Partiamo dalla nostra attività intellettuale, cioè la nostra professione, in primis spedizioniere doganale, poi doganalista, che io, personalmente, preferisco, in quanto non mi occupo di spedizioni che, attualmente, in modo provocatorio, la modificherei in “ EQUILIBRISTA DOGANALE”.

Innanzi tutto, vorrei essere chiaro, nel congratularmi con i colleghi che, svolgono pure questa attività legata ai trasporti internazionali, a completamento e, certamente, attinente, che sicuramente, non pongono l’attività del “doganalista” in una posizione subordinata, rispetto al trasporto.

Prima che qualche collega, possa ritenere che abbia le traveggole, con la espressione “EQUILIBRISTA”, cercherò di giustificarla, ribadendo che si tratta di una provocazione.

Da un po’ di tempo a questa parte, dopo gli ultimi eventi, “pacchetti”, che si susseguono in continuazione con modifiche, rettifiche di norme unionali che, risultano complicatissime, la nostra attività è divenuta molto pericolosa, e a livello nazionale, sicuramente è oggetto di riflessione.  .

Tempo addietro, la nostra maggiore attenzione, si concretizzava con la corretta classificazione doganale, a fronte dei regimi doganali in entrata, poiché una differenza di tassazione, significava incorrere nelle sanzioni, ancora attuali, dell’articolo n.303 del TULD che, contrariamente a quanto previsto dall’art.42 del CDU (reg.to UE 2013/952) non risultano, assolutamente, proporzionate.

Attualmente, in forza dei vari  provvedimenti e “pacchetti” (soprattutto Russia – Bielorussia) siamo stati costretti a “rispolverare” un’altra norma sanzionatoria, in particolar modo legata ai regimi della esportazione, prevista dall’art.20 del decreto legislativo n.221 del 2017 (*) che, a parte l’aspetto economico, non indifferente, spicca l’aspetto penale, nella fattispecie  sino a sei anni di reclusione.

Poi, qualcuno, potrebbe proporre anche il reato di falso, previsto dall’articolo n.483 del codice penale.

In antecedenza, questa normativa, ci era particolarmente nota, solo per quello che riguarda l’argomento “Dual Use” cui reg.to UE 821/2021, alla data in cui scrivo, modificato, in sei occasioni.

Ora, per cercare di non incorrere in questo “articolo “20”, dobbiamo rispettare, ad esempio,  per quello che riguarda la federazione russa, due regolamenti, cioè il 2014/833 modificato 24 volte ed il 2014/269 modificato ben 63 volte.

Per quello che riguarda la Bielorussia , il regolamento UE 2006/765 modificato 42 volte. (ultima di questi giorni, con un aumento di 28 persone listate)

Ma vi sono molti altri. stati oggetto di “semi” embarghi, sia oggettivi che soggettivi.

Conseguentemente, in antecedenza, se commettevi un errore di classificazione, nel regime dell’esportazione, nessuno ti sanzionava, visto che non esisteva la norma, ora, invece, incombe il penale, se commetti un errore, pure in buona fede, di classifica dichiarando un codice NC esportabile che, se contestato dal funzionario doganale, ed avesse ragione e, te ne venisse riconosciuto uno, listato, ti devi preparare, spiritualmente ed, economicamente,  ad una buona dose di coraggio.

Tutto ciò, fra l’altro, potrebbe avvenire a causa di disguido od errore, commesso da un tuo collaboratore, eventualmente a seguito di un codice doganale errato descritto in fattura dall’esportatore, ovvero, collegato ad una descrizione tecnica, in lingua inglese, non chiarissima.

Cosa potrebbe accaderti in un terreno minato creato ultimamente dalla Commissione Europea che, a mio avviso, si sta comportando in modo schematico, senza consultarsi con gli operatori o, chi li rappresenta, visto che, in questi stati, gli operatori continuano ad esportare, rischiando, assieme a noi, di pestare una mina.

Infatti, primariamente, nei confronti dell’esportatore, successivamente, del doganalista “equilibrista”, cosa potrebbe avvenire ?

Con l’emissione, al primo, di un verbale di contestazione – violazione penale, con riferimento al decreto legislativo sopra citato, ed eventualmente, successivamente, l’emissione di un verbale di conoscenza del procedimento, con dichiarazione di domicilio, e nomina di un difensore nei confronti anche, del doganalista, che avesse perso l’equilibrio, quindi, ambedue, caduti nel “terreno minato”, fra l’altro, nei confronti dell’esportatore, avverrebbe la confisca della merce, in base all’art.21 bis del medesimo decreto legislativo n.221.

Tutto ciò, significa dover rischiare di andare di fronte ad un magistrato, che di materia doganale normalmente non ne  tratta, un’apprensione continua sull’esito della vicenda giudiziaria, che non hai idea di quanto tempo durerà, inoltre, sperare che, all’azienda esportatrice, non venga in mente, di citarti in giudizio ritenendoti colpevole, per aver errato nel classificare il loro bene.

Solo il buon senso di questo magistrato e un buon legale ti può aiutare.

Sinceramente, essendo la nostra categoria, una professione riconosciuta che, ultimamente, anche ADM, con la circolare n.14/D, lo ha confermato, quindi, un professionista e non, un “copia incolla” non mi sentirei, di darle del tutto, torto.

Tutto ciò però in quale clima, cioè, vediamo il “terreno minato” ?

Emissione continua di regolamenti unionali, modificati e stravolti, nel tempo, decine e decine di volte, che, inoltre, vanno in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione, ovvero il giorno successivo, non lasciandoci nemmeno il tempo di approfondirli, in una situazione in cui, le versioni consolidate, vengono pubblicate con immenso ritardo.

Commettere errori, in una situazione come quella descritta, dovrebbe poter essere ritenuto, scusabile, sia per gli operatori che, per noi, che li rappresentiamo ma, probabilmente, certi “obbiettivi” doganali, da raggiungere, giocano a nostro sfavore anche se, trattasi di atti dovuti.

Se hai un dubbio di classificazione, ne siamo a conoscenza, esiste, lo strumento della ITV, ma per ottenerne la risposta, trascorrono 4 o 5 mesi e, nel frattempo, che decisione prendi ?

Volendo vedere il tutto da un lato positivo,, la nostra professione risulta maggiormente valorizzata, veramente riconosciuta, ed importante e, le aziende, in concreto, fidandosi, ci subissano di dubbi da chiarire, quesiti, richieste di certezze, ma dall’altra, escludendo comportamenti elusivi programmati, o studiati appositamente, a cui mi rifiuto di pensare,

Ma questo sistema sanzionatorio, lo riterrei assolutamente sproporzionato per le difficoltà normative che debbono essere affrontate quitidianamente.

Un altro aspetto da considerare,  è che non esiste una polizza, che ci possa difendere dal penale, e qualche perplessità l’avrei anche sulla sanzione di carattere economico esistente, in aggiunta a quella penale, nel famoso articolo 20.

Infatti, normalmente, nelle condizioni generali delle polizze assicurative, potrebbero esservi inserite, alcune “furbe” esclusioni,  Sanction Limitation and Exclusion Clause”, riferibili all’esclusione di copertura dei sinistri, afferenti alle sanzioni previste dalle Nazioni Unite e/o dall’Unione Europea in materia commerciale ed economica, proprio come quelle delle note misure restrittive, avverso la Federazione Russa o la Bielorussia, ed altri stati semi “embargati”.

Inoltre, la denuncia di sinistro riferentesi alla promozione di un’azione penale nei confronti del firmatario della bolletta, concretizza un aspetto senza dubbio, ritenuto dalla compagnia di assicurazione, estraneo all’ambito di copertura della polizza dell’operatore doganale, che avesse, espressamente, specificato. nella definizione dell’oggetto dell’assicurazione, che l’assicuratore si impegna a “tenere indenne l’Assicurato ed i suoi dipendenti e collaboratori, anche parasubordinati o mandatari, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) a terzi, comprese le Pubbliche Amministrazioni o le Agenzie Fiscali, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge nell’esercizio dell’attività di spedizioniere doganale – doganalista.

Sicuramente la Compagnia di assicurazione ci proverebbe, ma il tutto metterebbe in moto un ulteriore contenzioso.
Per altro, in tale ambito, se venisse accertato l’elemento soggettivo imputabile al firmatario della bolletta e, ove fosse mai riconosciuto il dolo del medesimo, questo rappresenterebbe un’ulteriore aspetto che comporterebbe, la motivazione della mancanza di copertura del sinistro, in base ad alcuni punti delle condizioni generali di polizza del doganalista.

Quindi, una maggiore attenzione nella copertura assicurativa, dovrebbe essere assolutamente valutata, per ciò che riguarda l’aspetto economico sanzionatorio.

A questo punto mi domando, ma quale  professione stiamo svolgendo ?

Sicuramente vi è un’altra categoria di professionisti che “ si frega le mani”, quella dei legali.

Inoltre, ultimamente, mi sono reso conto che gli errori, li commette anche il legislatore, non solo noi, infatti, recentemente, ho scoperto che esistevano due imprecisioni, nella versione italiana del reg.to UE 2024/1745 (Russia), dove, a pagina n.12 al punto 11) veniva fatto cenno all’art.31 e non 3 terdecies, mentre a pagina n..555, l’allegato VI° inseriva l’allegato XXIII QUATER ed, a mio avviso, errando, lo nominava XXIII TER . così che dopo, averli segnalati alla Commissione, mi è stato risposto con un “Grazie à Lei per aver attirato la nostra attenzione sulla necessità di questa correzione., con la successiva risposta quale :Buongiorno Sig. Stella,  la rettifica è stata pubblicata, http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1745/corrigendum/2024-07-22/oj – Cordiali saluti, signor …………….DG Taxation and Customs Union: TARIC section -European Commission -Office: J79 B 01/034 – B-1049 Brussels -Belgium

Altro motivo, scampato per commettere errori.

Ripeto, una professione la nostra, riscoperta, certamente importante, mai come ora apprezzata dagli operatori ma……..pericolosa, ragione per cui, provocatoriamente riterrei corretto essere qualificato come “ EQUILIBRISTA DOGANALE”.

Proviamo a riderci sopra, ma non vi è poi tanto da ridere, o sbaglio ?

Ringrazio i colleghi per la pazienza.

Coproprietario presso STELLA OPERAZIONI DOGANALI SRL e IL CAD SRL - Cavaliere Ordine "al Merito della Repubblica Italiana"