Lo schema di decreto legislativo per la riforma della disciplina doganale nazionale introdurrà alcune importanti novità in materia di controlli doganali. Al centro della riforma vi è il rafforzamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (SU.DO.CO.), insieme anche a diverse misure di ottimizzazione degli adempimenti, volte ad assicurare una maggiore celerità nei procedimenti di accertamento.

La novità assoluta in tema di riduzione dei tempi procedimentali è rappresentata dal potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli.

L’obiettivo del legislatore nazionale è quello di assicurare una piena integrazione dei controlli doganali, riducendo significativamente i tempi burocratici necessari nelle ipotesi in cui, per più verifiche sui prodotti, sia richiesto il coinvolgimento di diverse Autorità. Occorre ricordare che, attualmente, per effettuare un’operazione doganale gli operatori possono essere chiamati a presentare fino a 68 istanze ad altre 18 amministrazioni coinvolte, trasmettendo informazioni, spesso identiche e ripetitive, per ottenere autorizzazioni o licenze.

Lo Sportello unico doganale e dei controlli è stato introdotto a seguito di un lungo e complesso iter, a partire dal d.p.r. 29 dicembre 2021, n. 235. Tale istituto mira a semplificare la trasmissione dei dati prevedendo un’unica interfaccia pubblica, riducendo gli adempimenti delle imprese e accelerando le tempistiche di sdoganamento.

Come rilevato nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo per la riforma doganale, il SU.DO.CO. assicura il coordinamento, in via telematica, di tutti i procedimenti e dei controlli operati all’entrata e all’uscita delle merci dal territorio nazionale, attraverso un’interfaccia unica (single entry point), alla quale possono accedere gli operatori economici e le altre amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento tramite il Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM).

Il SU.DO.CO. è attualmente operativo soltanto a La Spezia, Livorno e Ravenna, ma la riforma mira a estenderlo a tutti gli Uffici, valorizzando e potenziando questo importante strumento di coordinamento, con l’obiettivo di digitalizzare tutti i documenti necessari e di favorire lo snellimento delle attività di controllo demandate a diverse amministrazioni.

In particolare, nell’ipotesi in cui debbano essere effettuati controlli di natura amministrativa previsti dai regolamenti al momento dell’ingresso o dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione, finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti devono assicurare che questi avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo di quelli doganali.

La riforma introduce, inoltre, una serie di ulteriori misure volte, soprattutto, all’aggiornamento degli istituti, dell’organizzazione e dei procedimenti, nonché all’accrescimento della qualità dei controlli doganali.

La relazione di accompagnamento, in particolare, sottolinea la necessità di introdurre modelli di verifica maggiormente efficienti e di implementare la collaborazione e il coordinamento tra le amministrazioni che concorrono all’espletamento delle operazioni internazionali.

Per quanto concerne le modalità di identificazione delle merci da sottoporre a controllo, all’attuale sistema basato su una valutazione di analisi dei rischi eseguita a livello centrale, si affianca la possibilità di effettuare visite saltuarie delle merci. L’art. 37 prevede dello schema di riforma, infatti, la possibilità di effettuare la visita delle merci su iniziativa “dei responsabili degli uffici dell’Agenzia o dei funzionari delegati”, fino a quando non sono lasciate a disposizione del proprietario. Tali visite possono essere richieste dalla Guardia di Finanza o dagli operatori interessati.

L’art. 4 delle disposizioni normative complementari al Cdu prevede, inoltre, un maggiore coordinamento tra l’Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, volto a evitare possibili sovrapposizioni e, di conseguenza, la reiterazione dei controlli.

Da segnalare, inoltre, l’art. 14, che estende la possibilità di esercitare i poteri di visita ispezione e controllo anche fuori dagli spazi doganali, attribuendo questa nuova competenza alla Guardia di Finanza.

La riforma interviene anche sulla competenza degli Uffici doganali coinvolti nell’accertamento.

L’art. 42 stabilisce che, per la revisione delle dichiarazioni doganali è competente l’ufficio dell’Agenzia delle dogane presso il quale è stata registrata la dichiarazione doganale. Tale impostazione, consente di superare l’attuale disciplina che attribuiva la competenza alla Dogana nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa, in caso di controlli con verifiche sul posto. La nuova previsione recepisce, pertanto, le regole del Codice doganale europeo, uniformandosi anche all’orientamento giurisprudenziale prevalente.

La riforma doganale, infine, pone particolare attenzione al tema della tutela degli operatori doganali.

Il nuovo art. 34 dello schema di riforma, infatti, stabilisce che l’Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, se coinvolta, devono redigere un verbale di constatazione, da notificare alla parte, in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto, merci oggetto di divieti o restrizioni oppure nel caso di determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione.

Il soggetto destinatario del provvedimento ha a disposizione il termine di trenta giorni per presentare osservazioni difensive o richieste di chiarimento. Il riconoscimento di tale termine garantisce l’attuazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale. Tale disciplina implementa il dialogo nella fase di accertamento, lasciando spazio al contraddittorio tra Dogana e operatori, in applicazione delle regole del diritto di difesa anticipato già nella fase di accertamento.

Viene confermata, pertanto, la norma europea di cui all’art. 22 Reg. UE 952/2013 (Cdu) che stabilisce nel termine di trenta giorni, anziché in quello generale di sessanta giorni, il diritto della parte di presentare osservazioni e richieste.

Oltre al diritto al contraddittorio endoprocedimentale, la tutela dell’operatore è garantita anche attraverso l’obbligo della motivazione rafforzata dell’atto di accertamento. L’Ufficio doganale dovrà, infatti, tenere conto delle difese contenute nelle osservazioni difensive e specificare nel provvedimento finale di rettifica le ragioni del loro mancato accoglimento.

Da ultimo, un altro tema di grande importanza concerne la compliance doganale, opportunamente tutelata e incentivata. Non potranno, infatti, essere previste sanzioni doganali nelle ipotesi in cui sia lo stesso operatore a richiedere la revisione della dichiarazione doganale.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, ha frequentato il corso di perfezionamento in Diritto Tributario presso l’Università di Genova e il Master in Diritto Tributario presso l’Università Cattolica di Milano.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova, dopo una lunga esperienza presso un noto studio legale specializzato in fiscalità indiretta, dal 2019 entra a far parte del team dello Studio Armella & Associati.

È autore di numerosi articoli e svolge attività di docenza in seminari e corsi di formazione in materia tributaria.

È membro del gruppo di lavoro Accise della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce.