OGGETTO: svincolo dopo cinquanta giorni di una operazione doganale di esportazione definitiva – destinazione Russia, di un impianto di refrigerazione acqua -a glicole – tempi di riflessione – studio normative -contradditorio.
Sia chiaro, quanto espongo, non vuole essere considerata una critica nei confronti della dogana ma solo una riflessione sulle difficoltà attuali per ambedue i “soggetti” doganalisti compresi, impegnati a cercare di non commettere errori e nel contempo ad aiutare gli operatori onesti e i relativi rappresentanti doganali nel districarsi all’interno di norme in continua evoluzione e “pacchetti” che la Commissione Europea sforna in continuazione, nel comune interesse.
Al di là delle considerazioni geopolitiche, sulle quali non mi esprimo, una considerazione è doverosa: di fronte ad un “embargo” solo parziale, le possibilità di esportazione, in uno Stato, quale ad esempio la Russia, esistono anche se man mano che passano i mesi le stesse diminuiscono e il pericolo di essere coinvolti in sanzioni, anche in buona fede, sono reali e non sempre l’art.18 del CDU relativo alla rappresentanza diretta, seppur chiaro potrebbe esimerci almeno all’inizio, dall’essere coinvolti.
Nel contempo, molte aziende che avevano un mercato di esportazione del 70-80% verso questo Stato soffrono, pertanto, a mio avviso e devono essere aiutate da noi professionisti a interpretare le numerose norme, anche con l’utilizzo del “contradditorio” quale nostra peculiarità deontologica.
Come i colleghi ne sono a conoscenza, i due regolamenti unionali più importanti, sono il reg.to 833/2014 e 269/2014 che, come detto, sono stati modificati in numerose occasioni.
Nel contempo, la dovuta attenzione, a livello nazionale del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, che modifica il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 che definisce una disciplina unitaria in materia di beni a duplice uso (Regolamento (UE) 2021/821) c.d. Regolamento Dual Use), anti-tortura (Regolamento (UE) 2019/125 c.d. Regolamento anti-tortura), nonché l’apparato sanzionatorio relativo alle misure restrittive di carattere merceologico imposte dall’Unione europea nel caso di embarghi o, ad esempio, in particolare modo l’art. 20, deve essere sempre presente.
Detto questo passo all’esperienza.
L’esito del flusso della bolletta doganale per il regime dell’esportazione definitiva dell’impianto sopra citato è stato (CD) controllo documentale e lo stesso è stato elevato a (VM) visita merce.
Primo passaggio: dal momento che nel reg.to UE 833/2014, fra le merci non esportabili, comprende le apparecchiature di refrigerazione di GNL (Gas naturale liquefatto), il funzionario delegato ha deciso di effettuare controlli presso l’azienda per verificare, in effetti, quale “materia” refrigerasse, iniziativa che ho ritenuto doverosa, visto “la posta in gioco”.
Il convincimento favorevole si è realizzato solo dopo aver effettuato tre verifiche sui vari componenti del macchinario effettuate durante altrettante mattinate con l’intervento dei tecnici dell’Azienda, pertanto, dopo circa dieci giorni mi attendevo lo svincolo della merce.
Secondo passaggio: ciò non è avvenuto, conseguentemente ho iniziato ha chiederne e verificarne la ragione.
Sulle prime, ottenendo risposte evasive e imprecise come quella di avere necessità di effettuare ulteriori controlli anche con l’Agenzia Centrale, senza conoscerne l’effettivo motivo, ma pareva trattarsi di motivazione non divulgabile.
Successivamente, ne sono venuto a conoscenza: si trattava di un controllo “soggettivo” relativo a quanto previsto dal reg.to UE 269/2014, dal momento che i controlli oggettivi di cui al reg.to UE 833/2014 relativi alla tipologia di merce erano stati superati quali tipologia di macchinari e loro classificazione doganale N.C..
Quindi, verifiche su persone fisiche, giuridiche e banche coinvolte, con le quali non sarebbe stato possibile instaurare alcun rapporto, qualora fossero risultate “listate”.
Per ciò che riguardava la banca, avendo l’azienda già ricevuto un pagamento anticipato, seppur parziale, non ritenevo che quello risultasse il motivo di mancato svincolo in quanto gli istituti bancari normalmente effettuano questo tipo di verifiche e infatti non lo fu.
Relativamente al cessionario russo, l’azienda che dichiarava di aver effettuato i controlli soggettivi non risultava listata quindi, l’operatore che ne aveva effettuato i controlli mi sollecitava in continuazione per conoscere la ragione del mancato svincolo, dal momento che trattandosi fra l’altro di trasporti “eccezionali” per ottenere le autorizzazioni, vi era necessità di alcuni tempi non certo velocissimi per ottenerle.
Si era creata una situazione difficile e soprattutto di cui se ne ignorava la ragione, difficile da motivare o giustificare, al momento.
Nel frattempo erano trascorsi altri numerosi giorni.
Terzo passaggio: finalmente il “segreto” è stato svelato: il funzionario doganale con gli strumenti in suo possesso ha “scoperto” che nel CDA della società Russa risultavano essere presenti due persone fisiche “listate” (amici di Putin).
Quindi si era creata una situazione veramente difficile ed un contratto molto importante, che poteva come si suol dire “andare in fumo” con le relative conseguenze per l’azienda esportatrice, oltre che contrattuali, anche di tipo sanzionatorio, probabilmente anche penale.
Io normalmente non mi occupo di problematiche di carattere soggettivo che ritengo debbano competere al “dichiarante” esportatore ma, nel caso specifico, sono stato costretto ad affrontarle pur nel rispetto delle normative, per cercare di verificarne la possibile soluzione e quindi risolvere questa situazione.
Quarto passaggio: infatti ci sono riuscito dopo aver ricevuto le informazioni che mi potevano essere utili nell’approfondimento e ricerca all’interno della normativa vigente.
Il cessionario russo, come anzidetto non listato, è risultato essere di proprietà per il 40% di una società cinese, e del restante 60% russo ma, all’interno del suo CDA erano presenti due soggetti listati che ne possedevano assieme il 25% del 60%, conseguentemente il 15% dell’intero 100% della società.
La chiave di volta è stata, da parte mia, rintracciare il reg.to UE n.2580 del 27.12.2001 dopo aver letto l’art.1 par.5, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo che recita:
Art.1. Ai fini del presente regolamento si intende per: par.: 5) «Possesso di una persona giuridica, gruppo o entità»: possedere almeno il 50% dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o un’entità o detenere una partecipazione maggioritaria.
Conseguentemente queste due persone, seppur listate, non superando con il loro 15%, il 50% della proprietà della società russa, non avendo una partecipazione maggioritaria, non avevano titolo di prendere decisioni né di un controllo di una persona giuridica, gruppo o entità, od avere il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità.
Conseguentemente pur essendo descritti come “amici di Putin”, l’operazione è stata svicolata.
Nel frattempo sono trascorsi ben 50 giorni dalla data di presentazione del flusso in dogana della bolletta di esportazione, dovendo poi l’operatore darsi da fare per far organizzare il trasporto da parte del cessionario russo, trattandosi di una resa Incoterms “FCA” propria fabbrica, con la possibilità, solo in questo momento, di poter far richiedere le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, il numero degli automezzi, trattandosi di numerosi imballi e voluminosi.
Nel contempo evitare di superare il limite temporale dei 90 giorni per fare uscire la merce dalla U.E., sia per la scadenza della bolletta di esportazione, sia per la legittimazione alla non imponibilità IVA ai sensi dell’art.8 comma 1 lettera b) DPR 633/1972, tempistica poi realizzata.
Nel frattempo, altra attenzione, visto che si trattava di un macchinario refrigerante smontato per comodità di trasporto, dovendo emettere una bolletta doganale per ogni cassa coinvolgendo numerosi automezzi, ognuno scortato da una o più bollette di esportazione in base alle esigenze di carico, per cui ogni cassa conteneva un macchinario che se esportato da solo avrebbe avuto una classifica doganale di NC differente, ed anche, per superare eventuali difficoltà o perplessità al confine della UE, di un funzionario doganale estero, che vedendosi giungere un automezzo scortato da una bolla doganale con dichiarata una apparecchiatura frigorifera ed, eventualmente, verificando il packing list, vedersi descritto contenere, ad esempio un serbatoio, ho ritenuto necessario descrivere in ogni bolletta doganale la seguente dicitura: “codice NC 84186900 – trattasi di una unità funzionale (linea) macchina la cui funzione principale è quella di refrigerare una soluzione acqua glicolica, smontata per comodità di trasporto, con riferimento alle considerazioni generali del sistema armonizzato, della sezione XVI° , parte V° , parte VI° (nota 3 della sezione XVI°), parte VII° (nota 4 della sezione XVI°) e per quello che riguarda gli accessori d’uso con riferimento alla nota 2 della sezione XVI°“.
A chiosa, nel cercar di spiegare questa mia esperienza, vorrei sottolineare il comune darsi da fare del “doganalista”, sempre attento a non fare commettere errori all’operatore che rappresenta in dogana, cercando di essere molto professionale, sovente, ignorato dagli estimatori della resa Incoterms “EXW” pur di non assolvere l’addebito di una operazione doganale, senza pensare che poi verrà assolta egualmente dal cessionario, salvo poi essere interpellato quando riscontra problemi, questo in senso generale e – non si tratta del caso “raccontato” – solo quando glieli risolvi, te li fidelizzi e comprendono i veri pericoli in cui potrebbero incorrere, specialmente ultimamente, con tutte le novità in arrivo.
Coproprietario presso STELLA OPERAZIONI DOGANALI SRL e IL CAD SRL - Cavaliere Ordine "al Merito della Repubblica Italiana"