Il D. Lgs. n.157/2022 adegua la normativa nazionale al Regolamento europeo 2019 / 1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, soggetti alla normativa di armonizzazione dell’UE (Allegato del Reg. 2019/1020).
L’obiettivo del Reg. 2019 / 1020 è garantire che nel “mercato dell’Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell’ambiente, della sicurezza.” [art.1]
Dal Considerando del Reg. 2019/1020: Le disposizioni sulla vigilanza del mercato di cui al presente regolamento dovrebbero riguardare i prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’allegato 1 relativa ai prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione. ln questo modo sarà garantito un quadro uniforme per la vigilanza del mercato di tali prodotti a livello di Unione e sarà fornito un contributo per aumentare la fiducia dei consumatori e di altri utilizzatori finali nei prodotti immessi sul mercato dell’Unione.
Ai fini del decreto si applicano le definizioni del Reg. 2019/1020 e deh D. Lgs n. 206/2005 “Codice del Consumo”.
Il Decreto distingue tra le autorità di vigilanza sul mercato a cui sono assegnati ambiti di competenza sui prodotti dettagliati negli Allegati ‘-VIII al D. Lgs (ai sensi dell’Allegato I al Reg. 1020): 1) Ministero dello Sviluppo Economico, 2) Ministero della Salute, 3) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 4) Ministero dell’Interno, 5) Ministero della Transizione Ecologica, 6) Ministero delle Infrastrutture e dello Mobilità Sostenibili, 7) Ministero delle Politiche Agricole, 8) Ente nazionale per l’Aviazione Civile.
Le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’UE = Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza (ai sensi dell’art. 25 del Reg. 2019/1020).
Art. 25 Reg. “Controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione” stabilisce, infatti, che “gli Stati membri designano le autorità doganali, una o più autorità di vigilanza del mercato o qualsiasi altra autorità nei rispettivi territori quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione.”
N.B. Il riferimento al ruolo della Guardia di Finanza non è espressamente previsto dal Reg. 2019/1020.
Il Decreto individua il Ministero dello Sviluppo Economico come ufficio unico di collegamento (ai sensi dell’art. 10 del Reg. 2019/2020) che “convoca appositi tavoli tecnici di coordinamento tra le autorità di vigilanza del mercato congiuntamente alle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato.”
Il Decreto definisce, inoltre:
- il sistema di informazione e comunicazione tra le autorità di vigilanza;
- la digitalizzazione delle procedure di controllo e di raccolta dati (da definirsi entro 60 gg. dalle autorità di vigilanza e dalle autorità incaricate del controllo dei prodotti);
- l’obbligo per le autorità di vigilanza di svolgere ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova;
- le modalità di recupero dei costi delle attività di vigilanza;
- il sistema sanzionatorio (sanzioni amministrative a carico dell’operatore economico che non rispetta le disposizioni del Decreto).