L’ambito doganale, internazionale e nazionale, è oggi sede di grandi trasformazioni, che incideranno profondamente sugli scambi internazionali e sulle modalità operative delle aziende.
Tra queste, di prioritario interesse è la revisione della disciplina doganale nazionale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, prevista nel quadro della riforma fiscale, approvata con la legge delega 9 agosto 2023, n. 111 (artt. 11 e 12), che ha l’obiettivo di aggiornare la normativa nazionale, allineandola a quella europea, assicurando una migliore qualità dei controlli doganali e un maggior coordinamento, attraverso la telematizzazione delle procedure e degli istituti, il potenziamento dello Sportello unico doganale, nonché il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, riscossione, modifica del sistema sanzionatorio doganale, dei rapporti tra processo penale e tributario e una profonda revisione della controversia doganale.
Nella seduta del 26 marzo 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che ha abrogato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), aggiornando e riducendo le disposizioni da esso previste.
L’Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, esaminato dal Consiglio dei Ministri, recante le “disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione”, riforma completamente la normativa doganale nazionale.
Il nuovo testo supera le previsioni contenute nel Tuld e nel Rd 65 del 1896.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, vale a dire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l’Allegato 1 sostituirà il Tuld, che sarà abrogato.
In particolare, il nuovo testo si comporrà di soli 122 articoli, in luogo dei 352 del Tuld, e conterrà le disposizioni “complementari” al codice doganale.
Ciò significa che le norme dell’Allegato 1 troveranno applicazione “per quanto non espressamente previsto” dai regolamenti unionali che formano il codice doganale dell’Unione (Reg. Ue 952 del 2013 e regolamenti attuativi ed esecutivi nn. 2446 del 2015 e 2447 del 2015) che sono direttamente applicabili, anche in deroga alla normativa nazionale.
Lo schema di decreto prevede che l’esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale è subordinato al rilascio di apposita patente “con validità illimitata”, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La disciplina relativa al “rappresentante doganale” conferma i due tipi di rappresentanza, diretta e indiretta.
L’abilitazione per prestare i servizi di rappresentanza diretta è rilasciata ai soggetti autorizzati quali Centri di assistenza doganale (Cad) e per coloro in possesso della certificazione di Operatore economico autorizzato (AEO).
Altra importante novità riguarda l’Iva all’importazione, che rientra ora espressamente tra i diritti di confine, a meno che le merci siano destinate a una successiva immissione in consumo in un altro Stato UE (regime 42) o siano introdotte in un deposito Iva.
Effetto dell’inclusione dell’Iva all’importazione tra i diritti di confine, sarà l’estensione al rappresentante doganale indiretto della responsabilità in via solidale con l’importatore per il pagamento dell’Iva all’importazione.
Rilevanti e attese sono le modifiche all’apparato sanzionatorio doganale.
Una prima significativa novità è la valutazione preventiva, da parte dell’Autorità giudiziaria, tra violazione penale e amministrativa.
Il confine tra le due ipotesi è rappresentato dall’elemento soggettivo; le violazioni commesse con colpa rimangono nell’ambito degli illeciti amministrativi.
Con la nuova normativa vi sarà l’obbligo, per le Dogane, di trasmettere la notizia di reato all’autorità giudiziaria in tutti i casi in cui l’ammontare dei diritti di confine accertati sia superiore a 10.000 euro o quando ricorrano i presupposti del contrabbando aggravato.
Tale modifica permetterà anche di superare la prassi dell’Agenzia delle dogane di applicare, in relazione a una medesima violazione, sia la sanzione penale che la sanzione amministrativa, in violazione del principio del “ne bis in idem”.
A seguito della valutazione preliminare, infatti, se l’Autorità giudiziaria ritenesse sussistenti gli elementi del dolo tratterà il relativo fascicolo. In caso contrario, ritrasmetterà gli atti all’Agenzia delle dogane per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
In questo caso la sanzione amministrativa sarà determinata nella misura dall’80 al 150% dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500,00, con una sensibile riduzione rispetto alle sanzioni previste dall’attuale art. 303 Tuld, che arrivano invece fino a 10 volte l’importo dei diritti contestati.
Tale sanzione, inoltre, può essere ulteriormente ridotta: per esempio, se i maggiori diritti di confine accertati sono inferiori al 3% di quelli dichiarati, la sanzione è ridotta di un terzo; se, invece, i diritti dichiarati sono pari o superiori a quelli accertati, la sanzione sarà pari a zero.
Nel caso in cui non siano indicati in maniera esatta tutti gli elementi per il compimento dei controlli e l’ammontare dei diritti di confine sia superiore o uguale a quelli dovuti, si applica la sanzione da 150,00 a 1.000,00 euro.
Lo schema di decreto inoltre codifica il principio, già espresso dalla giurisprudenza, secondo cui per l’applicazione della sanzione i diritti devono essere valutati complessivamente, e non “singolo per singolo”.
In materia di contrabbando, la riforma supera tutte le molteplici fattispecie previste dagli artt. 282-300, distinguendo tra contrabbando per omessa dichiarazione e contrabbando per dichiarazione infedele. In questi casi, la sanzione varierà dal 100 al 200% dell’importo contestato.
Novità della riforma è che, in caso di contrabbando, è sempre disposta la confisca amministrativa delle merci oggetto dell’illecito o dell’equivalente in denaro.
Per quanto concerne l’attività accertativa, il nuovo articolo relativo all’istituto delle revisione viene rubricato come “Revisione della dichiarazione” e non più come “Revisione dell’accertamento”, in quanto le eventuali difformità riscontrate in sede di controllo a posteriori potrebbero anche non interessare solo gli elementi dell’accertamento (qualità, quantità, origine e valore), ma potrebbero riguardare difformità relative all’applicazione di divieti o restrizioni, ovvero violazioni meramente procedurali (ad esempio, il mancato ottenimento di un’autorizzazione) che non riguardano l’accertamento tributario, posto che anche in tali casi è comunque necessario procedere alla revisione della dichiarazione.
In aderenza alla normativa unionale, l’Ufficio dell’Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata è quello competente alla revisione della medesima dichiarazione.
La revisione della dichiarazione può essere disposta dall’ufficio dell’Agenzia a seguito della ricezione di un verbale di constatazione ovvero su istanza di parte.
La parte può comunicare al competente ufficio dell’Agenzia, entro 30 giorni dalla data di notifica o di consegna del verbale constatazione, osservazioni e richieste di cui l’ufficio medesimo deve tenere conto nel provvedimento finale.
Qualora la revisione della dichiarazione avvenga su istanza di parte e l’Agenzia ritenga di non accoglierla, anche solo in parte, viene disposto che sia notificato un preavviso di diniego alla parte che, entro il medesimo termine di 30 giorni, può presentare osservazioni e richieste. Decorsi i termini suddetti, il procedimento si conclude con un provvedimento motivato dell’Agenzia, recante l’esito dell’attività di controllo ed eventualmente tenendo conto delle osservazioni rese dall’operatore.