Il mondo delle accise – si sa – oltre a essere parzialmente inesplorato, è altresì complesso, in quanto caratterizzato da un quadro normativo stratificato e frastagliato, non sempre di facile intelligibilità per gli operatori economici interessati.

In tale contesto, innumerevoli proroghe hanno interessato, in particolare, l’introduzione dell’obbligo di trasmissione esclusivamente telematica del “Documento di Accompagnamento Semplificato”, c.d. e-DAS, per la circolazione sul territorio nazionale di prodotti energetici assoggettati ad accisa e altre imposizioni indirette previste dagli artt. (10, 12) 61 e 62, d.lgs. 504 del 1995 (TUA).

A tal proposito, l’Agenzia delle dogane è da ultimo intervenuta con la Determinazione direttoriale 11 giugno 2024, n. 34801, con la quale la decorrenza di tale obbligo è stata differita al 1° novembre 2025 per i prodotti ad accisa assolta diversi da quelli di cui all’art. 1, comma 1, Determinazione direttoriale 27 giugno 2022, prot. n. 285111/RU[1], e per i prodotti assoggettati condizionati, ossia movimentati in forma non sfusa.

L’e-DAS per i prodotti ad accisa assolta

Nell’ambito del processo di telematizzazione delle accise, al fine di migliorare l’azione di controllo e tracciamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché contrastare i fenomeni evasivi che in passato si sono manifestati nello specifico settore impositivo dei prodotti energetici e dei carburanti, il legislatore ha introdotto la versione informatica del Documento di Accompagnamento Semplificato.

L’e-DAS, pertanto, in un’ottica di semplificazione full digital, ha sostituito il documento cartaceo bollato a secco dalla Dogana per la circolazione interna di determinati prodotti sottoposti ad accisa e al pagamento delle relative imposte indirette. Le diverse categorie merceologiche dei beni interessati da tale misura, tuttavia, hanno reso il processo di telematizzazione di difficile e graduale attuazione, comportando una sovrapposizione di circolari e determinazioni direttoriali.

In un primo momento, il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, ha limitato l’obbligo di utilizzo esclusivo dell’e-DAS nazionale alla movimentazione di benzina e gasolio impiegati come carburanti e assoggettati ad aliquota di accisa normale prevista dall’allegato I del TUA, il quale ha trovato attuazione a decorrere dal 1° ottobre 2020[2]. Per i trasferimenti nel territorio dello Stato degli stessi prodotti denaturati per uso agricolo, invece, l’obbligo di presentazione del documento informatico è entrato in vigore il 1° marzo 2022[3].

L’Agenzia delle dogane, con la Determinazione direttoriale 27 giugno 2022, prot. n. 285111/RU[4], ha successivamente esteso la modalità di trasmissione esclusivamente in forma telematica del DAS per la circolazione nel territorio dello Stato dei seguenti prodotti energetici sfusi: a) oli minerali di cui all’art. 21, comma 2, lettere a) – e), TUA[5]; b) gas di petrolio liquefatti (GPL) di cui all’art. 21, comma 2, lett. f), TUA[6], limitatamente al trasporto per carichi predeterminati[7]; c) prodotti energetici di cui all’art. 21, commi 3, 4 e 5 TUA, ove ricorrano i presupposti per la loro sottoposizione ad accisa, fatta salva la possibilità di utilizzare altri documenti di trasporto consentiti da disposizioni specifiche.

Tali prodotti, pertanto, dal 1° luglio 2022, devono circolare scortati dal solo documento informatico.

In tale quadro, si inserisce la recente Determinazione direttoriale 11 giugno 2024, n. 34801, con cui l’Amministrazione finanziaria ha nuovamente prorogato la deroga dell’esonero dall’emissione dell’e-DAS per tutti i prodotti ad accisa assolta non contemplati nell’elenco sopramenzionato – tra cui gli oli lubrificanti e i bitumi – ovvero movimentati in forma condizionata.

Tale rinvio, in particolare, si è reso opportuno al fine di definire specifiche procedure per l’emissione del documento di accompagnamento telematico per il trasporto di GPL per carichi non predeterminati, in modo che un destinatario non identificato ai fini delle accise resti noto soltanto al depositante che gli cede il prodotto.

A partire dal 1° novembre 2025, pertanto, saranno tenuti all’emissione dell’e-DAS anche gli operatori economici che nella catena di approvvigionamento rivestono il ruolo di distributori, come, a esempio, i rivenditori di oli lubrificanti (codici NC da 27101981 a 27101999).

E invero, gli oli lubrificanti, pur rientrando nell’elenco dei prodotti energetici di cui all’art. 21, comma 1, lett. b), TUA, quando impiegati per usi diversi dalla combustione e carburazione sono disciplinati dall’art. 62 TUA, il quale dispone che gli stessi sono soggetti a imposta di consumo.

Per la circolazione sul territorio nazionale di tali prodotti, ai sensi dell’art. 62, comma 7, TUA trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 TUA, il quale stabilisce che “i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano nel territorio dello Stato con un apposito documento di accompagnamento analogo all’e-DAS”.

Di conseguenza, gli esercenti depositi commerciali di oli lubrificanti soggetti a imposta di consumo ex art. 62 TUA (e non solo), entro il 1° novembre 2025, dovranno adeguare i propri sistemi elettronici per consentire di instaurare il dialogo telematico finalizzato all’emissione del DAS dematerializzato, e a darne apposita comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, per essere autorizzati all’impiego del nuovo documento di accompagnamento.

DAS e DDT

Nelle more del processo di telematizzazione, i prodotti ad accisa assolta possono circolare nel territorio dello Stato scortati dal DAS cartaceo ex art. 9, comma 2, D.M. 25 marzo 1996, n. 2109, purché integrato con le informazioni obbligatorie previste dall’art. 3, comma 4, della Determinazione direttoriale 10 maggio 2020, prot. n. 138764/RU. Il DAS deve essere emesso in tre esemplari, firmati per ricevuta dal vettore o da un suo incaricato all’atto di ritiro dei beni.

Con particolare riferimento alla movimentazione degli oli lubrificanti ex art. 62 TUA, trovano ancora applicazione le disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, D.M. 557 del 1996, il quale stabilisce che, in alternativa al DAS, può essere utilizzato il documento di accompagnamento dei beni viaggianti, contenente tutte le indicazioni previste dal d.p.r. 6 ottobre 1978, n. 627, o il documento di trasporto (DDT) di cui all’art.1, comma 3, d.p.r. 14 agosto 1996, n. 472.

[1] Tale provvedimento ha altresì prorogato al 1° novembre 2025 la decorrenza dell’obbligo di presentazione dell’e-AD per gli oli lubrificanti e i bitumi, al fine di valutarne gli effetti sul sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

[2] Agenzia delle dogane, circolare 19 settembre 2020, n. 34.

[3] Agenzia delle dogane, circolare 23 febbraio 2022, n. 7.

[4] Come modificata dalla Determinazione direttoriale 27 giugno 2022, prot. n. 287104/RU.

[5] Si tratta, nel dettaglio, di: benzina con piombo (codici NC 2710 11 31; 2710 11 51 e 2710 1159); benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 271011 49); petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 1925); oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49); oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69).

[6] Ossia i prodotti con codici NC da 2711 12 11 a 2711 1900).

[7] Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle dogane con la circolare 17 agosto 2022, n. 31, rientrano tra i carichi predeterminati sia il trasferimento di autobotti verso un solo destinatario soggetto alla denuncia di deposito, sia le spedizioni destinate a una pluralità di impianti soggetti a denuncia.

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