Molti di voi si ricorderanno di questo gioco di mano simile a una morra che veniva spesso usato come strumento di sorteggio fra due contendenti, con funzione analoga a testa o croce.

Negli ultimi tempi si sente molto parlare di C-BAM e spesso mi torna alla memoria quel modo simpatico di fare Pari o dispari.

Il C-Bam Carbon Border Adjustment Machanism è espressamente normato dal Regolamento (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023 e dal Reg 1773 /2023 del 17 Agosto dello stesso anno e viene definito: “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”.

Lo stesso rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo e nello specifico nelle proposte “Fit for 55” che mirano a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

L’aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera ha incrementato l’effetto serra, contribuendo al surriscaldamento globale, e ha causato l’acidificazione degli oceani (chiamato anche “l’altro problema del CO2”).

Basandosi su dati di letteratura e sull’analisi di carote di ghiaccio, è stato possibile stimare che, in epoca preindustriale, il valore del pH oceanico era superiore di 0.1 unità rispetto al valore attuale (circa 8.1).

La variazione non è trascurabile poiché, visto che la scala del pH è logaritmica, tale variazione corrisponde a un aumento degli ioni H+ del 30%.

Il CBAM affiancherà l’EU -ETS in vigore a livello europeo dal primo gennaio 2005 anch’esso basato su un sistema di “QUOTE” che devono essere acquistate preventivamente.

Il nuovo Regolamento che si applica alle merci importazione, prevede che il prezzo di ogni “Quota” sia dato dalla media delle quotazioni EU ETS della settimana precedente.

Al momento stiamo vivendo una fase transitoria che fino al 31/12/2025 impone alle aziende importatrici solo una rendicontazione trimestrale delle quantità di merci importate e delle relative emissioni “incorporate” di CO2 eq.

Attenzione Co2 eq è un’unità di misura che permette di pesare insieme emissioni di gas serra diversi con differenti effetti climalteranti e non solo Biossido di Carbonio o Anidride carbonica che dir si voglia.

Le merci attenzionate dal regolamento sono quelle espressamente previste dall’Allegato 1 del Reg 956/2023.

Dal primo gennaio 2026, finito il periodo transitorio, oltre alla rendicontazione si dovrà provvedere all’acquisto delle “quote” che entro maggio dell’anno successivo dovranno essere restituite perfezionando così il pagamento del CBAM.

Torniamo alla fase transitoria, fino alla rendicontazione di luglio è consentito quantificare le emissioni incorporate: dirette e indirette, sulla base di valori di riferimento pubblicati dalla Commissione Ue il 22 Dicembre 2023.

Salvo proroghe, dalle dichiarazioni di ottobre si dovranno riportare i dati effettivi trasmessi dai fornitori e questo costituirà un grosso ostacolo perché molti soggetti non sono in grado di fornirli e comunque molti li stanno fornendo non esatti.

La commissione Ue, molto presente in tutto l’iter applicativo della normativa, ha pubblicato recentemente le istruzioni su come indicare correttamente le emissioni effettive ma nonostante i chiarimenti in molti casi i conti non tornano.

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi Buone Ferie e attenzione “Dispari alla prima “

Direttore responsabile della rivista “Il Doganalista”, organo di informazione ufficiale del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali. Negli ultimi anni si è dedicato anche all’insegnamento nei corsi di preparazione agli esami per conseguire la patente di Spedizioniere Doganale e in diversi corsi di formazione aziendale.