Terminato il terzo trimestre del 2024, gli importatori UE di merci CBAM o, nei casi previsti, i rappresentanti doganali indiretti, hanno circa un mese di tempo (scadenza 31 ottobre) per trasmettere la Relazione trimestrale riferita alle importazioni avvenute nel periodo.

La novità più rilevante consiste nel fatto che le emissioni (dirette e indirette) che l’importatore UE dovrà dichiarare in relazione alle merci CBAM importate tra luglio e settembre 2024 dovranno essere quelle effettive, venendo così meno la possibilità di avvalersi esclusivamente di dei valori predefiniti messi a disposizione dalla Commissione UE.

Tale dettaglio informativo sarà richiesto per le Relazioni relative a tutti i trimestri fino al termine del periodo transitorio, ossia fino al 31 dicembre 2025.

Le emissioni effettive da dichiarare ai fini CBAM dovranno essere comunicate all’importatore UE o al suo rappresentante doganale indiretto (Dichiaranti CBAM) dal fornitore/produttore extra UE e dal medesimo calcolate come tonnellata di CO2  generata a fronte della produzione di una tonnellata di prodotto, nel rispetto di determinate metodologie di calcolo previste all’articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773, ossia quella “basata sui calcoli” o quella “fondata su misure”. Fino al prossimo 31 dicembre, l’utilizzo delle due metodologie può essere derogato a favore dell’utilizzo di metodi alternativi, purché questi garantiscano analoga copertura e accuratezza dei dati sulle emissioni.

A proposito di deroghe, il Regolamento di esecuzione citato dispone che, per le merci complesse importate (realizzate a partire da precursori che anch’essi hanno generato emissioni), fino al 20% delle emissioni totali incorporate, considerando l’intera catena di produzione, può essere determinato utilizzando stime, tra cui i valori predefiniti forniti dalla Commissione.

Nonostante questa deroga, la vera sfida per i Dichiaranti CBAM per le Relazioni trimestrali da presentare a partire dal trimestre appena concluso sarà proprio quella di riuscire ad ottenere dal fornitore/produttore extra UE i dati effettivi sulle emissioni, oltre ad una serie di altre informazioni quali, a titolo esemplificativo, la composizione chimica delle merci importate.

Viste le possibili difficoltà nell’ottenimento di tali dati, la Commissione europea è intervenuta lo scorso 8 agosto aggiornando le Q&A relative al CBAM e chiarendo, tra le altre cose, quale sia l’approccio da seguire laddove i fornitori extra UE comunichino dati effettivi non attendibili o non li comunichino affatto.

La risposta n. 74 premette che se i Dichiaranti non sono in grado di ricevere i dati effettivi sulle emissioni dal fornitore e scelgono di comunicare valori predefiniti (al di fuori del limite quantitativo del 20%), la Relazione CBAM sarà, in linea di principio, considerata errata/incompleta.

Si chiarisce inoltre che i Dichiaranti devono compiere tutti gli sforzi possibili, proporzionati alle dimensioni dell’azienda e all’entità dei flussi di importazione, per ottenere i dati sulle emissioni effettive dai loro fornitori o produttori di merci CBAM. Nel caso in cui i Dichiaranti non riescano ad ottenere i dati sulle emissioni effettive, devono dimostrare di aver compiuto ogni ragionevole sforzo in tal senso ed utilizzare il riquadro “commenti” della Relazione CBAM per fornire giustificazioni ed includere documenti che attestino gli sforzi infruttuosi e le misure adottate per ottenere i dati dai fornitori o dai produttori.

I tentativi di ottenimento dei dati rilevanti saranno tenuti in considerazione dall’autorità competente (in Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) laddove venisse accertata una violazione degli obblighi dichiarativi ai fini CBAM (a titolo esemplificativo, Relazione incompleta o non corretta, utilizzo di valori predefiniti …) e quest’ultima debba decidere l’entità dalla sanzione da comminare, compresa tra i 10 e 50 Euro per tonnellata di CO2  non dichiarata.

È quindi necessario ingaggiare fin da subito un’adeguata interlocuzione con i fornitori/produttori extra UE con l’obiettivo di sensibilizzarli e responsabilizzarli ai fini della comunicazione dei dati rilevanti. In questo senso, la Commissione ha messo a disposizione una serie di tutorial / Teamplate pre compilati e un Self Assessment Tool che possono essere consultati sulla pagina web dedicata.

Alessandro Traverso

Supervisor presso Studio Tributario e Societario Deloitte | Global Trade Advisory