Il nuovo codice doganale europeo tra le varie disposizioni ha modificato anche la rappresentanza in dogana: Viene confermata la distinzione tra quella diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona), e quella indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona), il regolamento dispone che le autorità doganali non possano imporre al rappresentante di presentare, per ciascuna operazione, prove del potere di rappresentanza (ovvero del potere di agire in nome e per conto di altra persona).
Le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona rappresentata. Per l’espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale, che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, con o senza rappresentanza.
Un operatore non stabilito nel territorio doganale unionale, per effettuare operazioni doganali, deve farsi rappresentare da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce con la modalità della rappresentanza indiretta, laddove la normativa doganale unionale preveda che il dichiarante sia stabilito nel territorio doganale dell’Unione.
Viene poi precisato che le mansioni di carattere esecutivo, nei luoghi in cui vengono svolte le operazioni doganali che richiedono la presenza fisica, possono essere affidate dal rappresentante doganale a personale ausiliario, il quale agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto la responsabilità del rappresentante medesimo; l’ausiliario, su richiesta dell’Agenzia e della Guardia di finanza, è tenuto a fornire prova dell’incarico affidatogli.
Da ultimo si prevede che gli appartenenti all’amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, non possono esercitare le funzioni di rappresentante doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto. Se le nuove disposizioni troveranno applicazione, come ritengo, i colleghi, fin da ora, dovranno farsi rilasciare il mandato singolo o cumulativo, per attivare la rappresentanza., dai propri clienti, i quali dovranno anche modificare tassativamente le proprie offerte di vendita da EXW (franco fabbrica) in FCA Free Carrier (FRANCO CARICATO SUL MEZZO).
Quindi è necessario farsi sempre consegnare il mandato dall’esportatore. anche se le merci sono rese franco fabbrica.
Fondatore e pioniere della materia doganale in ambito nazionale.
Fondatore nel 1981 dello Studio Toscano srl.
Membro degli esperti in Commissione EU a Bruxelles, consulente in varie sedi Confindustriali e docente delle migliori scuole di formazione.
Membro del Gruppo Esperti Legislazione Doganale di Confindustria Roma.
Autore di svariate pubblicazioni specialistiche in materia doganale.
Iscritto all'albo dei giornalisti ha collaborato con Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Il Doganalista.