Con la circolare n. 12/2023, emanata lo scorso 11 maggio, A.D.M. ha inteso fornire ai propri Uffici le necessarie indicazioni in merito alla gestione dei mezzi di trasporto confiscati per reati di contrabbando ai sensi dell’articolo 301 del T.U.L.D., nonché per l’eventuale affidamento/assegnazione nelle ipotesi di sequestro e di confisca di tali beni ai sensi dell’articolo 301-bis del citato Testo Unico.
Come noto il contrabbando, normativamente previsto agli artt 282 e ss del DPR 43/1973 consiste nella sottrazione del pagamento dei diritti di confine delle merci estere, anche tentata; in tali casi, in virtù del richiamato art. 301 T.U.L.D., è sempre prevista la confisca dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
L’art 301 bis T.U.L.D., per suo conto, prevede la possibilità che l’Autorità Giudiziaria affidi in custodia giudiziale i beni mobili sequestrati nel corso di operazioni c.d. “anticontrabbando” a determinati organi od enti pubblici, per altrettanto specifiche finalità.
In particolare, l’art. 301 bis T.U.L.D. delinea due presupposti fondamentali della richiesta di affidamento o di assegnazione dei beni mobili sequestrati, ovverosia i soggetti legittimati a presentarla e le destinazioni d’uso dei mezzi di trasporto da affidare. La valutazione ed analisi di tali elementi risulta particolarmente importante, in quanto dovranno essere specificamente riportate nel parere accompagnatorio della richiesta di affidamento temporaneo o di assegnazione definitiva da sottoporre alla Magistratura competente.
Sul punto, la norma dispone che l’affidamento possa avvenire in favore degli “organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale”. In merito la circolare emanata dalla A.D.M. ha adottato un’interpretazione estensiva dei concetti sopra richiamati, chiarendo che per “organi di polizia” e “attività di polizia” si intendono non solo le forze di polizia come individuate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia penitenziaria), ma tutti gli enti il cui personale rivesta la qualifica di agente/ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 56 e ss. del codice di procedura penale. Per quanto riguarda gli altri soggetti, gli stessi sono da individuarsi nelle amministrazioni pubbliche elencate dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i cui compiti istituzionali rientrino la giustizia, la protezione civile e la tutela ambientale.
Oltre alla valutazione circa il soggetto richiedente e la destinazione d’uso, l’Ufficio dovrà altresì verificare, nel caso di affidamento di autovetture, che il mezzo rispetti le normative vigenti; infatti, si rammenti che l’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111) prevede il limite di 1600 cc di cilindrata per le auto di servizio. Tuttavia, la circolare in oggetto specifica che in caso di veicolo con cilindrata superiore a 1600 c.c., l’assegnazione possa avvenire in favore degli Organi competenti in materia di tutela dell’ordine, di sicurezza pubblica e sicurezza stradale o ad altri Organi dello Stato o ad altri enti pubblici, per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.
Quanto alla gestione dei mezzi oggetto di sequestro penale, gli Uffici dovranno attenersi alla procedura prevista dal decreto 23 novembre 2005, n. 295.
Pertanto, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato preso in custodia il bene sequestrato, l’ufficio responsabile del contesto in cui è stato effettuato il sequestro dovrà inviare una scheda informativa del mezzo di trasporto all’ufficio centrale competente dell’Agenzia. Tale scheda sarà poi pubblicata sul portale predisposto dal Ministero dell’Economia e Finanze.
La richiesta di affidamento temporaneo, correttamente inviata dal soggetto legittimato all’Ufficio dell’Agenzia competente per la custodia, entro 10 giorni dal ricevimento dovrà poi essere inoltrata da quest’ultima alla Magistratura competente, completa del parere sui requisiti relativi alla legittimazione del richiedente, alla destinazione e all’idoneità del veicolo sopra descritti. L’Autorità Giudiziaria, a questo punto, deciderà se autorizzare l’affidamento, il quale è comunque subordinato all’espletamento, nel caso in cui il mezzo di trasporto si trovi in posizione doganale non unionale, delle formalità doganali d’importazione, nonché al pagamento dei relativi dazi all’importazione da parte del soggetto cui è affidato il mezzo di trasporto.
È importante evidenziare che anche tali adempimenti dovranno essere riportati nel parere che l’Ufficio deve inviare all’Autorità Giudiziaria competente.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, il ritiro e ogni altro onere connesso alla gestione e all’utilizzo del mezzo saranno a carico del beneficiario.
Nel caso di mancanza di istanza di affidamento o di richiesta di assegnazione definitiva, in luogo della distruzione e se economicamente vantaggiosa, gli Uffici potranno richiedere la vendita all’asta dei beni sequestrati tramite gli Istituti di Vendite Giudiziarie (I.V.G.); la distruzione dei beni dovrà comunque essere disposta nel caso in cui i tentativi di vendita dovessero risultare infruttuosi.
Per quanto riguarda, poi, i mezzi di trasporto oggetto di sequestro amministrativo con confisca definitiva, in linea generale l’art. 295-bis, comma 3, del T.U.L.D. estende l’applicabilità degli articoli 301 e 301-bis anche alle fattispecie in esame, ma le decisioni dovranno essere assunte dal Dirigente dell’Ufficio nel cui territorio è stata accertata la violazione.
Va peraltro rimarcato che il trasgressore in questo caso può richiedere all’Amministrazione il riscatto del mezzo, previo pagamento del suo valore e della sanzione amministrativa; pertanto, nell’ottica della miglior tutela dell’Erario, in primo luogo l’Ufficio che gestisce il contesto di contrabbando amministrativo dovrà vagliare la presenza di siffatta richiesta ed eventualmente privilegiarne l’accoglimento. Ciò detto in linea generale, la circolare specifica tuttavia che, al contrario, laddove il mezzo di trasporto sia stato confiscato in quanto utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando, l’Ufficio non darà seguito positivo all’istanza di riscatto.
In mancanza di richiesta oppure di pagamento del prezzo di riscatto, il mezzo potrà essere oggetto di assegnazione definitiva ad uno dei soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 301-bis T.U.L.D. e del decreto n. 295/2005, secondo le modalità previste per i mezzi di trasporto con sequestro penale.
La circolare precisa che, oltre ai presupposti sopra descritti (legittimazione del richiedente, destinazione d’uso e idoneità del mezzo), l’Ufficio è tenuto a valutare anche se l’opzione dell’utilizzo sia maggiormente conveniente rispetto alla vendita del bene, ed indica altresì gli elementi fondamentali che debbono guidare tale valutazione. In linea generale, si può ritenere che sia maggiormente conveniente l’acquisizione rispetto alla vendita in due casi:
- – qualora il valore commerciale del mezzo di trasporto confiscato risulti inferiore almeno al 30% del prezzo di mercato dello stesso bene nuovo o di un bene nuovo con analoghe caratteristiche tecniche,
- – qualora il mezzo di trasporto abbia caratteristiche tecniche specifiche che ne limitino o impediscano la destinazione ad uso civile (muletti, motrici, rimorchi, escavatori, ecc.).
Si noti che l’Ufficio è tenuto a determinare il valore commerciale del bene in base alle indicazioni contenute nel prospetto allegato alla circolare.
Pertanto, una volta trasmessa la scheda informativa e valutate la legittimazione dell’ente richiedente nonché la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo di trasporto rispetto all’ipotesi di vendita all’asta, l’assegnazione definitiva deve avvenire mediante provvedimento motivato.
Come detto, in caso di assenza di richieste di assegnazione definitiva nei termini previsti dal decreto n. 295/2005, l’Ufficio procederà alla vendita all’asta del mezzo di trasporto confiscato tramite l’Istituto di Vendita Giudiziaria (I.V.G.) autorizzato, salvo che quest’ultimo ritenga che la vendita non sia utile sotto il profilo economico; in tal caso, l’Ufficio potrà procedere alla distruzione del mezzo di trasporto.
La circolare opera, infine, un utile approfondimento in merito al caso di primo tentativo di vendita all’asta rimasto infruttuoso. Come noto, infatti, l’art 301 T.U.L.D., al IV comma, prevede che “nel caso di vendita all’asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l’aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l’asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato”.
Anche in virtù del parere dell’Avvocatura dello Stato intervenuto sul punto, l’Agenzia chiarisce che tale norma debba essere interpretata nel senso che il divieto riguardi la sola fase della vendita giudiziaria, la quale si conclude con l’acquisizione del bene in favore del patrimonio dello Stato; a questo punto quest’ultimo ha il pieno diritto di goderne e disporne, quindi anche di vendere il mezzo in sede amministrativa.