Corte di Giustizia, Sezione II, sentenza 9/6/2022, causa C-599/20 – Pres. Prechal, Rel. Wahl – «Baltic Master» UAB c/ Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos e altro

Determinazione del valore in dogana – Articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del Codice doganale comunitario – Nozione di “persone legate” –Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f) – Situazioni in cui due o più persone sono considerate legate 

Articolo 31 del Codice doganale comunitario – Presa in considerazione delle informazioni provenienti da una banca dati nazionale ai fini della determinazione del valore in dogana – Ammissibilità

 

L’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, e l’articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f), delle disposizioni d’applicazione del Codice, come modificato dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione, dell’8 gennaio 1999, devono essere interpretati nel senso che:

– non si può ritenere che il compratore e il venditore abbiano la veste giuridica di associati oppure siano legati da un rapporto di controllo di diritto, diretto o indiretto, in una situazione nella quale non esista alcun documento che consenta di accertare un siffatto legame;

– si può ritenere che il compratore e il venditore siano legati da un rapporto di controllo di fatto, diretto o indiretto, in una situazione nella quale le circostanze relative alla conclusione delle transazioni di cui trattasi, dimostrate da elementi oggettivi, possano essere considerate indicative non solo dell’esistenza di uno stretto legame fiduciario tra il compratore e il venditore in parola, ma anche del fatto che uno di essi è in grado di esercitare un potere di costrizione o di orientamento sull’altro oppure che una terza persona è in grado di esercitare un siffatto potere su di essi.

L’articolo 31, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, qualora il valore in dogana di una merce importata non abbia potuto essere determinato in conformità agli articoli 29 e 30 di tale Codice, esso lo sia in base a informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore in dogana delle sole merci che hanno la stessa origine e che, pur non essendo “similari”, ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 46/1999, rientrano nell’ambito del medesimo codice TARIC.

 

Corte di Giustizia, Sezione V, sentenza 9/6/2022, causa C-187/21 – Pres. Regan, Rel. Gratsias – FAWKES Kft. c/ Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Codice doganale comunitario – Articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b) – Valore in dogana – Determinazione del valore di transazione di merci similari – Banca dati istituita e gestita dall’autorità doganale nazionale – Banche dati istituite e gestite dalle autorità doganali degli altri Stati membri e dai servizi dell’Unione europea – Merci identiche o similari esportate a destinazione dell’Unione “nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento”

L’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del Codice doganale comunitario deve essere interpretato nel senso che, in sede di determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l’autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi a utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale che alimenta e gestisce, senza essere tenuta, qualora detti elementi siano sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o delle istituzioni e dei servizi dell’Unione europea, fatta salva, in caso contrario, la possibilità, per detta autorità doganale, di rivolgere una richiesta a tali autorità o a tali istituzioni e servizi per ottenere dati supplementari ai fini di detta determinazione.

L’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del Codice doganale comunitario deve essere interpretato nel senso che l’autorità doganale di uno Stato membro può escludere, in sede di determinazione del valore in dogana, i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento, anche se detti valori non sono stati contestati da tale autorità doganale né dalle autorità doganali di altri Stati membri, purché, da un lato, per quanto riguarda i valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in tale Stato membro, detta autorità li contesti preventivamente ai sensi dell’articolo 78, paragrafi 1 e 2, del menzionato Codice, entro i termini imposti dall’articolo 221 di quest’ultimo e seguendo la procedura di cui all’articolo 181 bis delle disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, e, dall’altro lato, nel caso dei valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in altri Stati membri, tale autorità doganale motivi detta esclusione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del Codice con riferimento a elementi che incidono sulla loro plausibilità.

La nozione di merci esportate “nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento” delle merci da valutare, prevista all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del Codice doganale comunitario, deve essere interpretata nel senso che, nella determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l’autorità doganale può limitarsi a utilizzare dati sui valori di transazione relativi a un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare, a condizione che le operazioni di esportazione, a destinazione dell’Unione europea, di merci identiche o similari alle merci da valutare effettuate durante tale periodo consentano di determinarne il valore in dogana conformemente a detta disposizione.

 

La Corte di Giustizia, con due decisioni del 9 giugno scorso, si è pronunciata su molteplici questioni concernenti il valore in dogana, con riguardo alle disposizioni dell’abrogato Codice, ma di rilievo anche per l’applicazione del Codice doganale dell’Unione.

Le due vicende esaminate dalla Corte concernevano, nel primo caso, una società che aveva importato in Lituania vari quantitativi di merci acquistate in Malesia da un venditore locale, dichiarate come “parti di macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria”. Tali dichiarazioni menzionavano un solo codice TARIC, unitamente alla massa totale di dette merci in chilogrammi e al valore basato sul prezzo riportato nelle relative fatture di acquisto. La dogana lituana, effettuate delle verifiche, rifiutava di prendere in considerazione il valore di transazione indicato in 23 dichiarazioni di importazione a causa della natura dei rapporti commerciali che l’importatore intratteneva con il venditore, rapporti che inducevano a ritenere i soggetti in questione come “persone legate”, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del codice doganale comunitario, sicchè era impossibile determinare il valore in dogana delle merci in questione sulla base degli articoli 29 e 30 del citato codice. La dogana lituana stabiliva un valore in dogana in conformità all’articolo 31 del citato codice, facendo riferimento ai dati contenuti nel sistema informativo sullo sdoganamento delle merci a propria disposizione. L’importatore contestava tali decisioni innanzi l’autorità giudiziaria nazionale.

Nel secondo caso trattato dalla Corte, la società ricorrente aveva ripetutamente importato nell’Unione prodotti tessili originari della Cina. L’autorità doganale ungherese aveva ritenuto che i valori di transazione dichiarati in applicazione dell’articolo 29 del codice doganale fossero anormalmente bassi e, non potendo stabilire il valore in dogana di tali prodotti sulla base del valore di transazione in forza della regola di cui all’articolo 29 di tale codice o ricorrere ai metodi contemplati all’articolo 30 di quest’ultimo, detta autorità applicava, a tal fine, l’articolo 31 del codice medesimo, adottando varie decisioni, oggetto di ricorso dinanzi l’autorità giudiziaria ungherese.

Sia il giudice lituano che quello ungherese hanno posto numerose questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia, risolte con le massime sopra riportate.

Con la prima sentenza, la Corte ha evidenziato che l’esistenza di un “legame” rilevante ai fini del valore doganale ex articolo 143, paragrafo 1, delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario (DAC-CDC) presuppone l’accertamento di circostanze oggettive, di diritto o di fatto, di tale legame.

In particolare, la Corte ha osservato che, per quanto riguarda il legame tra persone in ragione della loro veste di associati, previsto all’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), delle DAC-CDC, la formulazione stessa di tale disposizione esclude ogni associazione di fatto: essa, infatti, riferendosi alle persone che hanno “la veste giuridica di associati”, richiede, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un legame, la dimostrazione che sono soddisfatti i presupposti previsti dalle disposizioni nazionali relative alla qualità di associati, escludendo così ogni associazione che non sia di diritto.

Per quanto riguarda invece il caso delle persone che sono considerate “legate” ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento di esecuzione (ossia quando l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra oppure quando l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona), per la Corte occorre distinguere – come confermato dalla nota interpretativa in materia di valore in dogana relativa a tale articolo 143, paragrafo 1, lettera e) e che figura nell’allegato 23 delle DAC-CDC – tra controllo di diritto, da un lato, e controllo di fatto, dall’altro.

Nel primo caso, occorre ancora una volta accertare l’esistenza di un documento che consenta di ritenere esistente un rapporto di controllo giuridico, diretto o indiretto, come previsto in detto articolo 143, paragrafo 1, lettere e) e f).

Nel secondo caso, dalla nota interpretativa sopra menzionata risulta che si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda: in tale quadro – osserva la Corte sul caso sottopostole – occorre distinguere i casi di stretto legame fiduciario tra le parti da quelli di esistenza di un potere di costrizione o orientamento, non assumendo il primo alcuna rilevanza ai fini doganali (in particolare, la Corte ha ritenuto che non fossero indice di un controllo di fatto, nel caso sottopostole, elementi quali: a) l’esistenza tra venditore e compratore di un rapporto commerciale di lunga durata; b) il fatto che le merci erano state fornite senza un contratto di vendita che specificasse le condizioni di consegna, di pagamento, di reso delle merci e altre condizioni tipiche di questo tipo di transazione; c) il fatto che le merci fossero consegnate senza il versamento del benché minimo acconto e nonostante che l’acquirente fosse ancora debitore di importi considerevoli nei confronti del venditore per precedenti forniture; d) il fatto che, nonostante il valore elevato delle transazioni tra le parti, non era stata prevista o costituita alcuna garanzia o misura di attenuazione del rischio; e) il fatto che non esisteva alcun elemento che consentisse di ritenere che il venditore avesse vigilato sulla corretta esecuzione dei pagamenti dovuti e delle altre obbligazioni; f) il fatto che in alcuni casi, dipendenti dell’acquirente avessero ricevuto un mandato per agire in nome del venditore e utilizzato il timbro di quest’ultimo).

La Corte ha poi affrontato, con la seconda questione della prima sentenza e con quelle della seconda decisione, il problema relativo all’utilizzo, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, di banche dati nazionali per rideterminare direttamente il valore in dogana delle merci presentate qualora tale valore non possa essere determinato in base al valore di transazione.

Ammettendo questa possibilità, le due decisioni chiariscono alcuni aspetti operativi.

La Corte ha ribadito che emerge, tanto dal tenore degli articoli da 29 a 31 del codice doganale comunitario quanto dall’ordine secondo cui i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in forza di detti articoli, che tali disposizioni sono legate tra loro da un nesso di sussidiarietà. Infatti, solo quando il valore in dogana non può essere determinato applicando una data disposizione si deve far riferimento alla disposizione immediatamente successiva secondo l’ordine stabilito.

Inoltre, in conformità alla formulazione dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30 di tale codice, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili nell’Unione, ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali degli accordi internazionali e delle disposizioni del capitolo 3 di detto codice.

Infine, il punto 1 della nota interpretativa in materia di valore in dogana relativa all’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale comunitario e che figura nell’allegato 23 delle DAC-CDC precisa che i valori in dogana determinati a norma di tale disposizione devono, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana precedentemente determinati. Il punto 2 di tale nota sottolinea, poi, che i metodi di valutazione da utilizzare a norma di detto articolo devono essere quelli definiti dagli articoli 29 e 30, paragrafo 2, del citato codice, pur tenendo presente che una ragionevole elasticità nell’applicazione di tali metodi è conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell’articolo 31 del codice in parola.

Pertanto, le autorità doganali possono utilizzare informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore in dogana delle sole merci che hanno la stessa origine e che, qualora non siano “similari” come nel primo caso deciso dalla Corte, ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 46/1999, rientrino comunque nell’ambito del medesimo codice TARIC.

Quanto all’interpretazione dell’espressione “nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento”, la Corte ha rilevato che le autorità doganali sono tenute a consultare tutte le fonti d’informazione e le banche dati di cui dispongono per definire il valore in dogana nel modo più preciso e più realistico possibile.

È alla luce di detti obiettivi che deve essere inteso l’obbligo per le autorità doganali di determinare il valore in dogana sulla base del valore di transazione di merci identiche o similari, esportate “nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento” delle merci da valutare.

In particolare, l’obbligo di tener conto del valore di transazione delle merci esportate “nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento” delle merci da valutare mira a garantire che siano prese in considerazione le operazioni avvenute in una data sufficientemente prossima a quella di esportazione, in modo da evitare il rischio di una modifica sostanziale delle pratiche commerciali e delle condizioni di mercato che incidono sui prezzi delle merci da valutare.

Quindi, un’autorità doganale può, in linea di principio, tener conto unicamente dei valori di transazione di merci identiche o similari vendute all’esportazione a destinazione dell’Unione durante un periodo da essa fissato a 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare. Infatti, tale periodo appare sufficientemente prossimo alla data di esportazione, in modo da evitare il rischio di una modifica sostanziale delle pratiche commerciali e delle condizioni di mercato che incidono sui prezzi delle merci da valutare. Pertanto, se detta autorità conclude che le operazioni di esportazione di merci identiche o similari alle merci da valutare effettuate durante tale periodo le consentono di determinarne il valore in dogana conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, la stessa non può, in linea di principio, essere tenuta ad estendere la sua indagine per includervi le esportazioni di merci identiche o similari effettuate al di fuori di tale periodo.

Già partner per oltre 12 anni in altro prestigioso studio legale tributario italiano, si occupa di diritto doganale e delle accise e di IVA, fornendo consulenza alle imprese ed assistenza innanzi alle autorità giudiziarie italiane e dell’Unione europea in caso di contenziosi.
E’ docente in corsi di formazione in materia doganale e processuale tributaria e dal 2008 al 2016 ha insegnato, quale aggiunto della materia “Legislazione e servizi in materia di dogane”, presso l’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente a contratto di “Diritto doganale” presso alcune Università italiane, è autore di articoli, note a sentenze e monografie.