Cambia la disciplina del reato di contrabbando, per il quale è ora ammessa la confisca per equivalente. Il Legislatore ha intensificato le misure di prevenzione nelle ipotesi di contrabbando, stabilendo che, quando non sia possibile procedere alla confisca diretta sui beni importati, possono essere sottoposti a confisca, per un valore equivalente, somme di denaro, beni o altre utilità di cui il soggetto ha la disponibilità, anche per interposta persona. Gli operatori devono, pertanto, prestare ancora più attenzione, in quanto un eventuale procedimento penale potrebbe comportare anche una confisca dei beni dell’importatore, con evidenti ripercussioni sulla sua attività economica.
Con il decreto legislativo n. 156 del 2022 (in attuazione della delega contenuta negli artt. 31, comma 5, l. 234/2012 e 1 e 3, l. 117/2019, c.d. legge di delegazione europea), il Legislatore interviene, infatti, sull’art. 301 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (d.p.r. 43/1973, Tuld) prevedendo per i reati di contrabbando lo strumento della confisca per equivalente.
Il provvedimento corregge e integra, inoltre, il decreto legislativo 75/2020, di attuazione della direttiva UE 2017/1371 (nota come direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.
Il reato di contrabbando si perfeziona quando un soggetto sottrae, o tenta di sottrarre, merci di origine estera al pagamento dei diritti di confine (artt. 282 e ss. Tuld).
In particolare, il Tuld disciplina diverse tipologie di contrabbando: dal trasporto di beni attraverso il confine di terra in violazione della vigilanza doganale negli spazi doganali, alla movimentazione di prodotti tramite laghi di confine, per via aerea o per mare in assenza di autorizzazioni obbligatorie, o il caso di merci movimentate nelle zone extra – doganali. Sono, inoltre, punite, tutte le condotte relative alla movimentazione di beni sottoposti a regimi speciali, come le merci importate con agevolazioni doganali, conservate in depositi doganali, ammesse ad importazioni o esportazioni temporanee.
Si ha contrabbando sia nel caso in cui le merci non siano sottoposte ai controlli che precedono l’introduzione della merce oltre un confine doganale (c.d. contrabbando extraispettivo) che nel caso in cui, nonostante la merce sia sottoposta alle procedure doganali normalmente previste, si rilevi un’incongruenza tra i dati dichiarati e quelli accertati, da cui concretamente derivi l’evasione dei diritti di confine (c.d. contrabbando intraispettivo).
Come è noto, il c.d. decreto depenalizzazione (d.lgs. 8/2016) aveva trasformato i reati doganali puniti con la sola sanzione della multa o ammenda (come il contrabbando semplice) in illeciti amministrativi, con l’eccezione di alcune condotte penalmente rilevanti, come il reato di contrabbando aggravato. Successivamente, il Legislatore nazionale, con il d.lgs. 75/2020 ha previsto la ri-criminalizzazione delle condotte che integrano il reato di contrabbando “semplice” quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti superi la soglia dei 10.000 euro e ha incluso gli illeciti di contrabbando nel novero dei “reati presupposto” ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
La disciplina del contrabbando assume, pertanto, rilievo fondamentale per l’aggiornamento del modello 231 delle aziende. Com’è noto, infatti, il d.lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi e contempla una serie di presidi da utilizzare per ridurre il coinvolgimento dell’ente nel caso di condotte illecite dai dipendenti dell’azienda.
In questo quadro normativo si inserisce il d.lgs. 156/2022, che aggiorna il d.lgs. 231/2001 ricomprendendo nelle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti anche i reati commessi al fine di evadere l’Iva nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro, da cui possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.
Con tale norma, inoltre il Legislatore ha previsto la possibilità di adottare il meccanismo della confisca per equivalente alle ipotesi di contrabbando. L’autore del reato, pertanto, potrà essere soggetto alla confisca dei propri beni e della propria liquidità anche quando non sia possibile sottoporre a confisca la merce introdotta illegalmente nel territorio dello Stato.
Laureato presso l’Università di Parma, ha conseguito un Master in Diritto Tributario e un Master di specializzazione dall’accertamento al processo tributario presso la Scuola di Formazione Ipsoa. È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2009. Nel 2011 entra nel team dello Studio Armella & Associati, di cui è socio dal gennaio 2020.
Settori di attività: contenzioso doganale, diritto tributario e commercio internazionale. Esperto di diritto doganale, con particolare riferimento alle tecniche di commercio internazionale, assiste grandi aziende e multinazionali con particolare riferimento alla consulenza e alla pianificazione doganale, all’implementazione delle procedure relative al commercio internazionale e alle certificazioni AEO.
È autore di numerosi articoli e pubblicazioni e collabora con associazioni di categoria in attività seminariali e congressuali.