Le spese di trasporto non devono essere aggiunte al valore in dogana, se sono già incluse nel prezzo della merce. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 22 aprile 2021, C-75/20, destinata ad avere ampi risvolti concreti per gli operatori.
Com’è noto, il criterio primario per la determinazione del valore doganale, individuato dall’art. 70 Reg. UE 952/2013 (in prosieguo Cdu), è rappresentato dal “valore di transazione”, ossia dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione. Il Codice doganale dell’Unione impone, inoltre, di considerare una serie di aggiustamenti, in positivo o in negativo (1).
Tra i fattori da aggiungere al prezzo del prodotto rientrano i costi del trasporto internazionale dei beni da un Paese estero fino all’introduzione nel territorio doganale unionale (2).
Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato che le spese di inoltro della merce, fino alla prima frontiera doganale dell’Unione concorrono alla determinazione del valore doganale soltanto se non siano già state incluse nel prezzo dichiarato in dogana.
Com’è noto, infatti, la normativa doganale unionale esclude l’impiego di valori arbitrari o fittizi, richiedendo che il valore in dogana rifletta il valore economico reale delle merci importate (3).
In particolare, secondo il giudice europeo, al fine di individuare il valore economico reale dell’operazione occorre avere riguardo alle condizioni di vendita effettive e alla concreta situazione delle parti contrattuali. Tale pronuncia interviene, per la prima volta, sul tema degli Incoterms®, clausole contrattuali elaborate dalla Camera di commercio internazionale di Parigi, liberamente adottabili dalle parti coinvolte negli scambi internazionali. Gli Incoterms®, com’è noto, definiscono gli elementi fondamentali di una compravendita internazionale, individuando il momento del passaggio delle responsabilità tra i contraenti.
Nel caso esaminato dai giudici europei, il contratto concluso tra produttore e importatore prevede la resa Incoterms® DAF (reso frontiera), per cui tutte le spese di trasporto sono a carico del fornitore fino alla frontiera del Paese di importazione, luogo di consegna convenuto.
Nel valore dichiarato dall’importatore non sono state incluse le spese di trasporto, poiché tali spese erano già incluse nel prezzo. A seguito di una verifica operata dall’autorità doganale, tali componenti sono state, tuttavia, nuovamente aggiunte al valore dichiarato, con il conseguente accertamento di un maggiore dazio all’importazione, Iva e sanzioni. Ad avviso della Dogana, inoltre, il valore doganale sarebbe risultato inferiore alle spese effettivamente sostenute dal produttore per il trasporto dei prodotti fino alla frontiera.
Intervenendo sulla questione, la Corte di Giustizia ha ribadito che il valore doganale dei prodotti deve riflettere il valore economico reale dei beni importati. Nel caso di specie, il valore della transazione convenuto dalle parti rappresenta la base primaria per la determinazione del valore in dogana. Poiché il prezzo dichiarato include già le spese di trasporto, tali costi non possono essere nuovamente aggiunti nella determinazione della base imponibile dell’obbligazione daziaria.
Diversamente si realizzerebbe un’indebita tassazione daziaria, obbligando l’operatore a pagare due volte le stesse spese per le merci importate.
Da segnalare, inoltre, che durante il giudizio la Commissione europea era intervenuta per prospettare il rischio che l’operatore economico avesse inteso eludere gli obblighi stabiliti dalla normativa europea in materia di valore doganale.
La Corte di Giustizia ha tuttavia escluso tale pericolo, posto che, nel caso di specie, il prezzo dichiarato all’importazione corrispondeva al reale valore dello scambio commerciale tra le parti contraenti coinvolte.
Il Giudice europeo ha chiarito, inoltre, che la determinazione del valore in dogana delle merci importate non può essere stabilito in maniera astratta. Le condizioni in base alle quali è stata effettuata la vendita in oggetto, anche se estranee agli usi commerciali, non erano contestabili. Partendo dalla nozione di “prezzo stabilito dalle parti”, quale riferimento fondamentale per la determinazione del valore in dogana, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha attribuito rilievo alla pattuizione negoziale, evidente nel contratto di fornitura internazionale.
La determinazione del valore all’importazione deve trovare fondamento nelle condizioni di vendita effettive, ossia alla luce della “situazione giuridica concreta” relativa alle parti del contratto di vendita della merce importata.
Da precisare, infine, che per “spese di trasporto” si intendono tutte le spese, principali o accessorie, connesse allo spostamento delle merci verso il territorio UE.
Tali costi non corrispondono soltanto agli importi fatturati dai vettori, dovendosi computare anche le somme fatturate da altri prestatori di servizi, come gli spedizionieri doganali intervenuti nella «gestione» delle operazioni di importazione, qualora le stesse siano connesse al trasferimento delle merci verso il territorio doganale UE (ivi incluse le formalità necessarie per ottenere lo sdoganamento delle merci) (4).
Ai fini del valore doganale non rileva il soggetto su cui grava il pagamento del trasporto o di altre componenti che assumono rilievo ai fini della tassazione doganale. Assume rilievo soltanto la natura oggettiva di tali spese, che devono essere correlate a prestazioni rese in scali portuali (o aeroportuali) precedenti rispetto a quello di effettiva introduzione nel territorio doganale.
Sara Armella
1) Art. 71, par. 1, Cdu.
2) L’art. 137 RE (Reg. UE 2015/2447) individua il “punto d’ingresso” in relazione al quale va determinato il valore delle merci importate.
3) Nello stesso senso si veda Corte di Giustizia, 15 luglio 2010, C-354/09, Gaston Schul.
4) L’art. 138 RE stabilisce le modalità di calcolo delle spese di trasporto. In particolare, se il trasporto è a carico dell’acquirente o è gratuito il valore in dogana comprende le spese di trasporto fino al luogo d’introduzione e le spese sono calcolate in base alla tariffa normale applicata per quel tipo di trasporto. Per le spese di trasporto aereo si calcola la percentuale della spesa di trasporto riferibile al tragitto extra UE, distinta per Paese o aeroporto di provenienza. In caso di provenienze non censite, si impone l’applicazione della percentuale prevista per il Paese o aeroporto più vicino (Allegato 23-01 RE).
Laureata in Giurisprudenza nel 1993, con lode e la dignità di stampa, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Genova dal 1996, conseguendo 300/300 all’esame finale, ha esercitato, dal 1993 al 2008, attività professionale con il prof. Victor Uckmar, per il quale ha svolto per diversi anni attività di ricerca e didattica in diritto tributario presso l’Università di Genova
Nel 2008 ha fondato lo Studio Armella & Associati, con sedi in Milano e Genova, indicato dalla rivista Forbes tra “Le 100 eccellenze del legal in Italia” e dalla rivista Top legal tra i migliori studi di diritto tributario. Lo Studio è tra i fondatori e unico membro italiano di Green lane, associazione internazionale di studi professionali indipendenti, specializzata in dogane e diritto del commercio internazionale
Membro della Commissione di esperti in materia doganale, nominata dal Vice Ministro delle finanze on.le Maurizio Leo per l’attuazione della riforma fiscale (decreto n. 99/2023)
Presidente della Commissione Dogane & trade facilitation della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce e delegato italiano presso la Commission on Customs and trade facilitation della ICC di Parigi
Docente di diritto doganale presso Università Bocconi, Università Statale di Milano e La Sapienza di Roma in Master e Corsi post universitari, professore a contratto presso ICE