Le Informazioni tariffarie vincolanti sono autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. È questo il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione 1° agosto 2024, n. 21757, che sottolinea l’importanza delle ITV in materia di classificazione doganale.
L’operatore economico può impugnare in via autonoma l’informazione tariffaria vincolante rilasciata dalle autorità doganali, senza che sia necessario l’utilizzo della stessa nell’ambito di un’operazione doganale, poiché tale atto amministrativo porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria precisamente individuata.
Le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) sono uno strumento, previsto e disciplinato dal Codice doganale dell’Unione (art. 33, Reg. UE 952/2013 Cdu), a disposizione degli operatori economici, il cui obiettivo è fornire un “parere tariffario” preventivo sulla corretta classificazione di un prodotto. In questo modo, le imprese ricevono un atto giuridicamente vincolante, annullando il rischio, i costi e le incertezze di un potenziale accertamento doganale.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che le ITV rilasciate dalle autorità di uno Stato membro a un’altra società rappresentino comunque mezzi di prova, utilizzabili in tutti i Paesi è permessa la produzione in giudizio di prove documentali (Cass., Sez. V, 19 luglio 2023, n. 21306; Cass., Sez. V, 16 luglio 2024, n. 19500; Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, C-153/10, Sony Supply Chain Solution).
Le ITV sono, dunque, decisioni amministrative di rilievo unionale in ordine all’applicazione della normativa doganale e hanno efficacia vincolante non soltanto nei confronti dell’Autorità doganale emittente, ma anche di tutte le altre Dogane europee.
La relativa disciplina prevede inoltre che le ITV siano vincolanti per il destinatario delle stesse, ossia il soggetto richiedente, nei confronti delle autorità doganali (art. 33, par. 2, Cdu).
Si tratta, pertanto, di decisioni dotate di piena efficacia giuridica su tutto il territorio dell’Unione, che vincolano il destinatario a utilizzare la classifica ivi indicata, a decorrere dalla data in cui ha ricevuto l’ITV, ma anche le Autorità doganali dell’UE a riconoscere al richiedente il codice tariffario indicato per la merce per cui la decisione è stata rilasciata.
L’operatore economico pertanto deve attenersi alla classificazione doganale indicata nell’ITV, l’eventuale discostamento, infatti, lo espone al rischio di una rettifica da parte della Dogana.
Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni sul processo tributario) reca l’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario all’art. 19. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che l’elencazione degli atti impugnabili deve essere interpretata in maniera estensiva (Cass., Sez. V, 11 febbraio 2015, n. 2616; Cass., Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., Sez. V, 25 febbraio 2009, n. 4513).
La giurisdizione tributaria, infatti, con l’art. 12 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, ha assunto carattere generale, pertanto devono ritenersi devolute al giudice tributario tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie, essendo la relativa giurisdizione radicata in base alla materia, indipendentemente dalla specie di atto impugnato.
Tali considerazioni hanno condotto la giurisprudenza della Corte di Cassazione a un’interpretazione estensiva dell’elencazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla luce dei principi di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost). Tale lettura costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere come impugnabile ogni atto dell’ente impositore, che espliciti le concrete ragioni (in fatto e diritto) che sorreggono l’atto stesso e che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata. Di conseguenza, non è necessario che la pretesa venga poi riversata in un atto avente natura autoritativa, di cui all’elenco dell’art. 19 citato, in quanto già al momento della conoscenza dell’esistenza di una pretesa nei suoi confronti, nasce nel contribuente l’interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a chiarire la propria posizione (Cass. Sez. V, 8 ottobre, n. 21045).
La Suprema Corte, con l’ordinanza 1° agosto 2024, n. 21757, in applicazione dei principi sopra riportati, ha confermato che le ITV sono immediatamente impugnabili. La Corte ha accolto le ragioni di un operatore economico avverso quattro sentenze, che avevano negato l’ammissibilità dei ricorsi avverso un’ITV per carenza di interesse ad agire e sostenevano che la parte poteva vantare solo un interesse ad avvalersi in futuro di tale ITV. La Cassazione ha cassato le sentenze impugnate, dando continuità a un precedente orientamento (Cass., sez. V, 24 luglio 2019, n. 19998) per cui le ITV sono autonomamente impugnabili dal contribuente, anche se non rientrano nell’elenco di cui all’art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte ha sottolineato che tali decisioni amministrative recano la volontà della Dogana in relazione all’aliquota daziaria applicabile ad una determinata merce e, pertanto, manifestano una precisa pretesa tributaria.
La sentenza in commento richiama anche l’art. 44 del Codice doganale dell’Unione, il quale statuisce il diritto di ogni persona a ricorrere avverso a una decisione dell’autorità, che la riguardi individualmente, in materia di applicazione della normativa doganale.
La Cassazione ha affermato che il contribuente aveva un interesse qualificato ad agire e impugnare l’ITV, proprio in ragione del suo carattere vincolante e dell’effetto direttamente lesivo del diritto dell’operatore economico. L’ITV, infatti, può incidere su tutte le operazioni successive al suo rilascio, con riferimento alla stessa merce per cui la decisione è stata emanata.
È irrilevante, secondo la Suprema Corte, la circostanza che le ITV siano o meno utilizzate in specifiche operazioni, non esistendo altro strumento a disposizione del contribuente, diverso dal ricorso al giudice tributario, per eliminare la decisione a lui negativa.
Laureato presso l’Università di Parma, ha conseguito un Master in Diritto Tributario e un Master di specializzazione dall’accertamento al processo tributario presso la Scuola di Formazione Ipsoa. È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2009. Nel 2011 entra nel team dello Studio Armella & Associati, di cui è socio dal gennaio 2020.
Settori di attività: contenzioso doganale, diritto tributario e commercio internazionale. Esperto di diritto doganale, con particolare riferimento alle tecniche di commercio internazionale, assiste grandi aziende e multinazionali con particolare riferimento alla consulenza e alla pianificazione doganale, all’implementazione delle procedure relative al commercio internazionale e alle certificazioni AEO.
È autore di numerosi articoli e pubblicazioni e collabora con associazioni di categoria in attività seminariali e congressuali.