Gli operatori economici che intrattengono rapporti di natura commerciale con l’estero familiarizzano presto con il concetto di controlli doganali. Capita spesso infatti che il rappresentante in dogana, il corriere espresso, lo spedizioniere o altro soggetto incaricato, comunichi loro che la merce è stata selezionata dal circuito doganale per un controllo.
Questo concetto invece può risultare non del tutto chiaro per i privati, o singoli consumatori, che acquistano saltuariamente un prodotto su piattaforme on-line che fungono da fornitori di servizi di logistica per fornitori esteri che intendono commercializzare i propri prodotti nel mercato della UE.
Per questi soggetti, ricevere la notizia di un proprio pacco fermo in dogana può suscitare diverse perplessità e preoccupazioni.
La verità è che i controlli doganali sono molto frequenti e interessano una moltitudine di merci diverse che ogni giorno entrano nel territorio doganale dell’Unione Europea (o ne escono). Questi fermi sono selezionati dal circuito doganale di controllo – un sistema informatico che mediante appositi algoritmi conduce un’analisi dei rischi incrociando i dati relativi al mittente, al destinatario, al Paese di provenienza e di origine della merce, alla quantità spedita, al relativo valore e al codice di classificazione doganale assegnato – che prescrive al personale pubblico preposto presso i singoli uffici doganali (i cosiddetti funzionari doganali o doganieri), ai quali venivano presentate le dichiarazioni di importazione o di esportazione delle merci, su cosa devono incentrare le proprie verifiche.
Il sistema informatico citato esegue pertanto una scrematura a monte dei soggetti più affidabili (ad esempio quelli in possesso dello status di Operatore Economico Autorizzato anche detto AEO che attesta l’affidabilità doganale dei soggetti che possiedono determinati specifici requisiti come stabiliti dai criteri di cui all’Art. 39 del Regolamento UE n. 2013/952 che ha istituito il Codice Doganale dell’Unione ad oggi vigente) escludendo dapprincipio una serie di rischi connessi all’operazione doganale e concentrando i propri risultati su quei soggetti dei quali la dogana non può essere certa del livello di affidabilità. In secondo luogo, il circuito doganale di controllo incentra le proprie indagini sulla merce e sugli aspetti salienti già citati, ossia gli elementi dell’accertamento doganale propriamente detti ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 374/90 che sono segnatamente qualità, quantità, valore e origine della merce.
In quest’ambito, se la possibilità di abbattere notevolmente i blocchi doganali in funzione dell’autorizzazione AEO è riservata esclusivamente alle imprese – persone giuridiche – attive nella supply chain, lo stesso non vale per i consumatori finali – persone fisiche – che molto spesso in maniera totalmente inconsapevole effettuano acquisti dall’estero figurando come importatori nella dichiarazione doganale.
Un elemento fondamentale affinché la selezione dei controlli sia corretta è dato dalla classificazione doganale delle merci in quanto al codice doganale assegnato ad ogni bene scambiato, sono collegate una sequela di misure sia tributarie che extra-tributari volte al pagamento dei dazi e degli altri tributi di confine, nonché al rispetto della salute e dell’ambiente dei cittadini dell’Unione Europea.
Nell’alveo dei controlli extra-tributari non si rinvengono peraltro solo gli accertamenti previsti dalle normative europee in materia di sicurezza dei prodotti e di tutela degli animali e dell’ambiente, ma vi rientrano anche gli accertamenti utili a contenere la commercializzazione di prodotti che violano proprietà intellettuali altrui come ad esempio marchi, brevetti, modelli di utilità, ecc.
Focalizzandoci su tali circostanze è significativo constatare che, stando alle determinazioni di cui all’Art.4 del Regolamento UE n.2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, in caso di importazione diretta da parte del consumatore finale, responsabile per le questioni concernenti la sicurezza dei prodotti non è costui, bensì necessariamente una persona giuridica identificabile con un soggetto avente stabile organizzazione nella UE (la figura del rappresentante fiscale non è bastante in tal senso) da individuare, con, criterio gerarchico, fra il fabbricante del prodotto, un suo rappresentante o il fornitore dei servizi di logistica.
In relazione invece ad un proprio pacco fermo in dogana a causa di controlli inerenti al contrasto al commercio di beni contraffatti che violano diritti di proprietà intellettuale altrui, le previsioni normative non sono altrettanto tutelanti per il consumatore finale che importi direttamente dei beni acquistati da venditori esteri.
Il Regolamento UE n. 2013/608 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, infatti, non limita la responsabilità in capo alla persona fisica ma consente all’Agenzia delle Dogane – in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7bis del D.L. 35/05 relativo al Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo – di perseguire con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che, all’interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l’introduzione dei beni non risulti connessa a un’attività commerciale
In aggiunta a questa ipotesi sanzionatoria, in applicazione degli articoli che seguono quello succitato, il soggetto colpevole si rende inoltre responsabili delle spese di custodia e distruzione delle merci incriminanti.
La contestazione da parte delle Autorità è di facile individuazione laddove il sistema informatico proposto alla selezione dei controlli incroci i dati relativi al valore delle merci, al codice doganale e alle relative unità supplementari (pezzi, paia, metri quadri, ecc.), per cui il risultato comporta un valore unitario troppo contenuto per un prodotto recante, ad esempio, un marchio di lusso. Giacché il compratore in tale circostanza non poteva non sapere che quel valore era troppo basso per essere congruo, scatta il rilievo perseguibile e sanzionabile.
Ricapitolando, dunque, è necessario che i soggetti giuridici che hanno a che fare con le merci valutino l’opportunità di ottenere lo status di soggetti affidabili in dogana, mediante l’ottenimento dell’autorizzazione AEO così da essere esclusi ex ante dai principali controlli attuati dal circuito doganale di controllo.
Per questi stessi operatori economici è fondamentale accertare l’entità dell’origine, del valore e soprattutto della classificazione doganale dei propri beni importati o esportati.
Le persone fisiche devono prestate altrettanta attenzione all’importanza di una corretta classificazione doganale, adottando peraltro la necessaria diligenza del buon padre di famiglia più volte richiamata nel nostro Codice civile e diffidando dal porre in essere acquisti di beni sin troppo vantaggiosi.
Doganalista iscritto all'albo professionale. Amministratore Ormesani Srl, Titolare CAD Ormesani Roma Srl è Presidente Commissione di Studio Tariffa Doganale presso il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.