L’Agenzia delle dogane non può contestare l’origine delle e-bike importate dalla Turchia sulla base di un’indagine Olaf generalizzata, ma priva di dati concreti riferiti alle operazioni contestate. È questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bari, con le sentenze 12 giugno 2024, n. 1217 e 24 maggio 2024, n. 1068, intervenute su uno dei sempre più frequenti casi interessati dalle indagini internazionali dell’Organismo di indagine.
L’Olaf è un organo indipendente della Commissione europea, che ha il potere di svolgere indagini nei confronti di operatori e autorità anche in Paesi extra-UE, con l’obiettivo di rilevare eventuali casi di frode o di elusione nel corretto assolvimenti dei dazi doganali.
Negli ultimi anni le indagini svolte dall’Ufficio antifrode europeo sono aumentate notevolmente. In particolare, nel 2023 l’Olaf ha concluso 265 investigazioni e ne ha avviate altre 190, formulando raccomandazioni per il recupero di oltre un miliardo di euro a favore del bilancio UE e recuperando oltre 210 milioni di euro da potenziali frodi: di queste nuove indagini, 26 riguardano proprio la materia dei dazi doganali.
In questo settore, assumono particolare rilievo le indagini sull’origine delle merci, finalizzate a rilevare una possibile evasione delle misure di tutela adottate dall’Unione europea, come i dazi antidumping. Sempre più spesso l’attività investigativa dell’Olaf si concentra su fornitori che operano in Paesi extra-UE. Il sospetto è che tali operatori possano realizzare una triangolazione, importando in un Paese terzo prodotti oggetto di dumping, per esempio di origine cinese ed effettuando lavorazioni non idonee all’acquisizione dell’origine doganale, per poi rivenderli nell’Unione europea in evasione dai dazi antidumping.
Uno dei casi recentemente affrontati, riportato anche nel documento di riepilogo dell’attività dell’Olaf del 2023, riguarda l’importazione di 17.000 biciclette elettriche dalla Turchia all’Italia. Secondo l’Organismo antifrode europeo, alcune componenti di queste e-bike, originariamente importate dalla Cina e successivamente oggetto di lavorazione in Turchia, sarebbero poi state esportate in Italia come prodotti finiti. Secondo l’Olaf, in Turchia vi sarebbe stato un semplice assemblaggio finalizzato a eludere i dazi antidumping e compensativi applicati alle e-bike di origine cinese, causando una potenziale evasione stimata di circa 4 milioni di euro.
Il caso delle e-bike, tuttavia, è giunto di fronte a diverse Corti di Giustizia tributaria italiane, chiamate a pronunciarsi sulla fondatezza dell’accertamento operato dall’Agenzia delle dogane. In particolare, con le sentenze in commento, i giudici di merito hanno ritenuto non sufficientemente collegate al caso concreto le conclusioni dell’Olaf in relazione alle operazioni doganali contestate (Corte Giust. trib. I grado Bari, 12 giugno 2024, n. 1217 e 24 maggio 2024, n. 1068).
Non sempre, infatti, le conclusioni dell’Ufficio antifrode europeo sono, da sole, sufficienti a provare, in sede processuale, la pretesa di maggiori diritti doganali, in particolare quando l’indagine si riferisce ad alcune transazioni, i cui esiti sono estesi a centinaia o a migliaia di operazioni non direttamente tracciate.
Poiché generalmente le conclusioni dell’Olaf si riferiscono a migliaia di operazioni e a numerosi esportatori, le Corti di giustizia tributaria sono chiamate a verificare, caso per caso, se gli accertamenti eseguiti si riferiscano specificamente a quel fornitore, a quel periodo temporale e a quel determinato prodotto (Cass., 31/07/2020 n. 16469; Corte Giust. trib. I grado Bari 12/06/2024 n. 1217 e 24/05/2024 n. 1068; Comm. trib. prov. Milano 3/12/2021, n. 512 e 9/03/2021, n. 1064).
Tale principio discende dalla necessità che ogni indagine, comprese quelle svolte da organismi internazionali di rilevante prestigio, approdi alla dimostrazione, fondata su dati oggettivi, dei presupposti alla base dell’attività di accertamento.
Molte aziende che operano nel mondo dell’import-export, negli ultimi anni, sono state coinvolte in contestazioni (doganali e talvolta anche penali) scaturite da un’indagine dell’Ente europeo. Per gli operatori è pertanto indispensabile adottare tutte le precauzioni possibili per evitare di incorrere in una contestazione.
In primo luogo, la scelta della propria filiera produttiva non può prescindere da un controllo sul fornitore extra-UE e sulla correttezza dell’origine doganale dichiarata. Di fronte a questo genere di contestazioni, assume fondamentale rilievo il certificato di origine non preferenziale rilasciato dalle autorità competenti del Paese terzo da cui provengono i prodotti, in genere dalla Camera di Commercio. Secondo la giurisprudenza, infatti, al fine di contestare l’origine documentata nel certificato estero, la Dogana deve porre in essere una puntuale e completa istruttoria per confutarne la veridicità e per dimostrare la diversa origine dello specifico prodotto oggetto di contestazione (Cassazione 29/04/2020, n. 8337 e 28/02/2019, nn. 5931, 5932, 5933, 5934). Da tenere presente, inoltre, che la maggiore tutela è riconosciuta agli operatori che avviano una richiesta di informazioni vincolanti sull’origine dei prodotti (IVO), la quale assicura uno scudo rispetto a contestazioni amministrative e penali, prevenendo anche i contenziosi.
Laureata in Giurisprudenza nel 1993, con lode e la dignità di stampa, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Genova dal 1996, conseguendo 300/300 all’esame finale, ha esercitato, dal 1993 al 2008, attività professionale con il prof. Victor Uckmar, per il quale ha svolto per diversi anni attività di ricerca e didattica in diritto tributario presso l’Università di Genova
Nel 2008 ha fondato lo Studio Armella & Associati, con sedi in Milano e Genova, indicato dalla rivista Forbes tra “Le 100 eccellenze del legal in Italia” e dalla rivista Top legal tra i migliori studi di diritto tributario. Lo Studio è tra i fondatori e unico membro italiano di Green lane, associazione internazionale di studi professionali indipendenti, specializzata in dogane e diritto del commercio internazionale
Membro della Commissione di esperti in materia doganale, nominata dal Vice Ministro delle finanze on.le Maurizio Leo per l’attuazione della riforma fiscale (decreto n. 99/2023)
Presidente della Commissione Dogane & trade facilitation della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce e delegato italiano presso la Commission on Customs and trade facilitation della ICC di Parigi
Docente di diritto doganale presso Università Bocconi, Università Statale di Milano e La Sapienza di Roma in Master e Corsi post universitari, professore a contratto presso ICE