1. Primo quesito: Imbarco di provviste e/o dotazioni da parte di locatario titolare di altrettanti contratti di leasing. Chi non è proprietario delle dotazioni, può cederle alla “nave”?Qualora chi imbarca dotazioni non ne sia il proprietario, non può cederle alla nave.Il provveditore, titolare di un contratto di leasing, finanziario od operativo che sia, per poter imbarcare le dotazioni su una nave di terzi, deve ricevere una specifica autorizzazione dalla società di leasing, a meno che non lo consenta lo stesso contratto di leasing.Il comportamento contabile sarà il seguente:
    • Il provveditore annoterà nella sua contabilità, anche a mezzo di conti d’ordine, che i beni costituenti dotazione non sono nella sua disponibilità, ma sono posti a bordo della nave che li riceve e che li detiene per il tempo previsto. La messa a bordo da provveditore a società di navigazione avverrà con fattura pro forma indicante tutti gli elementi, compreso il valore, utili a identificare la dotazione. L’operazione è fuori del campo di applicazione dell’IVA.
    • La Compagnia di navigazione, allo stesso modo, ricevute le dotazioni, ne farà annotazione nella sua contabilità quali beni di terzi che detiene temporaneamente.

    Secondo quesito: Imbarco di dotazioni su nave noleggiata dalla Compagnia di navigazione a terzi.

    Premesso:

    • che è prevista la dichiarazione di utilizzo di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità, ai sensi degli artt. 7 sexies e 8 bis del DPR 26/10/1972 n. 633;
    • che le provviste di bordo esulano dal quesito in esame, in quanto restano sempre non imponibili ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72, anche se acquistate dal noleggiatore, in quanto necessarie al normale funzionamento della nave e, quindi, suscettibili di immediata utilizzazione,

    si discorrerà soltanto delle dotazioni poste sulla nave noleggiata dalla Compagnia di navigazione a terzi.

    In questo caso si possono prevedere le seguenti due ipotesi:

    • La dotazione acquisita dalla nave noleggiata non resta stabilmente su quella nave, in quanto il relativo contratto con il provveditore ne prevede la restituzione dopo un certo periodo di tempo. In tal caso, fermo restando l’autorizzazione della Compagnia di navigazione all’installazione della dotazione, non vi sarà nessuna cessione di beni e l’operazione verrà trattata contabilmente con il “sistema dei beni di terzi” senza avere alcuna rilevanza ai fini IVA.
    • La dotazione della nave noleggiata resta stabilmente a bordo. In tal caso il noleggiatore procederà all’acquisto della dotazione con il consenso della Compagnia di navigazione. Resta da stabilire, contrattualmente, nell’ipotesi che la Compagnia di navigazione dia il consenso e che quindi, terminato il noleggio, la nave le verrà restituita munita della dotazione in questione, chi paga la dotazione e a chi, quindi, la relativa cessione dovrà essere fatturata in regime di non imponibilità ex art. 8 bis.

    La questione relativa a chi momentaneamente detiene il bene, durante il periodo di noleggio, sarà anche questa volta regolata contabilmente con il “sistema dei beni di terzi”.

Giovanni Gargano

Vincenzo Guastella