Introdotto a partire dal 1° gennaio 2017 al fine di eliminare i certificati Form A utilizzati per provare l’origine preferenziale delle merci esportate dei Paesi e territori che beneficiano del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) dell’UE, il REX è attualmente in fase di estensione ad alcuni Accordi di Libero Scambio conclusi dall’Unione Europea. Tra tali Accordi rientrano anche alcuni degli Accordi di Partenariato Economici (EPA, acronimo di Economic Partnership Agreement) conclusi dall’UE con singoli stati o gruppi di stati delle regioni Africa, Caraibi e Pacifico (ACP). Si tratta in particolare degli EPA attualmente in vigore con la Costa d’Avorio, il Ghana e con i Paesi dell’Africa Orientale e Meridionale.
A luglio 2014 l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) pubblicava le Linee Guida sulla Certificazione dell’Origine (successivamente aggiornate nel 2018). Tale documento invitava le dogane a facilitare le procedure di prova dell’origine preferenziale nell’ambito dei vari accordi di libero scambio esistenti, tramite l’introduzione di sistemi di certificazione basati sul principio dell’auto-dichiarazione dell’origine da parte degli stessi operatori economici.
Il documento dell’OMD in primo luogo osservava che l’attuale prassi consistente nel vincolare i benefici tariffari introdotti dai vari accordi di libero scambio alla presentazione alle dogane del paese di importazione di un certificato di origine preferenziale, è una pratica che aumenta notevolmente i costi ed i tempi delle operazioni commerciali. Tale sistema prevede infatti che l’esportatore compili un certificato di origine preferenziale, ne ottenga l’approvazione dalle dogane nel proprio paese di stabilimento e che lo trasmetta all’importatore nel paese di destinazione delle merci. Una volta ricevuto il certificato, l’importatore lo deve esibire alle proprie dogane come presupposto per ottenere l’esonero o la riduzione dei dazi prevista dal relativo accordo di libero scambio o sistema di concessioni tariffarie (es. l’SPG) di riferimento. A parte i diritti che vengono normalmente richiesti dalle dogane per il rilascio di tali certificati, il loro rilascio a volte richiede tempi di approvazione che possono essere alquanto lunghi. Richiamando un principio di semplificazione degli oneri degli operatori economici contenuto nella Convenzione riveduta di Kyoto (1999), il documento dell’OMD conclude pertanto affermando che “l’autocertificazione andrebbe riconosciuta come criterio primario per facilitare le procedure relative all’origine”, ed osservano ancora che poiché nessuno meglio del produttore conosce l’origine dei suoi prodotti e dei materiali utilizzati nella loro fabbricazione, appare perfettamente logico che sia quest’ultimo a doverne auto-certificare l’origine, non le dogane.
Il REX si colloca entro questo scenario. Forma contratta di “Registered Exporter” (Esportatore Registrato), si tratta di un sistema di autocertificazione dell’origine che consente agli esportatori di rilasciare delle cosiddette “dichiarazioni di origine” su fatture o altri documenti commerciali (es. lista colli) al di sopra della soglia di 6.000 euro, senza passare dalle dogane. In sostanza, tale sistema evita agli esportatori di dover richiedere di volta in volta alle dogane un certificato di origine preferenziale per ogni invio commerciale. Dopo aver completato la registrazione nel sistema, basterà infatti che l’esportatore citi il proprio numero REX (attribuito dal sistema) nella fattura od altro documento commerciale, incorporandolo nel testo di un’autodichiarazione dove lo stesso attesta che la merce è originaria del proprio paese. L’importatore nell’UE potrà di conseguenza fondare la propria richiesta di esonero dal pagamento dei dazi doganali su tale autodichiarazione.
La condizione necessaria per poter emettere autodichiarazioni al di sopra della soglia di 6.000 euro, è tuttavia che l’esportatore del paese terzo sia recensito in un database sviluppato dalla Commissione europea (DG TAXUD). La registrazione viene effettuata dallo stesso esportatore compilando un modulo di pre-domanda online, riportato nella figura seguente.
Al termine del processo di registrazione, il sistema genera un modulo (denominato AREX) che l’esportatore dovrà firmare e trasmettere alle autorità doganali competenti del suo paese di stabilimento per la relativa convalida. Tale convalida avviene dopo che la dogana ha verificato la corretta compilazione delle informazioni all’interno del REX, le quali comprendono l’elenco dei prodotti che l’esportatore esporta (od intende esportare) a titolo preferenziale verso l’UE, indicati secondo la loro denominazione commerciale ed il codice SA a quattro cifre nel quale sono classificati. Va tuttavia precisato che il fatto che un esportatore utilizzi un’autodichiarazione di origine per l’invio nell’UE di merce non elencata all’interno del REX, non comporta il rifiuto del trattamento preferenziale in relazione a tale merce da parte delle dogane del paese di importazione. Tuttavia, la dogana ha il diritto di attivare dei controlli a posteriori avvalendosi delle procedure di mutua assistenza amministrativa regolate dall’Accordo di Libero Scambio entro il quale l’autodichiarazione di origine è stata effettuata.
Al momento, il sistema REX è utilizzato per la prova dell’origine preferenziale dai paesi beneficiari dell’SPG, ovvero il sistema di preferenze tariffarie unilaterali che l’UE accorda ad alcuni paesi configurati come Paesi a reddito basso o medio. Tuttavia, alcuni paesi beneficiari dell’SPG, soprattutto africani, sono ancora in ritardo nel processo di totale transizione al REX, che avrebbe dovuto essere completato entro il 1° gennaio 2020. Pertanto tali paesi, in via di eccezione, continuano attualmente ad emettere i certificati FORM A. Lo stesso sistema é utilizzato anche da Norvegia, Svizzera e Turchia per autocertificare l’origine dei prodotti importati nell’ambito dei loro rispettivi SPG.
Ciò invece che non molti importatori europei sanno è che il REX viene utilizzato anche nell’ambito delle importazioni da tre paesi che hanno in vigore un Accordo di Partenariato Economico con l’UE. Si tratta precisamente dello Zimbabwe (a partire dal 1° luglio 2021), della Costa d’Avorio (dal 2 dicembre 2022) e del Madagascar (dal 1° gennaio 2023). Inoltre, la Repubblica delle Seychelles ha notificato alla Commissione europea di volersi avvalere del REX come sistema di autocertificazione dell’origine a partire del 1° luglio 2023. Un altro paese che si sta apprestando ad adottare il REX è il Ghana, in quanto il Protocollo Origine dell’Accordo di Partenariato Economico UE-Ghana prevede come data limite per l’attivazione di tale sistema il 20 agosto 2023.
Per poter attivare l’uso del REX, i paesi terzi interessati devono inviare una notifica alla Commissione europea tramite la propria ambasciata a Bruxelles dove indicano, fra l’altro, i nominativi di uno o più punti di contatto locali REX ai quali la Commissione rilascerà le credenziali per entrare nel sistema con diritti di amministratore. Ciò permetterà a tali funzionari di gestire le domande di registrazione e di revoca delle registrazioni nel REX con riferimento agli esportatori del loro paese.
La Commissione pubblica ciascuna notifica ricevuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE nella sezione C sotto forma di specifici avvisi relativi alla “valida prova di origine per le importazioni nell’Unione Europea”. Una volta pubblicata la notifica, i certificati EUR.1 inviati dagli esportatori localizzati in uno dei quattro paesi sopra indicati (incluse le Seychelles), non sono più accettati dalle dogane degli Stati membri dell’UE. Ciò in quanto, a partire dalla data indicata (da ciascun paese) di attivazione del sistema, l’unica prova dell’origine possibile diviene l’autocertificazione dell’esportatore su fattura o altro documento commerciale previa sua registrazione nel REX.
Direttore, è esperto in regolamentazione doganale e del commercio estero con più di 20 anni di esperienza nei settori della facilitazione del commercio, modernizzazione doganale, gestione integrata delle frontiere, commercio internazionale e promozione delle esportazioni. Autore di molte pubblicazioni in materia doganale