Con la circolare 27 maggio 2022, n. 20, l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli illustra la corretta disciplina che devono seguire i soggetti che introducono imbarcazioni da diporto non unionali in acque dell’Unione europea.
Tale circolare si è resa necessaria in considerazione delle esigenze di semplificazione operativa e riduzione degli oneri amministrativi nel settore economico della cantieristica nazionale interessato allo svolgimento di attività di manutenzione e lavorazione.
In particolare, in detta circolare l’Agenzia illustra i regimi dell’ammissione temporanea e del perfezionamento attivo, specificandone le modalità operative.
AMMISSIONE TEMPORANEA
Come noto, in materia di ammissione temporanea, i mezzi di trasporto usufruiscono di una particolare forma di semplificazione, in base alla quale il semplice ingresso nell’ambito delle acque territoriali dello Stato membro dell’Unione, ricomprese nelle 12 miglia dalla costa, permette il vincolo del bene al regime di ammissione temporanea, essendo lo stesso sufficiente a vincolare il bene a tale regime.
In alcuni casi, il soggetto interessato sceglie di non usufruire della semplificazione operativa sopra citata e preferisce utilizzare la dichiarazione verbale di vincolo al regime, presentando un apposito formulario utile ad attestare la data di arrivo dell’imbarcazione del territorio unionale, ai fini del rispetto dei termini massimi per l’appuramento del regime.
Il regime di ammissione temporanea consente l’introduzione nel territorio dell’Unione europea, in esenzione dai dazi, dei mezzi di trasporto immatricolati in un Paese terzo, di proprietà e utilizzati in territorio unionale da un soggetto non stabilito nell’Unione europea, entro un periodo massimo di 18 mesi.
Tale periodo deve essere considerato globalmente anche se le merci vengono vincolate dal titolare del regime di ammissione temporanea ad un altro regime speciale (come il perfezionamento attivo) e poi nuovamente poste in regime di ammissione temporanea.
Nel settore della nautica, frequentemente, l’imbarcazione privata è vincolata al regime di ammissione temporanea dal titolare della stessa; il regime di perfezionamento attivo, invece, in caso di attività di riparazione e lavorazione, viene richiesto dal cantiere, una volta terminate le lavorazioni.
Nella circolare è stato precisato che è ammesso il vincolo a tale regime a prescindere dalla circostanza che l’imbarcazione sia funzionante o necessiti di manutenzione o riparazione; la stessa mantiene pertanto la natura di “mezzo di trasporto” anche se viene trasferita via terra da un confine nazionale ad un altro luogo nel territorio unionale, utilizzando un altro mezzo di trasporto.
Un’imbarcazione, vincolata al regime di ammissione temporanea, può essere sottoposta altresì a lavori di manutenzione e riparazione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei tender, purché non ne modifichino la struttura o non comportino miglioramenti della performance o considerevole aumento del valore della stessa.
Lo svolgimento delle suddette attività di riparazione/manutenzione non comporta l’obbligo di prestazione della garanzia che è invece dovuta ricorrendo al regime di perfezionamento attivo.
Nell’applicazione della suddetta procedura, ai fini della tutela degli interessi finanziari unionali e nazionali, dovranno essere adottati i seguenti adempimenti:
- il soggetto (titolare dell’imbarcazione o un suo rappresentante), che richiede lo svolgimento dell’attività di manutenzione in regime di ammissione temporanea, deve dimostrare il momento di ingresso dell’imbarcazione nelle acque unionali, attraverso la presentazione dell’allegato 71-01, Reg. Ue n. 2446 del 2015 (RD), all’Ufficio doganale competente del luogo ove deve essere effettuata la manutenzione;
- il medesimo soggetto, titolare del regime di ammissione temporanea, trasferisce i diritti e gli obblighi derivanti dal regime al cantiere incaricato di svolgere i lavori, che pertanto avrà, per un determinato lasso temporale, la disponibilità del bene;
- il titolare/responsabile del cantiere, che ha acquisito la responsabilità del regime, annota nelle proprie scritture contabili le informazioni relative alle imbarcazioni in regime di ammissione temporanea (documento TORO), le date di inizio e fine lavori, eventuali parti e pezzi sostituiti.
Ai fini dell’eventuale insorgenza dell’obbligazione doganale, il cantiere è pertanto responsabile dei beni sottoposti a manutenzione quando sono nella disponibilità dello stesso e presso i propri spazi/locali, mentre la responsabilità ricadrà sul titolare dell’imbarcazione quando l’attività di manutenzione viene svolta sull’imbarcazione stessa in banchina, senza il trasferimento presso il cantiere o negli spazi a sua disposizione.
Ai fini Iva, le prestazioni per lavorazioni svolte in regime di ammissione temporanea rientrano fra i casi di non imponibilità, previsti dall’art. 9, primo comma, n. 9, d.p.r. 633 del 1972.
PERFEZIONAMENTO ATTIVO
Per le attività più rilevanti, che consistono in operazioni che comportano interventi strutturali delle imbarcazioni (refitting) e quindi attività che apportano delle migliorie di carattere sostanziale al bene, è necessario utilizzare il regime di perfezionamento attivo.
In particolare, devono essere svolte in regime di perfezionamento attivo le seguenti operazioni:
– rifacimento degli interni dell’imbarcazione;
– variazione della compartimentazione interna della nave;
– estensione o modifica dello scafo;
– allungamento della carena o dei ponti;
– sostituzione integrale degli apparati motori;
– sostituzione o installazione di impianti con soluzioni più efficienti e innovative.
Le operazioni in questione devono essere autorizzate dall’Ufficio doganale competente con l’emissione di una decisione doganale, utilizzando il sistema CDMS (Customs Decision Management System).
Una volta rilasciata l’autorizzazione al regime di perfezionamento attivo, verranno presentate una o più dichiarazioni doganali di vincolo al regime per l’imbarcazione o per parti di essa.
Nel regime di perfezionamento attivo se la garanzia è utilizzata esclusivamente nello Stato membro ove è costituita (garanzia nazionale), la disciplina del codice si applica “almeno” all’importo del dazio (articolo 89.2 c.d.u); relativamente alla fiscalità interna, la Dogana ha scelto di continuare ad applicare la disciplina nazionale, sia per la sua determinazione, sia con riguardo all’applicazione dell’esonero ex articolo 90 Tuld.
Per quanto concerne il valore dell’imbarcazione da vincolare al regime di perfezionamento attivo (individuato su dichiarazione di parte in sede di presentazione dell’istanza) al quale commisurare la garanzia, in assenza di parametri/documenti (atto di compravendita, fattura di acquisto, contratto di assicurazione) che consentano di considerarlo congruo, lo stesso dovrà essere comprovato da una perizia giurata.