L’art. 212, Reg. UE 2446 del 2015 (RD), prevede che, a determinate condizioni, i mezzi di trasporto stradali immatricolati all’estero possano beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione, dall’Iva e dalle altre misure di politica commerciale.

Ciononostante, nella maggior parte dei casi, accade che l’Agenzia delle dogane contesti a un soggetto residente in Italia o nell’Unione l’irregolare introduzione di un veicolo extra-UE nel territorio dello Stato; talvolta, invece, a essere oggetto di accertamento è la permanenza in Italia oltre i termini per l’appuramento del regime di ammissione temporanea di veicoli con targa estera appartenenti a soggetti non residenti.

A tali violazioni conseguono pesanti sanzioni: dall’obbligo di versamento dei diritti di confine evasi alla contestazione del delitto di contrabbando di cui all’art. 292 Tuld[1], che comporta il sequestro ex art. 240 c.p., finalizzato alla successiva confisca, del mezzo di trasporto.

Al riguardo, è da ultimo intervenuta l’Agenzia delle dogane con la circolare 16 maggio 2024, n. 13, fornendo chiarimenti in materia di estinzione dell’obbligazione doganale di merce introdotta in modo irregolare nel territorio dell’Unione, oggetto di sequestro e di successiva confisca.

L’ammissione temporanea di veicoli immatricolati in Paesi extra-UE: casistiche

Il regime doganale di ammissione temporanea, ai sensi dell’art. 250, par. 1, CDU consente sia a persone stabilite nel territorio doganale dell’UE che a persone non stabilite di utilizzare, per finalità particolari, merci allo stato estero nel territorio dell’Unione europea in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. Sotto il profilo Iva, l’art. 67, comma 1, lett. c), d.p.r. 633 del 1972, prevede che le operazioni di ammissione temporanea di beni in esenzione totale dai dazi siano altresì esonerate dall’Iva all’importazione.

A tal fine, è necessario che i beni vincolati al regime speciale non siano destinati a subire modifiche, a eccezione del loro deprezzamento dovuto all’uso, e che sia possibile l’identificazione degli stessi.

L’ammissione temporanea trova un primo riconoscimento a livello internazionale nella Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, con la quale sono state dettate disposizioni comuni agli Stati aderenti, tra i quali l’Italia, allo scopo di agevolare la circolazione internazionale delle merci, compresi i veicoli stradali.

Con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, l’art. 7 di tale Convenzione subordina la possibilità di usufruire dell’ammissione temporanea alla condizione che gli stessi siano riesportati entro un determinato periodo di tempo.

In particolare, nell’ordinamento europeo, l’art. 217, par. 1, lett. c), RD dispone che la vettura extra-UE possa rimanere vincolata al regime di ammissione temporanea al massimo per sei mesi, decorsi i quali il regime si considera appurato, con la conseguenza che il mezzo deve lasciare il territorio doganale dell’Unione o essere vincolato a un altro regime.

Ai sensi dell’art. 5, lett. b), Allegato C alla Convenzione di Istanbul, è altresì necessario che i veicoli, destinati a essere importati e temporaneamente utilizzati da persone residenti nello Stato di loro introduzione, siano immatricolati in un territorio diverso, a nome di una persona non residente.

Sulla base dell’art. 6, Allegato C, inoltre, per vincolare il mezzo al regime speciale non è necessario l’espletamento di alcuna formalità doganale, dovendosi prescindere dall’emissione di documenti, quali la dichiarazione doganale, e dalla prestazione di una garanzia.

In tale contesto normativo ­­­­internazionale, la legislazione unionale riconosce il beneficio fiscale ove siano soddisfatte determinate condizioni, differenziate in base all’uso privato o commerciale del mezzo da parte del detentore o del proprietario.

In particolare, l’art. 212 RD stabilisce che i mezzi di trasporto stradali possano entrare nel territorio dell’UE in regime di ammissione temporanea con esonero totale dal dazio all’importazione, se siano cumulativamente soddisfatti i seguenti requisiti: a) il veicolo è stato immatricolato all’estero a nome di un soggetto extra-UE o è di proprietà di un soggetto extra-UE; e b) il mezzo viene utilizzato da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU), inoltre, sono state introdotte ulteriori fattispecie di ammissione temporanea, precedentemente non previste, riguardanti i mezzi di trasporto utilizzati da persone stabilite o residenti nel territorio dell’UE[2].

In particolare, ai sensi dell’art. 215, par. 1, RD la vettura estera può essere vincolata al regime di ammissione temporanea senza applicazione dei dazi all’importazione quando è condotta nel territorio dell’UE da un soggetto residente, purché il suo utilizzo avvenga a uso privato e occasionale, secondo le istruzioni del titolare extra-UE dell’immatricolazione[3], il quale, al momento dell’uso, si trovi nell’Unione.

La medesima esenzione è prevista dal successivo paragrafo 3 per l’ipotesi in cui la persona fisica residente che utilizza il mezzo di trasporto sia alle dipendenze del proprietario, locatario o affittuario dello stesso e che il datore di lavoro sia stabilito al di fuori del territorio dello Stato.

Poiché la ratio di tale norma è quella di evitare abusi nella sua applicazione, le Autorità doganali possono chiedere l’esibizione del contratto di lavoro in forza del quale è previsto l’utilizzo del mezzo privato per uso professionale[4].

Un’ipotesi speciale di ammissione temporanea da parte di un soggetto stabilito nell’UE è disciplinata dall’art. 214, par. 1, lett. c), RD, il quale prevede che “le persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione beneficiano dell’esenzione totale dal dazio all’importazione quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta: […]; c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in una situazione di emergenza”.

Al riguardo, con una recente pronuncia[5], la Corte di Cassazione ha affermato che la “situazione di emergenza” deve essere accertata al momento dell’introduzione nel territorio doganale del mezzo di trasporto, tenendo conto del paese di originaria provenienza della persona.

Nel caso di specie, avente a oggetto la contestazione del contrabbando e i correlati provvedimenti impositivi nei confronti di un soggetto libico che aveva fatto ingresso nel territorio dell’UE alla guida di un’autovettura immatricolata in Libia, senza autorizzazione della competente Dogana, i giudici di legittimità hanno ritenuto pacificamente integrata in causa la condizione di emergenza, data la situazione politica estera precaria e rischiosa.

Il contrabbando e la confisca del mezzo dopo i chiarimenti della Dogana

Nel caso in cui non sussistano le condizioni per vincolare il mezzo al regime di ammissione temporanea si configura l’illecito amministrativo del contrabbando “semplice” o, qualora i diritti doganali evasi siano superiori a 10.000 euro, il reato di contrabbando ex art. 292 Tuld.

In tali ipotesi, oltre alla pretesa di pagamento dei diritti doganali è altresì disposto il sequestro del mezzo, finalizzato alla confisca, ai sensi dell’art. 301, comma 1, Tuld.

Come ribadito dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 11 marzo 2023, n. 12, il trasgressore può comunque riscattare il veicolo formulando apposita istanza all’Ufficio accertatore, il quale è tenuto a valutarla in via preventiva.

In caso di accoglimento, dal momento che le merci non unionali (i.e. la vettura immatricolata in un Paese terzo) confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale, il contravventore può riacquisire il mezzo pagandone soltanto il valore proprio e la sanzione, vincolandolo contestualmente al regime di transito esterno, ossia trasferendo il mezzo al di fuori del territorio doganale dell’UE.

Al contrario, in mancanza di istanza di riscatto o di pagamento dell’importo previsto entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione dell’istanza, il mezzo è reso disponibile per l’assegnazione definitiva agli organi di polizia, agli altri organi dello Stato o altri enti pubblici non economici, o, in alternativa, per la vendita all’asta.

A tal proposito, la stessa Dogana, con la circolare in esame[6], ha chiarito che all’estinzione dell’obbligazione doganale, per effetto della confisca del mezzo, non segue anche quella connessa alla debenza dell’Iva all’importazione e delle accise per il veicolo introdotto irregolarmente nel territorio dell’UE.

E invero, con la sentenza 7 aprile 2022, C-489/20, i giudici unionali hanno affermato che l’Iva diventa esigibile al momento dell’immissione in consumo nel territorio dello Stato membro di riferimento e che il bene irregolarmente introdotto nel territorio doganale dell’Unione deve intendersi anche definitivamente immesso in consumo nel territorio dell’Unione ai fini delle Direttive accise e Iva.

In altri termini, l’estinzione dell’obbligazione doganale conseguente al sequestro e alla successiva confisca del bene introdotto irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione non comporta anche l’estinzione dell’obbligazione tributaria a essa connessa relativa ad accise e all’imposta sul valore aggiunto.

Il venir meno dell’obbligo di pagamento dei dazi, infine, non osta all’irrogazione di sanzioni, come previsto dall’art. 124, par. 2, CDU, il quale stabilisce che “l’obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi all’importazione o all’esportazione o l’esistenza di un’obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni”.

[1] L’art. 292 Tuld stabilisce che “Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.

[2] Agenzia delle dogane, nota 15 ottobre 2018, prot. n. 112029.

[3] A tal fine, non si considera sufficiente la mera esibizione della delega da parte del proprietario del veicolo.

[4] Sul punto, Agenzia delle dogane nota prot. 31094 del 11 marzo 2015.

[5] Cass., sez. trib., 6 marzo 2024, n. 6075.

[6] Circolare 16 maggio 2024, n. 13/D, cit.

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