S: È stato chiaro fin da subito, fin dalla scelta del nome per la nostra bimestrale Rubrica di deliri classificatori, di rocambolesche incursioni negli archivi storici e futuribili interrogazioni di intelligenze artificiali generative: l’interesse primario non è la Classificazione in sé per sé ma quel gustoso meccanismo che innesca il ragionamento quando la Sig.ra Composta ed io ci troviamo a disquisire di cioccolatini, navi da guerra, bulloni e pomodori. La letteratura insegna che “non c’è niente di meglio che un amico, a meno che non sia un amico con del cioccolato”, quindi, tuffiamoci insieme in un delizioso mondo di dolci interrogativi tariffari. Partiamo da un simbolo indiscusso delle merende di milioni di bambini: il Kinder Sorpresa; un ovetto di cioccolato al latte, ricoperto da uno strato di cioccolato bianco, che racchiude un piccolo contenitore in plastica giallo tuorlo al cui interno è custodito un giocattolo da costruire e che celebra proprio in questo 2024 un festoso mezzo-secolo. Nato dal genio Ferrero, l’ovetto ha collezionato in 50 anni di carriera numerosi riconoscimenti ma non tutti sanno che è stato oggetto di un dibattuto Parere di Classifica del WCO.

C: Era il dicembre 1993 quando al Segretariato venne trasmessa una richiesta di chiarimento in merito alla classificazione del piccolo uovo. Il punto focale consisteva nella difficile individuazione dell’elemento atto a conferire al bene composito il proprio “carattere essenziale”. Se avessero interpellato noi avremmo risposto: “l’elemento sorpresa” ma si sa che, per quanto immensamente poetica, la Tariffa ha altri termini di giudizio, pertanto la discussione fu circoscritta al cioccolato ed al giocattolo contenuto al suo interno. Il Segretariato era convinto che la componente edibile prevalesse su quella ludica, l’Amministrazione, al contrario, faceva della sorpresa collezionabile l’elemento fondamentale. Dirimente fu l’intervento del Comitato del Sistema Armonizzato che venne invitato a formulare la propria opinione sotto forma di Parere di Classifica. Mentre giovani (dentro e fuori) scartavano i Kinder Sorpresa in cerca dei Panda-Party e dei Pingui-Beach, il WCO ponderava opinioni e ripercorreva precedenti al fine di raggiungere una conclusione gustosamente definitiva. Con 23 voti a favore e solo 2 contrari si decise di classificare il bene alla Voce 1806.90 sulla base della Regola Generale per l’Interpretazione del Sistema Armonizzato 3(b). 1 a 0 per il cioccolato.

S: Gustiamoci ora la storia di un altro prodotto iconico: le caramelle PEZ “a brand new sweet, fun to offer, fun to eat”, come recitavano i vecchi cartelloni. Inventate a Vienna nel 1927 dal re dei confetti austriaco Eduard Haas III traevano il proprio nome dalla parola “PfeffErminZ”, menta piperita, ed erano destinate prevalentemente ad una clientela adulta e pubblicizzate come valido sostituto delle sigarette. Inizialmente vendute dentro piccole confezioni d’alluminio, le inconfondibili caramelle a forma di mattoncino spopolarono quando nel 1948 vennero commercializzate unitamente ad un dispenser meccanico che nel corso degli anni venne arricchito in sommità da colorate teste in plastica di personaggi amati dai bambini come Popeye, Mickey Mouse ed altri protagonisti della scena pop. E fu proprio nel 1992 che questo dolce tesoro dei collezionisti raggiunse l’attenzione del Segretariato del WCO. Le PEZ venivano vendute sotto forma di set composto da due piccoli pacchetti di caramelle e un dispenser in plastica, riuniti all’interno di un contenitore di polietilene. “Fun in a box” direbbe il Dott. Seuss. Tanto il divertimento quanti gli interrogativi legati alla classificazione.

C: Il punto maggiormente dibattuto fu decidere sulla natura di “set/assortimento” delle PEZ. Sappiamo che si considerano come presentate in assortimento, e quindi classificabili ai sensi della Regola 3(b), le merci che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: essere composte da almeno due oggetti diversi che sono, prima facie, classificabili in voci differenti, essere composte da prodotti o articoli presentati insieme per la soddisfazione di uno specifico bisogno o per lo svolgimento di una determinata attività, essere condizionate in modo idoneo alla vendita diretta senza ricondizionamento. Fu lungamente discusso il concetto di “bisogno specifico/attività” in relazione al set, perché è pur vero che le caramelle possono essere trasportate anche senza il dispenser e che tale dispenser è pensato prevalentemente per fini ludici, ma non si può trascurare che è stato progettato per ospitare quella specifica tipologia di caramelle e che assieme si configurano come oggetti complementari. Restava, a quel punto, da determinare quale tra la componente edibile ed il contenitore conferisse all’insieme il carattere essenziale. Era il 1993 e, mentre i Flintstones impazzavano sui dispenser, il Comitato del Sistema Armonizzato decise di classificare le PEZ alla Voce 1704.90  – prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao. 2 a 0 per i dolciumi.

S: Concludiamo il nostro viaggio ad elevato contenuto glicemico analizzando alcuni prodotti del famosissimo brand creato negli anni ’40 dalla zuccherosa visione dei Signori Mars & Murrie, le amatissime M&M’s. Nel luglio 2016 l’Amministrazione russa decise di rivolgersi al Segretariato del WCO affinché si esprimesse in merito alla classificazione di due articoli compositi. Il primo consisteva in un assortimento condizionato formato da un ventilatore portatile in plastica con batterie, sorretto da Yellow, una delle mascotte del brand, e collegato ad un cilindro atto ad ospitare 20g di cioccolatini. Il secondo si presentava in forma di set composto da due pacchetti di cioccolatini (peso netto totale di 90g) inseriti in un contenitore dotato di un simpatico dispenser riutilizzabile. Entrambi gli articoli ponevano interessanti interrogativi in materia di classificazione a causa della presenza di elementi ludici di rilievo. Nella Versione 2007 del Sistema Armonizzato, infatti, era stata introdotta la Nota 4 al Capitolo 95 con l’intento di semplificare l’individuazione della corretta posizione tariffaria di giocattoli commercializzati con articoli promozionali gratuiti di qualsiasi genere, una sorta di “alternativa” all’applicazione della Regola 3(b) studiata specificamente per queste particolari casistiche.

C: Ai sensi delle Note Esplicative della 9503 “questa voce contempla, su riserva delle disposizioni della nota 1 del presente capitolo, gli articoli di questa voce combinati con uno o più articoli che, se presentati separatamente, sarebbero classificati in altre voci, fin tanto che: (a) gli articoli combinati siano condizionati insieme per la vendita al minuto ma che tale combinazione non possa essere considerata come un assortimento ai sensi della Regola 3 (b); e (b) queste combinazioni presentino la caratteristica essenziale di giocattoli. Tali combinazioni sono generalmente costituite da un articolo di questa voce e di uno o più articoli di minore importanza (per esempio, piccoli articoli promozionali o piccole quantità di dolciumi).” In applicazione della Regola 1 (Nota 4 al Capitolo 95) il primo dei due articoli venne classificato dal Comitato alla 9503.00 poiché venne riconosciuta al ventilatore l’identità di giocattolo. Diversa, invece, fu la valutazione sul secondo prodotto; riprendendo le considerazioni fatte per le caramelle PEZ, venne rilasciato un Parere di Classifica alla Voce 1806.90 in applicazione delle Regole 1,3(b) e 6.

S: La partita termina sul 3 a 1 per i dolci. Un match avvincente, ricco di colpi di scena e confronti serrati, culminati in una vittoria gustosa. Un viaggio divertente attraverso le intricate Regole di Classificazione. In un tripudio di gusti, Pareri e riflessioni, il cioccolato si conferma campione nella nostra delirante Rubrica. Ma come in ogni incontro che si rispetti, gli sconfitti – i dispenser – promettono di tornare sul terreno di gioco, più determinati che mai, pronti a lanciare nuove e dolcissime sfide. Al prossimo appuntamento, cari lettori, dove ogni partita è una golosa scoperta!

Laureata in economia e commercio, Doganalista iscritta all’Albo Professionale dal 1998, è consulente in materia doganale.

Ha fondato con la sorella Francesca Composta, anche lei doganalista iscritta all’Albo professionale, il Cad Mantova, che annovera tra i propri clienti aziende di significativa importanza.

È stata consigliere del Consiglio Territoriale dei doganalisti della Lombardia, dell’Associazione degli spedizionieri doganali di Milano, di Assocad ed attualmente è membro del Comitato consultivo di Assocad

Doganalista, Laureata in Ingegneria Civile è Membro della Commissione di Studio Tariffa Doganale e Misure Associate alla Taric del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali.
Socio dello Studio Taroni Srl con sede in Interporto-Bologna.