protezione dei consumatori, tra le quali, ad esempio, quelle relative ai dispositivi medici, ai giocattoli o ai prodotti da costruire.
Ai sensi dell’art. 2, par. 2, restano, tuttavia, esclusi dall’ambito del “GPSR” prodotti ben determinati: medicinali per uso umano o veterinario; prodotti alimentari e mangimi; piante e animali vivi; organismi geneticamente modificati e microrganismi soggetti a uso confinato; sottoprodotti di origine animale; prodotti fitosanitari; attrezzature di trasporto gestite da un fornitore di servizi; aeromobili la cui progettazione, produzione, manutenzione e funzionamento comportano un basso rischio per la sicurezza; oggetti d’antiquariato e prodotti chiaramente indicati come da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’uso[2].
In generale, secondo la definizione fornita dall’art. 3, n. 2, Reg. UE 2023/988, un prodotto è sicuro se “in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell’uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l’uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori”; in caso contrario, il prodotto dovrà essere considerato pericoloso.
Il nuovo Regolamento amplia i parametri per valutare la sicurezza del prodotto[3], includendo, oltre a criteri quali l’effetto del prodotto su altri prodotti, l’etichettatura – compresa quella relativa all’età di idoneità per i bambini – anche eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri.
Di assoluta novità è la previsione, ove imposta dalla natura del prodotto, dell’indicazione di adeguate caratteristiche di cibersicurezza, oltre che delle funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
In ogni caso, dovranno essere presi in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, quali le caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche del bene, nonché le esigenze e i rischi specifici che esso può rappresentare per alcune categorie di consumatori (bambini, anziani o persone con disabilità).
Nella valutazione di sicurezza del prodotto potranno essere, altresì, presi in considerazione gli standard nazionali e internazionali, i sistemi di certificazione volontaria, le norme nazionali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione, i codici di buona condotta in materia di sicurezza nel settore interessato, nonché le ragionevoli aspettative dei consumatori.
La misura unionale contempla due casi tassativi in cui opera una presunzione (relativa) di conformità all’obbligo generale di sicurezza: a) il prodotto è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio previste da tali norme; b) in assenza di tali norme, è conforme ai requisiti nazionali, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio previsti dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato.
Qualora sia accertata la pericolosità del prodotto in questione, le autorità di vigilanza del mercato potranno comunque superare tale presunzione di conformità.
Tra le principali novità introdotte dalla normativa unionale, si segnala, infine, l’equiparazione delle vendite a distanza a quelle in negozio, con la conseguenza che anche le piattaforme di vendita online (marketplace) dovranno implementare dei processi interni per la sicurezza dei prodotti, rendere note ai consumatori le informazioni relative al fabbricante e gestire eventuali segnalazioni e richiami di prodotti pericolosi.
Obblighi degli operatori economici
Per ogni prodotto disciplinato dal “GPSR” è individuato un operatore economico nell’UE responsabile di assolvere agli obblighi di sicurezza imposti dal Regolamento.
L’art. 3, paragrafo 1, n. 13), Reg. UE 2023/988, identifica come destinatari delle prescrizioni unionali un ampio spettro di soggetti: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta a obblighi relativi alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato[4].
I fabbricanti, o i loro rappresentanti autorizzati[5], in particolare, prima dell’immissione dei prodotti sul mercato dell’UE, saranno tenuti a effettuare un’analisi interna dei rischi e a redigere un fascicolo tecnico con tutte le informazioni rilevanti relative alla sicurezza del prodotto, la quale dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità competenti per 10 anni dalla data di immissione sul mercato.
Se opportuno, la documentazione tecnica dovrà contenere: a) un’analisi dei possibili rischi connessi al prodotto e delle soluzioni adottate per eliminarli o attenuarli (i.e. report di prove effettuate dal fabbricante o da un terzo per suo conto); b) eventuali norme europee pertinenti, standard nazionali e internazionali, sistemi di certificazione volontaria e codici di buona pratica.
I fabbricanti, inoltre, dovranno garantire che sui loro prodotti, ovvero sul relativo imballaggio o su un documento di trasporto, sia apposto un numero che ne consenta l’identificazione (i.e. di lotto, di serie, etc.) e sia facilmente leggibile per i consumatori, nonché il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata (o marchio registrato), il loro indirizzo postale ed elettronico.
I fabbricanti che abbiano motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato sia pericoloso, oltre ad adottare le misure correttive necessarie per renderlo conforme, dovranno altresì darne immediata informazione ai consumatori e alle autorità nazionali tramite il portale Safety Business Gateway[6].
Il “GPSR” prevede, da ultimo, l’obbligo per i fabbricanti di mettere a disposizione dei consumatori canali di comunicazione che permettano a quest’ultimi di presentare reclami e segnalare eventuali problemi di sicurezza dei prodotti.
Specifici obblighi riguardano, poi, gli importatori, i quali saranno tenuti a garantire la conformità dei prodotti immessi sul mercato ai requisiti di sicurezza, rifiutando l’immissione degli stessi ove non conformi, e informando il fabbricante e le autorità di vigilanza se pericolosi. In tal caso, l’importatore dovrà assicurarsi che il fabbricante adotti tutte le misure correttive necessarie, compreso il ritiro o il richiamo, e, qualora quest’ultimo non ottemperi, ad adottare egli stesso le medesime misure.
Sui prodotti, ovvero sui relativi imballaggi o documenti di trasporto, dovranno essere apposti anche i dati di contatto dell’importatore, il quale dovrà assicurarsi che le informazioni sull’etichetta fornita dal fabbricante non siano coperte da altre etichette e che le relative istruzioni di sicurezza siano chiare.
Gli importatori saranno responsabili della sicurezza dei prodotti durante le fasi di immagazzinamento e di trasporto e dovranno conservare copia della documentazione tecnica rilasciata dal fabbricante per 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato.
Inoltre, nel caso in cui i fabbricanti non abbiano messo a disposizione dei consumatori appositi canali di comunicazione per presentare reclami o segnalare eventuali problemi, dovranno provvedervi gli importatori.
L’art. 37 del “GSPR”, in particolare, prevede che tutte le volte in cui un prodotto immesso sul mercato sia stato fatto oggetto di un provvedimento di richiamo, per ragioni connesse alla sua sicurezza, l’operatore economico responsabile – in astratto anche l’importatore – debba offrire al consumatore un rimedio “efficace, privo di costi e tempestivo”, consistente in almeno due dei seguenti rimedi: la riparazione del prodotto richiamato, la sostituzione dello stesso con uno sicuro del medesimo tipo, valore e qualità, ovvero un adeguato rimborso, almeno pari al prezzo pagato.
Poiché per la violazione delle norme del Reg. UE 2023/988 è prevista l’irrogazione di sanzioni, è indispensabile che anche gli importatori introducano dei processi interni di conformità ai prescritti requisiti di sicurezza, in modo da arginare il rischio di immettere sul mercato prodotti pericolosi.
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[1] Ai sensi dell’art. 3, nn. 6 e 7, Reg. UE 2023/2024, per “messa a disposizione sul mercato” si intende “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”; per “immissione sul mercato”, invece, “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione”.
[2] Sulle ragioni di tali esclusioni si vedano i Considerando 10-18 del Regolamento.
[3] In precedenza, gli elementi da tenere in considerazione erano soltanto le caratteristiche del prodotto, il suo imballaggio, l’effetto su altri prodotti, la sua presentazione, l’etichettatura e la categoria di consumatori.
[4] Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, è soggetta agli stessi obblighi del fabbricante la persona fisica o giuridica che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, ovvero la persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante, che apporta una modifica sostanziale al prodotto, tale da impattare sulla sicurezza dello stesso.
[5] Ossia “la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento” (art. 3, par. 1, n. 9, Reg. UE 2023/988).
[6] Con il Regolamento di esecuzione UE 2024/1740 del 21 giugno 2024, sono state stabilite le regole di applicazione del Reg. UE 2023/988, le quali prevedono che la Commissione europea debba progettare il portale Safety Gateway con un’apposita sezione che filtri, in modo automatizzato, le informazioni ricevute dal consumatore.