L’ADM ha dato avvio, fino al 31 dicembre 2022, ad una procedura sperimentale con evidenti benefici amministrativi ed economico-finanziari per gli attori della cantieristica da diporto.
Con la Circolare n. 20/2022 del 27 maggio 2022, Prot. 224622/RU, perseguendo l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per la cantieristica nazionale, dovuti soprattutto agli elevati importi da garantire per le lavorazioni svolte in regime di perfezionamento attivo, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha fornito direttive e chiarimenti in merito alle procedure doganali per i regimi di ammissione temporanea e di perfezionamento attivo relativamente alle imbarcazioni da diporto che vengono introdotte in acque unionali nell’ambito di tali regimi doganali.
Oltre a definire gli adempimenti procedurali che devono essere adottati dagli operatori al fine di beneficiare delle semplificazioni amministrative ed economico-finanziarie, il Documento di prassi ha individuato le lavorazioni di manutenzione che possono essere svolte in regime di ammissione temporanea, con formalità ridotte e senza la prestazione di garanzia, distinguendole da quelle che devono essere effettuate in regime di perfezionamento attivo, in quanto più complesse o che comportano una modifica strutturale del bene.
Tra le attività di manutenzione che possono essere effettuate sull’imbarcazione in ammissione temporanea senza l’obbligo di prestazione di una garanzia doganale, secondo quanto disposto dall’art. 204 Reg. UE 2446/2016 (Regolamento Delegato o RD), rientrano le operazioni di manutenzione finalizzare a conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto quali, a titolo esemplificativo:
- i lavori di manutenzione dello scafo, compresi carene e ponti (trattamenti, verniciatura, lucidatura, wrapping e falegnameria);
- la manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione di impianti e apparati dell’unità, sistemi propulsivi e apparati delle sale macchine;
- la manutenzione e riparazione di interni.
Per quanto attiene al vincolo delle imbarcazioni al regime di ammissione temporanea, è stato chiarito che, in applicazione degli artt. 212 e 141, par. 1, lett. d) RD, i mezzi di trasporto immatricolati in un Paese extra-UE, di proprietà e utilizzati in territorio UE da un soggetto non stabilito nell’UE, usufruiscono di una particolare forma di semplificazione in base alla quale il semplice passaggio della frontiera, ossia, l’ingresso in acque territoriali – 12 miglia nautiche dalle linee di base – del Paese UE è, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene a tale regime.
In ogni caso, per il soggetto interessato è fatta salva la possibilità di presentare il formulario di cui all’allegato 71-01 RD nell’ambito di una dichiarazione doganale verbale ex art. 165 RD per attestare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio UE ai fini del rispetto dei termini massimi per l’appuramento del regime (ai sensi dell’art. 217 RD, i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato possono rimanere in acque unionali per un periodo massimo di 18 mesi).
Fuori dall’ambito del regime di ammissione temporanea devono essere svolti in regime di perfezionamento attivo quegli interventi strutturali (refitting) che consistono in attività che apportano delle migliorie di carattere sostanziale al bene, quali, ad esempio:
- il rifacimento degli interni dell’imbarcazione;
- la variazione della compartimentazione interna della nave;
- l’estensione o modifica dello scafo;
- l’allungamento della carena o dei ponti;
- la sostituzione integrale degli apparati motori;
- la sostituzione o installazione di impianti con soluzioni più efficienti e innovative.
Sotto il profilo economico-finanziario, la novità più determinante contenuta nella Circolare è data dal fatto che, per la definizione della garanzia necessaria ai fini dell’autorizzazione al perfezionamento attivo per le operazioni di refitting, la procedura sperimentale in argomento estende anche alla fiscalità nazionale (IVA) l’applicazione della disciplina unionale contenuta nel Reg. UE 952/2013 (CDU) e nel Reg. UE 2447/2015 (RE) in materia di riduzione o esonero della garanzia sui dazi, superando, limitatamente alla fattispecie in argomento, la normativa nazionale rappresentata dall’art. 90 del TULD.
Pertanto, per le attività di lavorazione in regime di perfezionamento attivo sono state introdotte notevoli riduzioni degli importi (fino ad un tetto massimo del 50% o 30% dell’importo di riferimento della garanzia ai fini IVA) da garantire per l’utilizzo del regime di perfezionamento attivo.
In presenza, invece, di cantieri italiani in possesso di autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali (AEO-C o AEO-F), potrà essere valutata l’opportunità di autorizzare un esonero dell’importo da garantire fino al tetto massimo del 100%.
Infine, sulla base dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, l’ADM ha chiarito che sia le lavorazioni svolte in ammissione temporanea che quelle effettuate in regime di perfezionamento attivo possono usufruire della non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 9 del DPR. n. 633/1972.
Francesco Tonini
Gianluca Sigismondi